Cancellazione giudiziale: la scelta del rito dipende dall’accordo delle parti

Se sussiste l’accordo delle parti per la cancellazione della domanda giudiziale, si può optare per un procedimento camerale, nel rispetto, però, dei requisiti di cui agli articolo 2657, 2668 c.c. dove, invece, l’accordo non vi sia, allora sarà necessario un autonomo giudizio ordinario in cui si reputa necessaria la integrazione del contraddittorio anche verso il Conservatore oppure la procedura ex articolo 287 c.p.c. ma nella forma contenziosa articolo 288, comma 2, c.p.c. .

Se il processo si è estinto a causa della definizione della lite in via stragiudiziale, può chiedersi la cancellazione della trascrizione su accordo delle parti? Parte ricorrente ha proposto domanda dinanzi al Tribunale di Varese per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale relativamente ad un giudizio che si è estinto per mancata comparizione delle parti ex articolo 309 c.p.c. in ragione della intervenuta definizione della lite in via giudiziale. Giova ricordare che la cancellazione è una forma di pubblicità negativa, con la quale si rende pubblico che una precedente trascrizione deve considerarsi giuridicamente inesistente. Il relativo procedimento è circondato da maggiori garanzie e cautele rispetto all'annotazione. Per la cancellazione è necessario un atto giuridico formale consistente o nel consenso delle parti interessate ovvero in un ordine dell'autorità giudiziaria. L’articolo 2668, comma 1, c.c., stabilisce, infatti, che «La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articolo 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato». Nel caso di specie, non è secondaria la circostanza in cui si è chiuso il processo, cioè l’estinzione ex articolo 309 c.p.c. Questa ipotesi è riconducibile al secondo comma dell’articolo 2668 c.c., il quale stabilisce che «qualora la domanda sia rigettata o il processo si sia estinto per rinunzia o inattività delle parti», la cancellazione della trascrizione deve essere ordinata giudizialmente. Anche se il processo si è estinto perché le parti non lo hanno voluto proseguire, avendo raggiunto un accordo sulla lite, se l’accordo continua a persistere anche circa la volontà di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale, esso può essere il presupposto per ottenere un ordine giudiziale. Tuttavia, nel caso di specie la domanda è presentata da una parte sola, la quale, pur avendo offerto la comunicazione relativa al consenso di controparte, questa si riferisce, però, alla sola cancellazione dell’iscrizione ipotecaria e non menziona il numero del procedimento a cui si fa riferimento, motivo per cui non può ritenersi raggiunta la prova. Il Tribunale varesino, in particolare, ritiene che il consenso delle parti può essere preso in considerazione ma ciò non esclude il provvedimento giudiziale secondo l’impostazione dottrinale, nel provvedimento giudiziale deve essere espressamente manifestata, rispettivamente, la volontà di acconsentire alla cancellazione o l'ordine di provvedervi, v. Ferri, D'Orazi Flavoni, Zanelli, Della trascrizione immobiliare, 3a ed., in Comm. Scialoja, Branca, Bologna-Roma, 1995, 442 , che acquisterebbe in presenza del consenso non già funzione costitutiva ma funzione accertativa. Il giudice, infatti, deve verificare che il consenso si sia formato nelle forme previste dalla legge, per rendere legittimo l’intervento del Conservatore, «tenuto conto del primario interesse teso alla tutela dell’affidamento dei terzi». Deve farsi riferimento all’articolo 2657 c.c. il giudice varesino aderisce sul punto alla dottrina tradizionale, v. Ferri, D'Orazi Flavoni, Zanelli, Della trascrizione immobiliare, cit., 444 Natoli, Ferrucci, Della tutela dei diritti. Trascrizione - Prove, in Commentario del Codice Civile, VI, Torino, 1971, 235 secondo il quale «la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente». L’atto contrario, pertanto, deve avvenire secondo le