Il reato di cui all’articolo 474 c.p. è integrato anche quando la contraffazione sia imperfetta ma non così grossolana da risultare a prima vista evidente e riconoscibile da chiunque. È, inoltre, configurabile il concorso tra i reati di commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.
Il caso. Il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Firenze proponeva ricorso avverso la sentenza che aveva assolto un imputato per commercio di marchi falsi e ricettazione, rilevando che, al contrario di quanto stabilito dalla sentenza impugnata, la fattispecie di cui all’articolo 474 c.p., ha natura di reato di pericolo e non è pertinente la valutazione del falso grossolano il P.G. osservava anche che il reato di ricettazione può concorrere con quello di commercio di prodotti con segni falsi. Falsità dei segni. La Suprema Corte accoglie il gravame e annulla la sentenza con rinvio, in riferimento ad entrambi i motivi. Riguardo al primo, ribadisce che il reato previsto dall’articolo 474 c.p. è integrato quando la falsificazione dei marchi o dei segni distintivi, pur imperfetta e parziale, sia idonea a trarre in inganno i terzi. La contraffazione grossolana, non punibile, si configura invece solo nei casi in cui sia riconoscibile ictu oculi, ossia non risulti in grado di ingenerare confusione tra il contrassegno originale e quello contraffatto senza la necessità di particolari indagini. Nel caso di specie, la contraffazione non era tanto macroscopica da essere riconoscibile da chiunque e non trarre in inganno nessuno, risultando così punibile. Concorso tra ricettazione e contraffazione? La Cassazione richiama sul punto la soluzione prospettata dalle SS.UU. sentenza numero 23427/01 è possibile il concorso tra il reato ex articolo 474 c.p. e quello ex articolo 648 c.p., essendo diversi tanto l’elemento soggettivo quanto quello materiale previsti dalle due norme incriminatrici e non potendosi configurare un rapporto di specialità tra le condotte previste. Non è, perciò, applicabile l’articolo 15 c.p., dato che anche il bene giuridico tutelato dalle due norme in parola risulta differente.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 12 giugno – 3 luglio 2012, numero 25684 Presidente Cammino – Relatore Taddei Fatto e diritto 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Arezzo, del 24.10.2008, che ha assolto A.G.L. dalla imputazione di commercio di marchi falsi e ricettazione, deducendo che la sentenza si discosta dalla costante giurisprudenza della Corte di legittimità che ha più volte affermato l’irrilevanza del falso grossolano per la fattispecie di cui all'articolo 474 cod.penumero , che ha natura di reato di pericolo, e che il reato di ricettazione, escluso dal Tribunale sulla base dell'erroneo presupposto dell'insussistenza del delitto di cui all'articolo 474 cod.penumero , può ben concorrere con quello di commercio di prodotti con segni falsi. Il ricorso è fondato. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, che non vi è motivo di disattendere, in tema di commercio di prodotti aventi marchi o segni distintivi contraffatti o alterati articolo 474 cod. penumero , il reato è configurabile qualora la falsificazione, anche imperfetta e parziale, sia idonea a trarre in inganno i terzi, ingenerando confusione tra contrassegno e prodotto originali e quelli non autentici e quindi errore circa l'origine e la provenienza del prodotto. La contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella che è riconoscibile ictu oculi , senza necessità di particolari indagini, e che si concreta in un'imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza da non poter ingannare nessuno Tra le tante Sentenza numero 518 del 15/11/2005 Rv. 233168 Sentenza numero 33543 del 21/09/2006 Rv. 235225 Sentenza numero 11240 del 14/02/2008 Rv. 239478 . Anche la seconda affermazione contenuta nella sentenza gravata, relativa al rapporto tra l'ipotesi di cui all'articolo 474 cod.penumero e quella di cui all'articolo 648 cod.penumero , contrasta con la giurisprudenza di questa Corte. Invero, con la sentenza numero 23427 del 2001, le SS.UU. di questa Corte, risolvendo il contrasto giurisprudenziale relativo alla possibilità di concorso tra il reato di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi hanno ravvisato l'inapplicabilità dell'articolo 15 c.p. alla luce della eterogeneità sia dell'elemento materiale che di quello psicologico delineati dalle suddette disposizioni e del bene da queste tutelato ed hanno deciso che il delitto di ricettazione articolo 648 cod. penumero e quello di commercio di prodotti con segni falsi articolo 474 cod. penumero possono concorrere, perché le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, non risultando, dal sistema, una diversa volontà espressa o implicita del legislatore. In applicazione dei principi giurisprudenziali su menzionati che il collegio condivide e fa propri, per il principio nomofilattico, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze che, conformatasi, per il giudizio, ai predetti principi, valuterà anche l'eventuale estinzione per prescrizione del reato di cui all'articolo 474 cod.penumero , non essendo questa Corte in grado di controllare le possibili sospensioni del termine,intervenute. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze.