Udienze dibattimentali e camerali: doppia indennità per il vice procuratore onorario

Al VPO spettano le indennità, maturate prima del settembre 2008, sia per le udienze dibattimentali e camerali che per quelle di convalida del fermo, dell’arresto, dei riti abbreviati e dei patteggiamenti, poiché è errata l’interpretazione della relativa norma fornita dalla circolare ministeriale del 4 settembre 2008, che non le riconosce per queste ultime.

L’ordinanza emessa dalla sez. II civile del tribunale di Catanzaro del 10 febbraio 2012 fa interessanti riflessioni sui criteri di calcolo dell’indennità del VPO, evidenziando un’interpretazione errata di una recente circolare del Ministero della Giustizia sull’impossibilità di liquidargli le udienze di convalida di arresto, di fermo, dei riti abbreviati e dei patteggiamenti. La vicenda. Un VPO riceveva «un invito di pagamento» per presunte irregolarità delle indennità di udienza liquidate a suo favore in un periodo anteriore alla riforma invocata. Si contestava, infatti, la spettanza della liquidazione di alcune udienze trattate, poiché si riteneva applicabile il testo dell’articolo 4, comma II, D. Lgs. numero 273/89, così come interpretato dalla circolare ministeriale del 4 settembre 2008. Impugnava il provvedimento nel merito per l’esosità della somma, pari ad un anno di retribuzione e perché, in violazione dei principi di legalità e di successione delle leggi, era stata applicata una norma che «pretendeva di vincolare retroattivamente» il magistrato onorario. Per questi motivi e per il pregiudizio irreparabile che avrebbe potuto subire per i lunghi tempi della giustizia proponeva anche un procedimento cautelare. Instaurato il contraddittorio il G.I. ha accolto le istanze attoree evidenziando il chiaro errore di applicazione di tale circolare. Quali sono le attività retribuite al VPO ai sensi del D.lgs. 273/89? L’articolo è molto chiaro al magistrato non togato spettano le indennità sia per le udienze dibattimentali e camerali, sia per quelle di trattazione delle convalide di arresto e di fermo, dei riti abbreviati e dei patteggiamenti. In forza di questa disposizione tali attività sono autonome l’una dall’altra, sì che dovevano essere conteggiate singolarmente, raddoppiando la dovuta indennità. Cosa prevede la Circolare del 2008? È una circolare interpretativa della L. 186/08 D.L. 151/08 che, novellando il testo di questo articolo, invece, nega tale autonomia e prevede che possa essere riconosciuta una sola indennità pro die. Quale norma è applicabile? È evidente che, ratione temporis , sarà applicabile l’articolo 4, comma II, perché vigente all’epoca dei fatti, tanto più che esse sono riconosciute «dall’articolo 72 Ord.giud.» e per il divieto di irretroattività delle leggi. Si noti che entrambe le ultime norme citate fanno riferimento ad una sola indennità al giorno per le attività svolte, ma dalla interpretazione autentica dell’articolo 72 e dall’elenco tassativo in esso contenuto, si evince che esse spettano per qualsiasi udienza cui il VPO abbia avuto la delega a svolgere le funzioni di PM. La circolare del 2008, infatti, è frutto di un’errata interpretazione dell’ordinamento, poiché non distingue «le udienze di convalida da quelle dibattimentali, pur se connesse ad un giudizio direttissimo, nonché dalla udienze camerali» per l’ammissione ad un rito premiale patteggiamento, giudizio abbreviato . È chiaro che se nello stesso giorno vengono trattate sia le une che le altre, le indennità saranno raddoppiate. Infine si noti come essa sia ‘distonica’ rispetto ad una precedente dal 2007. Si ricordi, inoltre, che tali atti, appartenendo alla normativa secondaria, non sono assolutamente vincolanti, così che il G.I. può disapplicarle. Periculum in mora. È palese la fondatezza del cautelare. Si è dimostrato il fumus boni iuris per quanto sinora esplicato. Il periculum in mora , invece, risiede nella irreparabilità del pregiudizio. Essa «va intesa non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela - come accade nel caso tipico di minaccia ad un diritto a contenuto non patrimoniale - ma anche come insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all’esito del giudizio di merito trattasi, in altri termini, di fattispecie che ricorre ove l’istante abbia a disposizione strumenti risarcitori per la riparazione del pregiudizio sofferto ma gli stessi non appaiano in grado di assicurare una tutela satisfattoria completa, con conseguente determinarsi di uno ‘scarto intollerabile’ tra danno subito e danno risarcito cfr. Trib. Isernia, ord. 5 dicembre 2007 Trib. Torino, 22 dicembre 2000 negli stessi termini, più di recente Trib. Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, ordinanza 25 marzo 2011, giudice dott.ssa Giusi Ianni ». È ampiamente comprovata anche in questo caso, sìcchè sono state accolte le richieste del VPO rinviando al merito la liquidazione delle spese di lite.