stesse forme. Quale rito per la cancellazione ordinata giudizialmente? Il tema ha suscitato diversi dibattiti e la formazione di più indirizzi. Secondo un primo orientamento, sarebbe necessario un giudizio a cognizione ordinaria laddove le parti non consentano alla cancellazione, T. Salerno, Sez. I, 6.2.2006 T. Monza, Sez. I, 8.1.2004 secondo altro, sarebbe sufficiente il procedimento di correzione dei provvedimenti giurisdizionali, con funzione integrativa della pronuncia nella parte in cui ha omesso di cancellare la trascrizione. Secondo un terzo, è ammissibile il procedimento di volontaria giurisdizione, scelto dalla parte ricorrente nel caso di specie. Quest’ultima opinione, sostenuta dalla dottrina Ferri, D'Orazi Flavoni, Zanelli, Della trascrizione immobiliare, cit., 442 è avversata dalla giurisprudenza di merito T. Verona 26.10.1992 anche in caso di estinzione del processo per inattività delle parti, in mancanza della pronuncia del giudice del processo estinto T. Torino 20.3.2002 . Per risolvere la questione, la decisione varesina ritiene illuminate quanto affermato dalla Suprema corte nella recente sentenza del 5 giugno 2012, numero 8991, della quale ci sembra opportuno riportare fedelmente la motivazione che qui interessa l’articolo 2668 c.c. prevede che la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale avvenga o su accordo delle parti ovvero a seguito di sentenza passata in giudicato, che prenda definitivamente posizione sulla domanda trascritta presso la conservatoria dei registri immobiliari. In particolare, merita di essere sottolineato come, nell'ipotesi di estinzione del processo per rinuncia o per inattività delle parti, l'ordinamento si preoccupi di evitare una pendenza sine die di residue trascrizioni di domande giudiziali, disponendo che in tal caso la cancellazione «deve essere giudizialmente ordinata». E la ratio di un siffatto ordine è - appunto - l'economia processuale cioè l'intento di evitare una successiva cancellazione a carico delle parti con costose ed ulteriori domande giudiziali di mero accertamento dell'avvenuta estinzione del processo, in un giudizio ordinario o mediante la procedura camerale, evitando i possibili danni che si possono verificare per la persistente esistenza di trascrizione di domande giudiziali, rigettate o relative a processi estinti. Di conseguenza, il giudici di legittimità hanno ammesso l’integrazione del provvedimento di estinzione, mediante inserimento dell’ordine di cancellazione, su ricorso congiunto delle parti al medesimo giudice che ha sottoscritto il provvedimento estintivo. L’autorevole arresto, dunque, ha indotto il nostro giudice – secondo un ragionamento condivisibile – a ritenere che l’ordine giudiziale di cancellazione può essere ottenuto sia in giudizio autonomo di cognizione che in procedura camerale. La scelta di uno o l’altro procedimento deve essere guidata dal maggiore soddisfacimento possibile delle esigenze di economia processuale, sicché in presenza delle giuste condizioni – domanda congiunta - si deve prediligere in primis il modello integrativo dei provvedimenti recanti omissioni v. articolo 287 c.p.c. . Conclude «se c’è l’accordo delle parti, queste possono ottenere l’estinzione ai sensi dell’articolo 288, comma 1, c.p.c. già mediante la procedura di correzione, le cui potenzialità sono a oggi amplificate in conseguenza della lettura costituzionalmente orientata offerta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte v. SS.UU. civili, sentenza 7 luglio 2010, numero 16037 sempre in caso di accordo, le parti possono optare per un procedimento camerale, nel rispetto, però, dei requisiti di cui agli articolo 2657, 2668 c.c. dove, invece, l’accordo non vi sia, allora sarà necessario un autonomo giudizio ordinario in cui si reputa necessaria la integrazione del contraddittorio anche verso il Conservatore oppure la procedura ex articolo 287 c.p.c. ma nella forma contenziosa articolo 288, comma 2, c.p.c. ».

