Le restrizioni riguardanti l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali sono da intendersi tassative.
Pertanto, nei casi non espressamente previsti dalla legge 146/90 e negli accordi di attuazione di comparto, tali restrizioni non sussistono e si applica lo Statuto dei lavoratori, che vieta espressamente la possibilità che il datore di lavoro proceda alla sostituzione dei lavoratori assenti che abbiano aderito allo sciopero. E’ questo il principio affermato dalla II sezione lavoro del Tribunale di Roma, con una sentenza emessa a seguito di una opposizione presentata dai Cobas. L’antefatto. Il provvedimento, che è stato depositato il 18 ottobre scorso, dichiara antisindacale la condotta di un dirigente scolastico, perché aveva disposto la sostituzione di alcuni docenti che avevano aderito allo sciopero contro le prove Invalsi. Si tratta di test che vengono somministrati nelle scuole per misurare il livello degli apprendimenti e confrontarlo con quello degli studenti degli altri paese, che vengono annualmente predisposti dall’ Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione Invalsi . Condannata l’Amministrazione scolastica. Secondo il giudice, il divieto di sostituzione dei lavoratori in sciopero previsto dallo Statuto dei lavoratori vale in tutti i casi non espressamente previsti dalla normativa di settore. E siccome l’accordo allegato al CCNL del 1998 non contempla la vigilanza durante le prove Invalsi, il dirigente avrebbe dovuto astenersi dal disporre le sostituzioni. Di qui l’accoglimento del ricorso dell’Organizzazione sindacale che aveva indetto lo sciopero e la condanna dell’Amministrazione scolastica. I limiti della legge numero 146/90. La sentenza è di particolare interesse perché fissa il limite dell’applicabilità delle preclusioni del diritto di sciopero nelle pubbliche amministrazioni che erogano servizi essenziali, individuando nel principio di tassatività il metodo interpretativo da seguire in questi casi. Se ne deduce, quindi, che le disposizioni contenute nella legge numero 146/90 e negli accordi attuativi di comparto sono da considerarsi eccezionali. Conseguentemente, stante la insuscettibilità di interpretazione in via analogica, nei casi non espressamente previsti da dette disposizioni deve necessariamente applicarsi la normativa generale sul diritto di sciopero contenuta nella legge numero 300/70.
Tribunale di Roma, II sez. Lavoro, sentenza 17 ottobre 2012, numero 16718 Giudice Giovanna Palmieri Motivi in fatto e diritto 1. Con ricorso depositato in opposizione depositato il 1° agosto 2012, il ricorrente in epigrafe, ha chiesto la revoca del decreto ex articolo 28 Statuto dei Lavoratori, emesso da questo Tribunale in data 26 luglio 2012 col quale era stata ritenuto non fondata la tutela azionata per difetto di idonea prova offerta da parie ricorrente, sull'avvenuta designazione da parte del Dirigente Scolastico di alcuni docenti aderenti all'organizzazione in sindacale in epigrafe allo svolgimento delle piove Invalsi pei i giorni 9, !0 e 16 maggio nonché per la mancata prova e offerta di prova dell'avvenuta sostituitone dei medesimi aderenti a sciopero proclamato il 3 aprile 2012 con altri docenti, non aderenti allo sciopero per i medesimi giorni. 2. Ha dedotto il ricorrente che il provvedimento emesso doveva ritenersi non idoneamente motivato perché nulla era stato espressamente argomentato sulle richieste prove orali, capitolate in ricorso e tese a dimostrare proprio i fatti ritenuti non provati dal Giudice di prime cure. 3. Si è costituita parte convenuta che con memoria depositata il 16 ottobre 2012 ha eccepito che per il Prof. D.L., aderente allo sciopero non era stalla disposta alcuna sostituzione come da registri scolastici per il giorno 5 maggio 2012 delle classi 3°a e 5° C per la Prof. assente il giorno delle prove Invalsi era stata disposta la sostituzione da parte dei Professori e nell'ambito dei poteri di organizzazione dell'attività scolastica. Rilevava altresì che le insegnanti e non era stata disposta designazione all'attività di somministrazione delle prove invalsi e che comunque non essendo presenti le stesse il giorno 9 maggio 2012, erano state indicate come somministratrici delle prove Invalsi le Professoresse e nell'ambito dei poteri di organizzazione dell'attività scolastica. 4. All'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente ha richiesto raccoglimento del ricorso, tenuto conto che f ad eccezione di quanto eccepito per il Prof. , la stessa parte resistente aveva confermato per gli altri insegnanti il mancato svolgimento delle prove Invalsi e l'avvenuta loro sostituzione con altro personale. Nessuno è invece comparso per la parte resistente. 5. Al fine di decidere la presente controversia appare necessario evidenziare che per le insegnanti , e , la stessa patte resistete ha dato atto della loro assenza in servizio nei giorni 9 e 10 maggio 2012 e non ha contestato l'avvenuta loro adesione alla proclamazione dello sciopero indetto dai Cobas Scuola il giorno 3 aprile 2012 per i giorni 9,10 e 16 maggio 2012 contro le prove Invalsi. Al contempo sempre per i medesimi docenti è pacifica la sostituzione disposta per i giorni 10 maggio e 9 maggio 2012 con i docenti indicati. 6. Come dedotto da patte ricorrente la sostituzione del personale in sciopero è stata disposta non per lo svolgimento delle attività specificatamente indicate dall'articolo 2 L. 146/90 e dall’2 dell'Accordo allegato al CCNL 1998-2001 del comparto scuola, non rientrando lo svolgimento dell’attività dì somministrazione delle prove Invalsi nella tipologia dei servizi essenziali ivi previsti, da considerarsi tassativa. 6. Il ricorso merita pertanto accoglimento per quanto di ragione, ad esclusione cioè di quanto allegato per il Prof. perché non provata la sua avvenuta sostituzione in ragione dei limitati effetti della condotta antisindacale posta in essere che non risulta essere stata oggetto di particolare pubblicità, non si ravvisano gli estremi per disporre le richieste forme di pubblicità del presente provvedimento da pine di questo Ufficio. 7. In relazione alle spese processuali di entrambe le fasi di giudizio, considerata la novità della questione trattata, si ravvisano idonee ragione per compensarle per la metà li di entrambe le fasi di giudizio, restando la residua metà a carico di parte convenuta liquidatone segue in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Roma, in funzione del Giudico del Lavoro, definitivamente pronunciando, sul ricorso in opposizione ex articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, presentato da Cobas-Comitati di base della Scuola Esecutivo Provinciale di Roma, in p. del l.r.p.t., il 10 agosto 2012 1. Accoglie l'opposizione e per l’effetto revoca del Decreto emesso da questo Tribunale il 26 luglio 2012 2. Accerta e dichiara antisindacale la condotta tenuta dal Dirigenti degli Istituti scolastici”Scuola media Statale Gramsci di Roma” e Circolo Didattico Statale Alcide De Gasperi nei giorni 10 maggio 2012 e 9 maggio 2012 nei confronti di Professori , e 3. Ordina ai predetti convenuti la cessazione dell’attività antisindacale per cui è giudizio 4. Dichiara compensate per la metà le spese processuali del doppio grado di giudizio e condanna parie convenuta a rifondere alla ricorrente la restante metà che liquida in complessivi euro 800,00 per compensi professionali, oltre i.v.a e c.p.a.