Tribunale di Catanzaro, sez. II civile, ordinanza 10 febbraio 2012 Giudice Nania Osserva e rileva 1.1. Con ricorso ex articolo 700 c.p.c., proposto in corso di causa, CV deduceva a di svolgere le funzioni di Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica di Lamezia Terme a far data dal febbraio 2001 b che in data 17 ottobre 2011 aveva ricevuto un invito di pagamento, per l'importo complessivo di euro 18.055,92, in relazione a presunte irregolarità riscontrate nella liquidazione in suo favore delle indennità di udienza c che tale invito, in particolare, riguardava le indennità versate nel periodo 1.6.2007/4.9.2008, ricalcolate in base alla circolare del 4 settembre 2008, interpretativa del’articolo 4, co. 2, D.Lgs. numero 273/98, nel testo anteriore ala novella apportata dal D.L. numero 151/2008 d che la pretesa dell’amministrazione alla restituzione della predetta somma era infondata, sia perché il procedimento seguito era da ritenersi illegittimo alla stregua della disciplina sulle spese di giustizia, sia perché essa si fondava su una circolare, che pretendeva di vincolare retroattivamente i magistrati onorari, in violazione del principio di affidamento, la quale era errata introducendo vincoli e limiti non previsti dalla normativa primaria e che aveva proposto giudizio di merito per far accertare la non dovutezza della somma richiesta dal Ministero f di avere tuttavia timore che, durante il tempo necessario per far valere i propri diritti, essi potessero essere irreparabilmente pregiudicati dalla procedura di riscossione che l'amministrazione si accingeva a promuovere, anche in considerazione del fatto che la somma richiesta equivaleva all'incirca al suo reddito annuale g che, per tale ultimo motivo, chiedeva l'adozione di ogni provvedimento opportuno per preservare le sue ragioni nel tempo necessario a farle valere in via ordinaria. 1.2. Si costituiva nel giudizio cautelare il Ministero della Giustizia, il quale eccepiva a la legittimità della procedura seguita dall'amministrazione b la fondatezza della pretesa dell'amministrazione, essendo essa basata sulla circolare del 4 settembre 2008 c l'insussistenza del periculum lamentato dal ricorrente, stante la non attualità del pregiudizio lamentato. 2. Riguardo al fumus boni iuris della pretesa azionata, si osserva quanto segue. 2.1. Il Ministero della Giustizia ha chiesto al C la restituzione della somma di euro 18.055,92, in ragione di un preteso indebito versamento dell'indennità di udienza di vice procuratore onorario - per il periodo compreso tra il 1° giugno 2007 ed il 4 settembre 2008, nonché per il periodo dal 1° aprile 2003 al 23 aprile 2007 - indennità la quale, in base all'interpretazione dell'articolo 4, co. 2, D. Lgs. numero 273/89 ratione temporis vigente e contenuta nella circolare del 4 settembre 2008, avrebbe potuto essere riconosciuta solo per le udienze dibattimentali e per quelle camerali, non potendosi riconoscere come autonome udienze le trattazioni delle convalide di arresto e di fermo, dei riti abbreviati e dei patteggiamenti, che nella fattispecie erano state computate autonomamente, così raddoppiando l'indennità giornaliera del C, e che, invece, avrebbero dovuto essere ricondotte alla categoria delle udienze dibattimentali, da conteggiarsi, quindi, una sola volta pro die. 2.2. Premesso che le note e le circolari emesse dal Ministero, non avendo carattere normativo, non sono vincolanti, ben potendo il giudice disapplicarle, occorre analizzare la normativa primaria disciplinante il compenso spettante ai vice procuratori onorari, onde verificare se l'interpretazione che di essa fornisce il Ministero, e sulla quale viene fondata la richiesta di ripetizione della somma in oggetto, sia corretta. Orbene, l'articolo 4, co. 2, D. Lgs. numero 273/1989, nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2001 numero 488, in vigore dal 1° gennaio 2002 al 1° dicembre 2008, anteriore al D.L. numero 151/2008, conv. con mod. in L. 28 novembre 2008 numero 186, dispone che 2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità di lire 190.000 euro 98,13, numero d.r. per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega a norma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, numero 12, e successive modificazioni. L'indennità è corrisposta