Fuga di gas, esplosione e danni. L’errore dell’utente non può salvare l’azienda che fornisce il servizio

Riconosciuta la responsabilità della struttura a cui è affidata la distribuzione del gas metano. Conseguente l’onere risarcitorio per i danni provocati. Esclusa l’imprevedibilità dell’evento, perché lo sviluppo tecnico deve condurre ad evitare situazioni di potenziale pericolo.

L’odore che si avverte in maniera sempre più forte, poi il timore di una fuga di gas, infine, purtroppo, l’esplosione. Con danni a persone e cose. Scenario un’importante città italiana. E ora, a distanza di quasi trent’anni, la responsabilità – col relativo onere risarcitorio – è chiara l’episodio è da addebitare all’azienda che, a livello regionale oltre che nazionale , si occupa della distribuzione del gas. Decisivo lo sviluppo della tecnica, che avrebbe dovuto portare a una maggiore qualità in materia di costruzione e di manutenzione dei gasdotti Cassazione, sentenza numero 10307, Terza sezione Civile, depositata oggi . Episodio di cronaca. È la metà degli anni ’80, e la cronaca dei giornali riporta la notizia di una drammatica esplosione in una importante città italiana. A pagarne le conseguenze sono uomini e donne, e cose. A vent’anni di distanza la giustizia fa luce sulla responsabilità per l’episodio i giudici di Appello, riformando la sentenza di primo grado, condannano l’azienda a cui è stato affidato, a livello regionale, il settore della distribuzione del gas. Attività pericolosa? Da gestire meglio Appiglio del ricorso proposto per cassazione dall’azienda è il ruolo, non volontario, dalle persone che usufruiscono del servizio di distribuzione del gas. È evidente, secondo il legale dell’azienda, che non si può applicare la normativa prevista per l’esercizio di attività pericolose laddove «l’eventuale pericolosità si determina» per «errori o colpe degli utenti». In questa ottica l’addebito di responsabilità è da rimettere in discussione, sempre secondo il legale. Ma tale visione viene respinta dai giudici della Cassazione, che condividono le valutazioni compiute in Appello. Fondamentale è l’ipotesi della «imprevedibilità dell’evento», legata, secondo l’azienda, agli errori dei fruitori del servizio, ipotesi che, secondo i giudici, deve essere respinta, sottolineando gli oneri a carico dell’azienda. A questo proposito, viene sottolineato che alla luce dello «sviluppo della tecnica e della conoscenza in materia di costruzione e manutenzione dei gasdotti» è consigliabile «la posa in opera di materiali più resistenti e la predisposizione di sistemi di protezione più adeguati», tutto ciò per «evitare situazioni di pericolo». Una volta esclusa l’imprevedibilità dell’evento, è evidente, quindi, la responsabilità dell’azienda, obbligata, secondo i giudici, a risarcire i danni provocati dall’esplosione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 17 maggio – 21 giugno 2012, numero 10307 Presidente Petti – Relatore D’Alessandro Svolgimento del processo La T.E. S.p.A., quale incorporante la F.G. S.p.A., propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, previa riunione degli appelli proposti contro la sentenza di primo grado, in riforma di questa ha condannato la Fiorentina Gas ha pagare agli attori le somme indicate in sentenza, a titolo di risarcimento dei danni per un’esplosione, dovuta a fuga di gas, verificatasi in Firenze, Via Scandicci, l’11/4/84. Resistono con separati controricorsi M.P., A.R., R.B., il Comune di Firenze e L.N., M.B. e R.D.L. Resiste con controricorso anche G.F., proponendo due motivi di ricorso incidentale. F.C., E.B. e la T. di C.A., C. e C. s.numero c. non si sono costituiti. Hanno depositato memorie la T.E. S.p.A., L.N. + 2 e G.F. Motivi della decisione 1. – I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno preliminarmente riuniti ex articolo 335 cod. proc. civ. 2. - Con il primo motivo, sotto i profili della violazione dell’articolo 2050 cod. civ. e del vizio di motivazione, la ricorrente principale si duole che la Corte di Appello abbia qualificato come pericolosa l’attività di distribuzione del gas metano, pur affermando che non sono soggette all’articolo 2050 cod. civ. quelle attività nelle quali l’eventuale pericolosità si determina ove intervengano errori o colpe di terzi utenti. 2.1. - Il primo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Questa Corte ha affermato che l’accertamento in concreto se una certa attività, non espressamente qualificata come pericolosa da una disposizione di legge, possa o meno essere considerata tale ai sensi dell’articolo 2050 cod. civ. implica un accertamento di fatto, rimesso in via esclusiva al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente e logicamente motivato Cass. 19 gennaio 2007 numero 1195 . La motivazione adottata dal giudice di merito per qualificare come pericolosa l’attività di distribuzione del gas metano appare d’altro canto congrua, essendo fondata non soltanto sulla giurisprudenza formatasi riguardo alla diversa, ma connessa, ipotesi di distribuzione del gas in bombole, ma anche sulla legislazione in materia. 