Non sono proponibili giudizi diretti al solo accertamento dei presupposti di un più ampio diritto, in quanto il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 2011, del 4 febbraio 2015. Il caso. La Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava il diritto di un lavoratore - invalido al 76% - a conseguire la maggiorazione contributiva prevista dall’articolo 80, comma 3, Legge numero 388/2000 a mente del quale «[ ] agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74% [ ] è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa» . Ad avviso dei Giudici di merito, l’«unico presupposto» per il riconoscimento della suddetta maggiorazione contributiva risiedeva nella condizione invalidante, indipendentemente dal raggiungimento o meno dei requisiti pensionistici. Contro tale pronuncia l’INPS ricorreva alla Corte di Cassazione, articolando un unico motivo. Nella domanda amministrativa il lavoratore nulla chiedeva. In particolare, l’Istituto rilevava come il lavoratore, in via amministrativa, si fosse limitato a chiedere il solo riconoscimento della propria condizione d’invalidità, senza tuttavia formulare alcuna domanda diretta ad ottenere la suddetta contribuzione figurativa. Per tale motivo, ad avviso dello stesso Istituto, l’azione giudiziaria promossa doveva dichiararsi inammissibile atteso che risultava solo funzionale a «precostituirsi l’accertamento di un presupposto del beneficio». Ricorso che viene considerato dalla Cassazione «manifestamente fondato» e, pertanto, deciso direttamente in Camera di Consiglio. Non sono ammesse azioni di mero accertamento. Ad avviso della Corte, infatti, per fruire del suesposto trattamento è necessario che l’interessato «richieda, ossia presenti domanda amministrativa all’Inps, il “beneficio”» atteso che l’accertamento di uno stato di invalidità superiore al 74% costituisce soltanto uno dei presupposti di fatto del diritto alla maggiorazione. Richiesta che, nel caso di specie, non era stata avanzata nella domanda amministrativa. Parimenti condivisibile era, ad avviso della Cassazione, la valutazione effettuata dall’Istituto circa l’inammissibilità dell’azione giudiziaria promossa dal richiedente. Ed infatti, secondo la Corte, «l’interesse ad agire richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice». Ciò in quanto il processo, come peraltro già affermato in numerose occasioni dalla stessa Cassazione Cass., SS.UU., numero 27187/2006 Cass, nnumero 27151/2009 e 9117/2003 , non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile che essa intenda in tal modo perseguire. In linea di massima, un giudizio deve riguardare tutta la vicenda. In conclusione, accogliendo nel merito il ricorso presentato dall’Istituto, la Corte afferma che «non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento solo nella sua interezza».
Corte di Cassazione, Sez. VI Civile - L, ordinanza 11 dicembre 2014 – 4 febbraio 2015, numero 2011 Presidente Curzio – Relatore Blasutto Ragioni di fatto e di diritto La Corte pronuncia in camera di consiglio ex articolo 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma dell'articolo 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio, preso atto dell'assenza di memorie delle parti. Il Tribunale di Pisa, pronunciando sul ricorso proposto da C.Y. nei confronti dell'Inps, accertava una invalidità pari al 76% e dichiarava il diritto del ricorrente a fruire dell'esenzione dal pagamento dei tickets sanitari, mentre dichiarava inammissibile la domanda diretta al riconoscimento del beneficio previsto dall'articolo 80, terzo comma, L. numero 388/2000. Il C. impugnava tale pronuncia di inammissibilità. Con sentenza numero 254/2013 la Corte di appello di Firenze, accogliendo l'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava il diritto del C. ad ottenere il beneficio contributivo di cui all'articolo 80 legge numero 388/2000, osservando che l'unico presupposto per il riconoscimento della maggiorazione contributiva era la condizione invalidante, a prescindere dal raggiungimento o meno dei requisiti pensionistici. Per la cassazione di tale sentenza l'Inps propone ricorso affidato ad un unico motivo. Il C. resiste con controricorso. Con unico motivo, l'Istituto ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 80, comma III, della legge 23.12.2000 numero 388, dell'articolo 8 della legge numero 533/73 e dell'articolo 100 cod. proc. civ., in relazione all'articolo 360 numero 3 cod. proc. civ., rappresenta che il ricorrente aveva chiesto in sede amministrativa il riconoscimento della propria condizione di invalidità ai