Dichiarazione annuale IVA ed UNICO verso la separazione

Per semplificare gli adempimenti Iva, i contribuenti, sia in presenza di un credito sia di un debito nei confronti del Fisco, possono presentare la dichiarazione Iva separatamente da Unico, trasmettendola entro febbraio.

Al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti Iva, i contribuenti, sia in presenza di un credito sia di un debito nei confronti del Fisco, possono presentare la dichiarazione Iva separatamente dal modello Unico e trasmetterla entro il mese di febbraio in questo modo, non sarà più necessario inviare la comunicazione annuale dati Iva. A precisarlo è l'Agenzia delle Entrate con la circolare numero 1/E del 25 gennaio 2011.In attuazione delle prescrizioni comunitarie. Le Entrate ricordano che l'introduzione della presentazione della comunicazione annuale dati Iva, ex articolo 8-bis del D.P.R. numero 322/1998 si era resa necessaria per ottemperare agli obblighi comunitari, in forza dei quali il termine per la presentazione della dichiarazione Iva, stabilito dai singoli Stati, non può superare di due mesi la scadenza di ogni periodo fiscale. Posto che il periodo d'imposta per l'Iva si conclude il 31 dicembre e che il termine 30 settembre per la presentazione della dichiarazione annuale non consente il rispetto della prescrizione comunitaria, è stato previsto nei confronti dei soggetti d'imposta l'ulteriore adempimento della comunicazione dati, da assolvere entro il mese di febbraio di ciascun anno. Esonero dalla presentazione della comunicazione dati. Inoltre, si legge nel documento di prassi, per limitare gli obblighi dichiarativi posti a carico dei contribuenti titolari di partita Iva, il D.L. numero 78/2009, relativamente al 2009, ha aggiunto alle preesistenti ipotesi di esonero dalla presentazione della comunicazione dati un'ulteriore ipotesi, riguardante i contribuenti che provvedono a presentare la dichiarazione annuale, in forma autonoma, entro il mese di febbraio. Inoltre, i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata possono non comprendervi la dichiarazione annuale Iva nell'ipotesi in cui il credito, da questa risultante, sia utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso. Ne deriva che la previsione di esonero dalla presentazione della comunicazione dati, sebbene prevista in generale per tutti i contribuenti che ritengono di assolvere l'adempimento principale della dichiarazione annuale entro il termine di presentazione della comunicazione dati, di fatto resta preclusa a quei contribuenti che non hanno la possibilità di presentare la dichiarazione Iva al di fuori della dichiarazione unificata.Tutti i contribuenti, creditori o debitori, possono presentare la dichiarazione annuale Iva entro febbraio. Poiché una tale interpretazione finirebbe per creare una ingiustificata disparità di trattamento tra i contribuenti con posizione creditoria e quelli con un saldo a debito, l'Agenzia entrate si affretta ad affermare che la possibilità di non comprendere la dichiarazione Iva in quella unificata possa essere riconosciuta nei confronti di tutti i contribuenti, indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale. Per cui, tutti i soggetti passivi d'imposta possono presentare la dichiarazione Iva entro il mese di febbraio di ciascun anno e, in tale ipotesi, sono esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva.Saldo annuale da versare entro il 16 marzo. La presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale Iva comporta che il versamento del saldo annuale debba essere effettuato entro il 16 marzo in un'unica soluzione ovvero rateizzando da tale data le somme dovute, maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ciascuna rata successiva alla prima restando preclusa la possibilità di effettuare i versamenti entro le scadenze di UNICO.

