di Stefano Manzelli
di Stefano ManzelliPer difendersi nelle aule giudiziarie dalle infrazioni stradali che verranno accertate da giovedì prossimo il trasgressore avrà a disposizione solo 30 giorni mentre resterà invariato il termine di 60 giorni per proporre ricorso al prefetto. Per le multe accertate prima di questa data ma non ancora notificate resta però ancora valido il termine originario più ampio. Lo ha evidenziato il Ministero dell'interno con la circolare numero 300/A/7799/11/101/3/3/9 del 30 settembre 2011. In vigore dal 6 ottobre il d.lgs. numero 150/2011, che sfoltisce la giungla dei riti civili. Sono significative le modifiche formali introdotte anche nel rito previsto per la difesa contro le infrazioni stradali. La più evidente riguarda i termini per proporre censure al giudice di pace che scendono da 60 a 30 giorni 60 per i residenti all'estero . Il ricorso presentato in ritardo o assieme a quello amministrativo al prefetto saranno dichiarati inammissibili, ma solo dopo la celebrazione della prima udienza. Arriva poi una nuova disciplina particolarmente complessa per ottenere la sospensione del provvedimento impugnato che dovrà essere prevista con decreto ad hoc dal giudice solo per gravi e circostanziate ragioni. E ancora. Se l'opponente o il suo difensore non si presenteranno in udienza senza giustificato motivo il giudice convaliderà la multa ma il trasgressore avrà anche a disposizione una nuova possibilità, nonostante il comportamento negligente. Se la multa sarà palesemente illegittima ovvero l'organo di polizia non avrà depositato le necessarie controdeduzioni almeno 10 giorni prima dell'udienza il giudice potrà infatti annullare l'accertamento. L'applicazione del rito del lavoro modificherà comunque lo schema processuale ampliando ulteriormente i poteri del giudice. Per illustrare nel dettaglio operativo l'impatto di queste nuove regole l'organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale ha quindi diramato le prime istruzioni riservandosi di fornire a breve ulteriori indicazioni. L'attenzione del ministero è ora ampiamente dedicata alla questione del nuovo termine per proporre censure al giudice di prossimità. Per tutte le violazioni stradali accertate dal 6 ottobre, specifica la nota centrale, le avvertenze apportate in genere sul retro del verbale dovranno indicare chiaramente al trasgressore il nuovo termine ridotto di 30 giorni per proporre ricorso al magistrato onorario, alternativamente alla presentazione del ricorso al prefetto che continuerà a beneficiare di un termine più lungo di 60 giorni. Attenzione alle infrazioni accertate in precedenza ma non ancora notificate. Secondo il dipartimento di pubblica sicurezza in questo caso continueranno a valere i vecchi termini lunghi, fino ad esaurimento della spedizione.
Ministero dell'Interno, circolare 30 settembre 2011, prot. numero 300/A/7799/11/101/3/3/9Decreto legislativo 1 settembre 2011, numero 150, Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, numero 69 .Per scaricare in formato pdf il testo della circolare clicca qui