fini dell'attribuzione dell'accredito figurativo ex l. numero 388/2000, ma non aveva presentato una domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto a tale beneficio o ad una provvidenza assistenziale. Deduce quindi l'inammissibilità dell'azione giudiziaria promossa dall'interessato per precostituirsi l'accertamento di un presupposto del beneficio. In limine, deve rilevarsi la manifesta fondatezza del ricorso ex articolo 375, primo comma, numero 5 cod. proc. civ La L. numero 388 del 2000, articolo 80, comma 3, prevede che A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui alla L. 26 maggio 1970, numero 381, articolo 1 nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, numero 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, numero 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa . Come osservato in Cass. numero 9960 del 2005, nell'ambito di applicazione dell'articolo 80, terzo comma, legge 23.12.2000, numero 388, rientrano a i lavoratori sordomuti, ovvero i minorati sensoriali dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio articolo 1 della legge numero 381/1970 b gli invalidi civili con invalidità superiore al 74% affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa con invalidità superiore al 74% ex articolo 2 della legge 303.1971, numero 118 e articolo 9 del d.lgs., 23.11.1988, numero 509 e gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per cause di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli enti locali con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al d.P.R. 30.12.1978, numero 834 e successive modificazioni. Per effetto del beneficio l'anzianità contributiva del lavoratore viene maggiorata di due mesi per ogni anno di attività prestata come invalido con grado di invalidità superiore al 74%. Per periodi di lavoro inferiori all'anno, la maggiorazione va operata in misura proporzionale aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto. Il beneficio è riconosciuto sino al limite massimo di cinque anni, e, comunque, entro l'anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo a carico del quale viene liquidata la pensione. La maggiorazione di anzianità spetta per i periodi di attività effettiva, vanno esclusi i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto, in quanto non correlati ad attività lavorativa a tal fine dovranno essere presi in considerazione i periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, aziende private o cooperative, svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, anche per periodo anteriore al 1^ gennaio 2002 v. in tal senso, sent. cit, numero 9960 del 2005 . Alla stregua della richiamata disciplina, deve ritenersi necessario che l'interessato richieda, ossia presenti domanda amministrativa all'Inps .è riconosciuto, a loro richiesta . , il beneficio , mentre l'accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità superiore al 74% costituisce soltanto uno dei presupposti di fatto del diritto alla maggiorazione. La giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente, muovendo dal condivisibile presupposto che la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, ritiene che il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza Cass. S.U. numero 27187/2006 v. pure Cass. 27151/2009 in senso conforme, tra le tante, Cass. 9117/2003 Cass. numero 3905/2003 Cass. numero 10039/2002 . Come affermato, da ultimo, in Cass. numero 2051 del 2011, l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionali della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza, v. pure Cass. numero 13491/2013 . Il ricorso merita dunque accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito ex articolo 384, secondo comma, cod. proc. civ., con la conferma dell'accoglimento della domanda nei limiti di cui alla sentenza di primo grado, le cui statuizioni restano ferme. Sussistono i presupposti di cui all'articolo 152 disp. att. cod. proc. civ. per l'esonero di parte resistente dal pagamento delle spese di appello e del presente giudizio. Stante l'accoglimento dell'impugnazione, ai sensi dell'articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. numero 115 del 2002, occorre dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'Istituto ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decide nel merito nei termini di cui alla sentenza di primo grado. Nulla per le spese del grado di appello e per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. numero 115 del 2002, da atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del commal-bis, dello stesso articolo 13.