per intero anche se la delega è conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno . Occorre, allora, verificare il contenuto dell'articolo 72 ord. giud., posto che l'indennità spetta per ogni udienza da esso prevista e per cui sia stata conferita delega. In base all'articolo 72 ord. giud., Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario a nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, numero 398 b nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, da uditori giudiziari che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi, nonché, limitatamente alla convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio in servizio da almeno sei mesi e per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio d nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b , nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1980, numero 319, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio c nei procedimenti civili, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio o da laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a . L'articolo 72 ord. giud., quindi, attribuisce ai vice procuratori onorari la facoltà di svolgere le funzioni di pubblico ministero, dietro delega nominativa del Procuratore della Repubblica, per ciascuna delle attività processuali ivi indicate, e cioè udienze dibattimentali, udienze camerali di convalida di arresto o fermo, udienze in camera di consiglio, richieste di emissione di decreti penali di condanna, udienze civili salvo le eccezioni ivi previste . Ora, il combinato disposto delle due norme attribuisce autonoma rilevanza, ai fini del pagamento e dell'eventuale raddoppio dell'indennità, alle udienze di convalida pur se connesse ad un giudizio direttissimo ed alle udienze in camera di consiglio, che, ove effettuate dal medesimo giudice nello stesso giorno in cui vengono trattati i procedimenti in pubblica udienza, danno diritto ad un raddoppio dell'indennità per il vice procuratore onorario che vi compaia con funzioni di pubblico ministero. Ciò, in particolare, si ricava dalla lettera delle due norme l'articolo 4 fa riferimento ad ogni udienza di cui all'articolo 72 ord. giud., il quale, a sua volta, tramite una elencazione individuata con lettere progressive, distingue l'udienza dibattimentale da quella camerale di convalida e dalle altre udienze camerali. Con specifico riferimento al rito abbreviato, deve ritenersi che esso, anche quando viene richiesto ai sensi dell'articolo 556 c.p.p., debba essere trattato in udienza camerale e non pubblica secondo la regola posta dall'articolo 441, co. 3, c.p.p., richiamato dall'articolo 556 c.p.p., che può essere derogata solo su richiesta di tutti gli imputati , posto che la richiesta del rito alternativo, in forza del co. 2 dell'articolo 555 c.p.p., realizza una diversione dell'itinerario processuale dal modulo disciplinato dalle norme dedicate al dibattimento. In tal modo, si dà quindi luogo ad un'udienza camerale, ovviamente distinta da quella pubblica dibattimentale, che, a sua volta, dà diritto ad un raddoppio dell'indennità di Vice Procuratore Onorario. Ed eguale conclusione deve giungersi in relazione al procedimento per applicazione della pena su richiesta delle parti ed. patteggiamento posto che la giurisprudenza di legittimità arg. ex Cass. penumero SS.UU. 17 gennaio 1994 numero 295 Cass. penumero sez. V 5 dicembre 1995 numero 2311 è incline a qualificare il patteggiamento in termini di procedimento camerale, anche qualora venga richiesto ai sensi dell'articolo 556 c.p.p La circolare del 4 settembre 2008 appare, quindi, frutto di un’erronea interpretazione della normativa applicabile, non distinguendo le udienze dibattimentali da quelle di convalida, pur se connesse a giudizio direttissimo, nonché dalle udienze camerali nelle quali vengono trattati i giudizi abbreviati e quelli per applicazione della pena su richiesta delle parti. Peraltro, la circolare in oggetto risulta del tutto distonica rispetto rispetto precedente orientamento interpretativo del Ministero, sancito dalla circolare del 29 maggio 2007, secondo cui “ nel ribadire le ipotesi già indicate nella citata circolare in cui il vice procuratori onorari hanno diritto nella stessa giornata alla corresponsione della doppia indennità di udienza, quali