Tribunale di Varese, sez. I Civile, decreto 23 ottobre 2012 Giudice G. Buffone Estinzione del processo – Ordinanza pronunciata senza l’ordine di cancellazione della domanda giudiziale trascritta – Rimedi – articolo 2668 c.comma – Condizioni. L’ordine giudiziale di cancellazione può essere ottenuto sia in giudizio autonomo di cognizione che in procedura camerale esigenze di economica processuale, però, suggeriscono l’adesione, in via primaria, al modello integrativo dei provvedimenti recanti omissioni v. articolo 287 c.p.c. in modo da evitare la “creazione” di nuove procedure al solo fine di ottenere l’ordine. E’, però, ovvio che la “via breve” per l’estinzione presuppone che la domanda per l’estinzione sia promossa da entrambe le parti del processo estinto in tal modo si giustifica, infatti, l’adozione del provvedimento “de plano” senza necessità di alcun accertamento v., infatti, articolo 288 comma I c.p.c. . Ne consegue che se c’è l’accordo delle parti, queste possono ottenere l’estinzione ai sensi dell’articolo 288 comma I c.p.comma già mediante la procedura di correzione, le cui potenzialità sono aoggi amplificate in conseguenza della lettura costituzionalmente orientata offerta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte v. SS.UU. civili, sentenza 7 luglio 2010, numero 16037 sempre in caso di accordo, le parti possono optare per un procedimento camerale, nel rispetto, però, dei requisiti di cui agli articolo 2657, 2668 c.c. dove, invece, l’accordo non vi sia, allora sarà necessario un autonomo giudizio ordinario in cui si reputa necessaria la integrazione del contraddittorio anche verso il Conservatore oppure la procedura ex articolo 287 c.p.comma ma nella forma contenziosa articolo 288 comma II c.p.c. . Rileva e osserva La ricorrente chiede la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta dalla . s.p.a. nel giudizio civile numero 2008/2002. Il giudizio in esame si è concluso con declaratoria di estinzione, pronunciata dal giudice ai sensi dell’articolo 309 c.p.comma in data 22 aprile 2005, in ragione della intervenuta definizione della lite in via stragiudiziale. 1. CANCELLAZIONE SU ACCORDO. La cancellazione della domanda giudiziale può, in primis, essere disposta su accordo delle parti ai sensi dell’articolo 2668 comma I c.comma La giurisprudenza di merito intervenuta sulla questione e citata dai ricorrenti, v. Trib. Ivrea, 5 dicembre 1987 in Foro it., 1998, I, 3429 reputa che il consenso delle parti si surroghi all’ordine del giudice che, quindi, non sarebbe necessario e, dunque, l’istanza non sarebbe ammissibile per difetto di interesse . Ciò nondimeno, secondo questo Tribunale, il provvedimento del giudice resta necessario, non con funzione costitutiva del fatto che legittima la cancellazione ma con funzione accertativa dello stesso in forme “debite”, idonee, cioè, a legittimare un intervento del Conservatore, tenuto conto del primario interesse teso alla tutela dell’affidamento dei terzi v. Trib. Varese, ord. 30 giugno 2010 . Da qui la necessità di un provvedimento dell’Autorità che ha la funzione di creare un vincolo per il Conservatore ed un grimaldello certo in ordine al provvedimento da emettere. Va, poi, osservato che il provvedimento del giudice ha anche un ruolo di garanzia posto che va a verificare che, effettivamente, il consenso si sia formato nelle già citate forme “debite”. Sotto tale profilo, l’istanza non può però trovare accoglimento. Orbene, per ottenere l’ordine di cancellazione, il consenso delle parti deve essere espresso nelle forme di cui all’articolo 2657 c.comma dovendo, dunque, risultare da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Quanto certo non risulta dalla comunicazione della contenuta nel docomma 4 allegato in cui, non solo non si indica il numero del procedimento ma nemmeno si presta il consenso alla cancellazione della trascrizione, prendendosi in esame solo la diversa iscrizione ipotecaria. 