Agenzia delle Entrate, circolare 25 gennaio 2011, numero 1/EOggetto Adempimenti annuali dei contribuenti Iva. Dichiarazione annuale ed esonero dalla presentazione della comunicazione annuale datiTestoL'introduzione dell'adempimento della presentazione della comunicazione annuale dati Iva, disciplinato dall'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, numero 322, e successive modificazioni, si è resa a suo tempo necessaria per ottemperare agli obblighi comunitari previsti dall'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva CEE numero 77/388 del 17 maggio 1977 - ora articolo 252 della direttiva CE numero 112/2006 del 28 novembre 2006 - , il quale dispone che il termine per la presentazione della dichiarazione Iva, stabilito dai singoli Stati, non può superare di due mesi la scadenza di ogni periodo fiscale.Considerato, infatti, che il periodo d'imposta ai fini Iva si conclude il 31 dicembre e che il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, sia in forma autonoma che unificata, individuato nella data del 30 settembre dall'articolo 8 del citato decreto numero 322 del 1998, non consente il rispetto di tale prescrizione comunitaria, è stato previsto nei confronti dei soggetti d'imposta l'ulteriore adempimento della comunicazione dati, da assolvere entro il mese di febbraio di ciascun anno. In tal modo vengono forniti all'Amministrazione finanziaria i dati Iva sintetici relativi alle operazioni effettuate nell'anno precedente, che costituiscono anche una prima base di calcolo per la determinazione delle risorse proprie da versare al bilancio comunitario.La natura e gli effetti dell'adempimento, come più volte precisato, non sono quelli propri della dichiarazione annuale ma sono riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Attraverso la comunicazione dati, infatti, il contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avverrà solo attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale.La presentazione della comunicazione dati è richiesta, in linea generale, a tutti i titolari di partita Iva ad eccezione dei contribuenti che si trovano nelle specifiche ipotesi di esonero, individuate espressamente dall'articolo 8-bis del DPR numero 322 del 1998 ad esempio per le persone fisiche con volume d'affari nell'anno di riferimento pari o inferiore a 25.000 euro .Al fine di limitare gli obblighi dichiarativi a carico dei contribuenti titolari di partita Iva, a decorrere dall'adempimento relativo all'anno d'imposta 2009, è prevista un'ulteriore ipotesi di esonero, contenuta nell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 8-bis dello stesso DPR numero 322 del 1998 introdotto dall'articolo 10 del decreto legge 1° luglio 2009, numero 78 , che riguarda i contribuenti che provvedono a presentare la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio. Il medesimo decreto legge numero 78 del 2009, nell'introdurre le nuove regole per l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale, ha aggiunto l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del DPR numero 322 del 1998, in virtù del quale i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata - soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare tenuti a presentare le dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto - possono non comprendervi la dichiarazione annuale Iva nell'ipotesi in cui il credito, da questa risultante, venga utilizzato in compensazione ovvero chiesto a rimborso.Dalla lettura coordinata delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 8-bis del DPR numero 322 del 1998 emerge che la previsione di esonero dalla presentazione della comunicazione dati, sebbene prevista dall'articolo 8-bis in via generale per tutti i contribuenti che ritengono di assolvere l'adempimento principale della dichiarazione annuale entro il termine di presentazione della comunicazione dati, di fatto resta preclusa a quei contribuenti che non hanno la possibilità di presentare la dichiarazione Iva al di fuori della dichiarazione unificata, ossia coloro che riscontrano un conguaglio annuale a debito.Tale interpretazione, tuttavia, crea una disparità di trattamento tra i contribuenti con posizione creditoria e quelli con un saldo a debito, non consentendo a questi ultimi la possibilità di anticipare la presentazione della dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, di non trasmettere la comunicazione dati Iva. Nell'ottica della semplificazione degli adempimenti Iva, coerentemente agli obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto legge 25 giugno 2008, numero 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, numero 133, si ritiene, pertanto, che la possibilità di non comprendere la dichiarazione Iva in quella unificata possa essere riconosciuta nei confronti di tutti i contribuenti. Indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, tutti i soggetti passivi d'imposta possono presentare la dichiarazione Iva entro il mese di febbraio di ciascun anno e, in tale ipotesi, sono esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva.La presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale Iva comporta che il versamento del saldo annuale debba essere effettuato entro il 16 marzo in un'unica soluzione ovvero rateizzando da tale data le somme dovute, maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ciascuna rata successiva alla prima. E', pertanto, preclusa la possibilità di effettuare i versamenti entro le scadenze del modello UNICO.