l'udienza camerale di convalida dell'arresto e la successiva udienza dibattimentale nel giudizio direttissimo, ovvero l'udienza penale e l'incidente di esecuzione, la doppia indennità deve essere liquidata anche per ogni udienza che sia dotata di propria specificità in ragione della natura del rito applicato o della tipologia di procedimento ovvero ancora dell'autonomia del ruolo Ne consegue che, fermo restando il limite di due indennità al giorno, come espressamente previsto dall'articolo 4, comma 2, D. Lgs. 28.7.1989 numero 273, la doppia indennità deve essere riconosciuta anche nelle ipotesi in cui nella medesima giornata siano trattati procedimenti con giudizio ordinario e procedimenti con rito speciale ovvero procedimenti esecutivi o ancora siano trattati procedimenti speciali diversi es. rito abbreviato e patteggiamento , procedimenti in camera di consiglio e procedimenti in pubblica udienza, affari in composizione monocratica o affari in composizione collegiale . Nel caso di specie, le somme richieste dal Ministero al C afferiscono proprio a doppie indennità corrisposte per giornate di udienza nelle quali, accanto alla trattazione dei procedimenti in udienza pubblica, si è dato luogo anche ad udienze camerali per la convalida di arresti e di fermi, per la trattazione di riti abbreviati e di patteggiamenti cfr. le tabelle della Procura della Repubblica di Lamezia Terme, portanti le somme da recuperare, prodotte dal ricorrente pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, la pretesa dell'amministrazione non appare prima facie fondata, risultando quindi il fumus boni iuris dell'azione proposta dal C. 3. Quanto al periculum in mora, si evidenzia, preliminarmente, che l'irreparabilità del pregiudizio che giustifica l'accoglimento del ricorso ex articolo 700 c.p.c., in forza dei più recenti approdi della giurisprudenza di merito, va intesa non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela - come accade nel caso tipico di minaccia ad un diritto a contenuto non patrimoniale - ma anche come insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio di merito trattasi, in altri termini, di fattispecie che ricorre ove l'istante abbia a disposizione strumenti risarcitori per la riparazione del pregiudizio sofferto ma gli stessi non appaiano in grado di assicurare una tutela satisfattoria completa, con conseguente determinarsi di uno scarto intollerabile tra danno subito e danno risarcito cfr. Trib. Isernia, ord. 5 dicembre 2007 Trib. Torino, 27 dicembre 2000 . Nella fattispecie, la restituzione della somma di euro 18.055,92 tenuto conto del reddito del ricorrente, documentato mediante la produzione di copia delle sue dichiarazioni dei redditi per gli anni 2009, 2010 e 2011, il quale risulta annualmente di poco superiore all'importo di cui si chiede la restituzione può determinare conseguenze economiche tali da pregiudicare il sostentamento della sua famiglia e la garanzia, per essa, di una vita dignitosa posto che il ricorrente risulta essere l'unico percettore di reddito . Ora, l'invito di pagamento ricevuto dal ricorrente, pur non essendo munito di autonoma efficacia esecutiva, costituisce il necessario presupposto per l'attivazione della procedura di esecuzione a mezzo ruoli fiscali prevista dall'articolo 187 T.U. spese di giustizia applicabile al caso dì specie la quale, se portata a compimento, determinerebbe un aggravio della posizione del ricorrente in termini di ulteriori interessi per una pretesa restitutoria del ministero resistente che appare, alla stregua di una sommaria valutazione, infondata. Conseguentemente, può ritenersi sussistente il periculum in mora che giustifica la tutela d'urgenza richiesta. 4. La tutela cautelare da apprestare al ricorrente deve concretizzarsi nell'inibire all'amministrazione di procedere alla riscossione coattiva delle somme di cui all'avviso stesso. 5. Le spese del presente giudizio cautelare devono essere rimesse al giudizio di merito, ai sensi dell'articolo 669-octies co. VII c.p.c. P.Q.M. Il Tribunale di Catanzaro, sul ricorso di cui in epigrafe, visto l'articolo 700 c.p.c., così provvede 1 accoglie il ricorso e, per l'effetto, inibisce al Ministero della Giustizia di procedere alla riscossione coattiva delle somme di cui in parte motiva 2 spese al merito.