2. CANCELLAZIONE ORDINATA GIUDIZIALMENTE. La cancellazione della trascrizione può essere invocata anche a mente dell’articolo 2668, comma II, c.c., dove la domanda sia stata respinta sotto al coltre del giudicato ovvero il processo si sia estinto per inattività delle parti come nel caso di specie . In questo ambito, tuttavia, sussiste in vivace dibattito, sia in sede giurisprudenziale che dottrinale, quanto alle forme che veicolerebbero l’ordine del giudice secondo un certo indirizzo, sarebbe necessario un giudizio a cognizione ordinaria secondo altri, sarebbe sufficiente il procedimento di correzione dei provvedimenti giurisdizionali, con funzione integrativa della pronuncia nella parte in cui ha omesso di cancellare la trascrizione. Altri, infine, ammettono l’ipotesi del procedimento di volontaria giurisdizione, scelto, in questo caso, dalla parte ricorrente. In tempi recenti, sul tema si registrano nuovi interventi della Suprema Corte. Nella pronuncia Cass. civ., sez. III, 5 giugno 2012 numero 8991 Rv. 622755 , il Supremo Collegio ha ammesso, ad esempio, l’integrazione del provvedimento di estinzione, mediante inserimento dell’ordine di cancellazione, su ricorso congiunto delle parti al medesimo giudice che ha sottoscritto il provvedimento estintivo. La Corte ricorda che un consolidato indirizzo interpretativo consente di integrare il provvedimento estintivo del giudizio anche nelle ipotesi, come quella di specie, relative al mancato inserimento, nel decreto di estinzione anche perché non richiesto in detta sede , dell'ordine previsto dal capoverso dell'articolo 2668 c.c Secondo il Collegio, in particolare, merita di essere sottolineato come, nell'ipotesi di estinzione del processo per rinuncia o per inattività delle parti, l'ordinamento si preoccupi di evitare una pendenza sine die di residue trascrizioni di domande giudiziali, disponendo che in tal caso la cancellazione deve essere giudizialmente ordinata . E la ratio di un siffatto ordine è - appunto - l'economia processuale cioè l'intento di evitare una successiva cancellazione a carico delle parti con costose ed ulteriori domande giudiziali di mero accertamento dell'avvenuta estinzione del processo, in un giudizio ordinario o mediante la procedura camerale, evitando i possibili danni che si possono verificare per la persistente esistenza di trascrizione di domande giudiziali, rigettate o relative a processi estinti. La decisione sopra illustrata consente di poter pervenire ad una soluzione del problema qui esaminato in realtà, tutte e tre le ipotesi considerate sono ammissibili. L’ordine giudiziale di cancellazione, cioè, può essere ottenuto sia in giudizio autonomo di cognizione che in procedura camerale esigenze di economica processuale, però, suggeriscono l’adesione, in via primaria, al modello integrativo dei provvedimenti recanti omissioni v. articolo 287 c.p.c. in modo da evitare la “creazione” di nuoce procedure al solo fine di ottenere l’ordine. E’, però, ovvio che la “via breve” per l’estinzione presuppone che la domanda per l’estinzione sia promossa da entrambe le parti del processo estinto in tal modo si giustifica, infatti, l’adozione del provvedimento “de plano” senza necessità di alcun accertamento v., infatti, articolo 288 comma I c.p.c. . Ne consegue che se c’è l’accordo delle parti, queste possono ottenere l’estinzione ai sensi dell’articolo 288 comma I c.p.comma già mediante la procedura di correzione, le cui potenzialità sono a oggi amplificate in conseguenza della lettura costituzionalmente orientata offerta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte v. SS.UU. civili, sentenza 7 luglio 2010, numero 16037 sempre in caso di accordo, le parti possono optare per un procedimento camerale, nel rispetto, però, dei requisiti di cui agli articolo 2657, 2668 c.c. dove, invece, l’accordo non vi sia, allora sarà necessario un autonomo giudizio ordinario in cui si reputa necessaria la integrazione del contraddittorio anche verso il Conservatore oppure la procedura ex articolo 287 c.p.comma ma nella forma contenziosa articolo 288 comma II c.p.c. . Alla luce di quanto sin qui osservato, nel caso di specie, allo stato, l’ordine non può essere impartito in quanto vi è difetto assoluto di consenso della altra parte del giudizio, nelle forme ex articolo 2657, 2668 c.c., avendo la parte ricorrente optato per il modulo procedurale camerale. P.Q.M. Visti gli articolo 2657, 2668 cod. civ. Invita alla integrazione dell’istanza mediante produzione del consenso alla cancellazione della trascrizione, nelle debite forme di Legge indicate in parte motiva Assegna termine sino al 30 gennaio 2013. Manda alla cancelleria per la comunicazione del provvedimento.