3. - In subordine, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, con il secondo motivo le ricorrente principale si duole che la Corte di Appello non abbia ritenuto superata la presunzione di cui all’articolo 2050 cod. civ., assumendo che tale presunzione non trasforma quella di cui all’articolo 2050 cod. civ. in una ipotesi di responsabilità oggettiva, e in conclusione formula i seguenti quesiti di diritto «se il caso fortuito costituisce una causa di esclusione della responsabilità nella fattispecie disciplinata dall’articolo 2050 c.c.» «se quella regolata dalla stessa norma sia un’ipotesi di responsabilità oggettiva» ovvero «costituisca un’ipotesi di responsabilità per colpa» «se un evento imprevedibile integra gli estremi del caso fortuito» e, infine, «se a prova liberatoria che l’esercente l’attività pericolosa deve fornire per superare la presunzione di responsabilità coincida con la prova dell’adozione di tutte le cautele idonee anche astrattamente possibili per evitare il danno». 3.1. - Il secondo motivo è innammissibile, quanto alla asserita violazione di legge, per inidoneità dei quesiti di diritto, incentrati sull’interpretazione dell’articolo 2050 cod. civ. e privi di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta. È infondato quanto al vizio di motivazione, in quanto non è vero che la Corte di merito abbia omesso - come si sostiene nel momento di sintesi - di motivare le sue conclusioni con riferimento al carattere di imprevedibilità dell’evento, avendola al contrario in sostanza esclusa, ritenendo, in coerenza con l’interpretazione adottata dell’articolo 2050 cod. civ., che «lo sviluppo della tecnica e della conoscenza in materia di costituzione e manutenzione dei gascotti consigliava la posa in opera di materiali più resistenti e la predisposizione di sistemi di protezione più adeguati di quelli ormai risalenti a primi decenni del secolo scorso» al fine di evitare situazioni di pericolo. 4. - Con il terzo motivo la ricorrente principale, sotto il profilo della nullità della sentenza per violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ., si duole che la Corte di Appello non abbia esaminato la sua richiesta di condanna, in suo luogo, del Comune di Firenze per responsabilità ex articolo 2051 cod. civ. mentre, con il quarto motivo, sotto i profili della violazione di legge dell’omessa motivazione, assume che detta responsabilità avrebbe dovuto essere affermata. 4.1. - Il terzo e quarto motivo sono inammissibili per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente trascritto le proprie conclusioni in appello. 5. - Con il quinto motivo la ricorrente principale, sotto i profili della nullità della sentenza per violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ. e del vizio di motivazione, si duole che la Corte di Appello abbia liquidato a L.N. e a M.B., a titolo di risarcimento del danno morale, più di quanto da costoro complessivamente richiesto, senza peraltro fornire alcuna indicazione circa i criteri stilizzati per detta liquidazione. 5.1. - Il quinto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza quanto al preteso vizio di ultrapetizione, non avendo riportato - né citato - la società ricorrente le conclusioni definitive assunte in appello dai menzionati attori. E’ pure inammissibile quanto al vizio di motivazione nella liquidazione del danno morale, essendo evidente che si tratta di liquidazione equitativa, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale fa comunque riferimento pag. 10 alle «tabelle in uso presso la Corte» 6. - Con il sesto motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, la ricorrente principale si duole della mancanza di motivazione riguardo alla liquidazione di € 7.746,85 alla N., per danno patrimoniale conseguente alla perdita del mobilio riguardo alla liquidazione di € 10,329,14 ad A.R. per danno patrimoniale conseguente alla perdita delle attrezzature ed arredi del negozio riguardo alla liquidazione alla T. di € 1.807,60 per arredi andati distrutti, di € 1.032,91 per merce parzialmente recuperabile e di € 12.911,42 per merce non potuta recuperare. 6.1. - Il sesto motivo è inammissibile per inadeguatezza del momento di sintesi, individuandosi il fatto controverso nella mancanza di indicazione dei criteri «scelti per la valutazione “equitativa” dei danni asseritamente subiti dagli appellanti». Infatti - a tacer d’altro - deve osservarsi che non tutte le voci indicate nel motivo attengono a valutazione equitativa non quelle, ad esempio, in favore della T. . 7. – G.F., in via di ricorso incidentale, si duole, con i1 primo motivo, di omessa motivazione quanto alla liquidazione, in suo favore, dell’importo di € 2.550,46, invece di quello di € 67.552,56, quanto al danno patrimoniale conseguente alla necessità di locare altro immobile per l’esercizio della professione. 7.1. - Il mezzo è parzialmente fondato, essendo del tutto immotivata la compiuta liquidazione. 8. - Sotto il profilo della insufficiente motivazione, con il secondo motivo, il F. si duole della liquidazione in € 10.535,72, piuttosto che in quella di almeno € 15.183,33, del danno patrimoniale conseguente alla risoluzione dei contatti di vocazione dei tre locali andati distrutti nell’esplosione. 8.1. - Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente infatti non indica le ragioni per le quali il mancato guadagno sarebbe pari non a 36 mensilità, come ritenuto dalla Corte di Appello, ma a 45 mensilità, per il primo, e terzo contratto, ed a 46, per il secondo. 9. - In conclusione, decidendo sui ricorsi riuniti, va accolto il primo motivo del ricorso incidentale di G.F., rigettato il ricorso principale ed il secondo motivo dell’incidentale la sentenza impugnata deve essere quindi cassata in relazione, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione. P.Q.M. La Corte, decidendo sui ricorsi runiti, rigetta il principale ed il secondo motivo dell’incidentale accoglie il primo motivo dell’incidentale, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione.