Concorso di colpa nel sinistro: la Cassazione si pronuncia solo sulle spese

In sede di legittimità non si può procedere a una nuova valutazione del materiale probatorio, diversa da quella fatta propria, con adeguata motivazione, dalla sentenza impugnata.

La sentenza di appello, modificando la pronuncia di primo grado in ordine alla responsabilità dei conducenti di due mezzi coinvolti in un sinistro, accerta un concorso di colpa. Questa decisione, pur non essendo censurabile nel merito, poiché in Cassazione non si può procedere a nuova valutazione delle prove, impone però di modificare anche la pronuncia sulle spese in quanto ha modificato la statuizione di primo grado in punto di responsabilità è quanto stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza numero 12275/11 del 7 giugno. Il caso. Il locatore di una Ferrari Testarossa, coinvolta in un incidente stradale con un autopullman mentre era guidata da un altro conducente, conveniva in giudizio la moglie del conducente, la Compagnia assicurativa e la società che aveva avuto in leasing il pullmanumero In primo grado veniva accertata la responsabilità esclusiva del conducente della Ferrari, per velocità eccessiva, e venivano condannati moglie e figli al pagamento dei danni all'autovettura. In secondo grado, la Corte d'Appello ravvisava un concorso di colpa al 50% di entrambi i conducenti e condannava la compagnia con la quale era assicurato il pullman a corrispondere all'attore un importo corrispondente alla metà dei danni subiti dalla Ferrari.Proponevano ricorso sia il locatore della Ferrari che, con ricorso incidentale, l'autista del pullman e l'assicuratrice condannata.No al riesame probatorio in Cassazione. Il ricorso incidentale riguarda il fatto controverso consistente nell'accertata possibilità, per il conducente dell'autobus, di avvistare la Ferrari al momento dell'immissione, al fine di dare la dovuta precedenza è contestata la decisione della Corte territoriale, che non avrebbe dato adeguata rilevanza ad ulteriori circostanze, quali le dichiarazioni rese da un terzo. Rileva, in proposito, il Collegio che la difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello effettuato dal giudice di merito non costituisce un vizio che può trovare accoglimento in sede di legittimità. In sede di appello è stato accertato che, in base alle risultante istruttorie e della consulenza del PM, la Ferrari avrebbe potuto essere avvistata dall'autista del pullman il quale aveva, di conseguenza, l'obbligo di dare la precedenza ciò che viene richiesto alla Corte di Cassazione è una nuova valutazione del materiale probatorio, diversa da quella effettuata con valida motivazione nella sentenza impugnata, cosa che non è consentita in quella sede. Il ricorso incidentale viene, quindi, rigettato.La Corte si pronuncia sulle spese. Il ricorso principale riguarda, fondamentalmente, la pronuncia sulle spese e viene considerato fondato i giudici di appello hanno ritenuto inammissibile la domanda dell'attore volta a censurare la condanna del pagamento alle spese del conducente del pullman nel giudizio di primo grado. Il Collegio, invece, rileva che, poiché con la sentenza d'appello era stata modificata la statuizione di primo grado in ordine alla responsabilità dell'incidente, la Corte avrebbe dovuto autonomamente provvedere all'intero nuovo regolamento delle spese processuali del primo grado, corrispondente alla diversa statuizione sulla responsabilità , indipendentemente dalle conclusioni formulate dall'appellante. Di conseguenza, il Collegio cassa la sentenza sul punto e provvede alla compensazione delle spese.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 3 marzo -7 giugno 2011, numero 12275Presidente Filadoro - Relatore ArmanoSvolgimento del processoE.P.C. conveniva in giudizio la Società Cattolica di Assicurazione, la Laitur 1 sas e la Signora M.P.N., in proprio e per i figli minori P.M., D. ed A. Esponeva che l'autovettura Ferrari Testarossa 512 tg. omissis , dal medesimo locata dalla Cuneoleasing, in data omissis circolava sulla circonvallazione di omissis , condotta nell'occasione da Po.Ma., allorquando entrava in collisione con l'autopullman Volvo tg. omissis concesso in locazione finanziaria dalla Spei Leasing alla Laitur,società poi fallita nelle more del giudizio, condotto da C.S.Sosteneva che la responsabilità del sinistro era da addebitarsi ad esclusiva colpa del C. per non avere concesso al Po., deceduto nell'incidente, la dovuta precedenza ovvero in subordine la concorrente responsabilità di quest'ultimo per l'eccessiva velocità. Si costituivano in giudizio la Società Cattolica e la Laitur sostenendo l'insussistenza di alcuna responsabilità in capo al C. La sentenza di primo grado riconosceva la responsabilità esclusiva del conducente della Ferrari, ritenendo che unica causa dell'incidente era da ravvisare nel comportamento di quest'ultimo che procedeva al momento dell'incidente ad una velocità eccessiva.Per questo motivo, il primo giudice rigettava la domanda proposta nei confronti della proprietaria e del conducente dell'autobus ed accoglieva la domanda dell'E. nei confronti della moglie del Po. in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale per i figli minori condannandola al pagamento della somma di Euro 45.408,00 per i danni subiti dalla vettura Ferrari.La decisione di primo grado era impugnata dalla vedova del Po., anche per la figlia ancora minore A., oltre che dai figli nel frattempo divenuti maggiorenni, M. e D Con sentenza del 17-1-2008 la Corte di Appello di Torino, dato atto di aver deciso con precedente sentenza definitiva del 24 novembre 2006 l'appello principale della P. e dei figli di lei nei confronti dell'E. per cui la loro partecipazione al processo era da considerare inammissibile in parziale accoglimento dell'appello incidentale dell'E., in riforma della decisione di primo grado, dichiarava la improcedibilità della domanda proposta dall'E. nei confronti della società fallita Laitur ed inammissibile l'appello proposto nei confronti di C.S.I giudici di appello ritenevano poi il concorso di colpa di entrambi i conducenti nella misura del 50% il conducente della Ferrari responsabile per la alta velocità, il conducente del pullman per non avere dato la precedenza ai veicoli che procedevano sulla strada statale, pur provenendo da una strada privata.Per questo motivo, i giudici di appello condannavano la società Cattolica di Assicurazione presso la quale era assicurato il pullman al pagamento in favore di E.P.C. della somma di Euro 22.704,00,vale a dire la metà del danno complessivo subito dalla Ferrari Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione E.P.C. stilizzato re in leasing della Ferrari, con tre motivi.Si costituivano con controricorso C.S. e la Società Cattolica di Assicurazione proponendo ricorso incidentale.Si difendeva con controricorso la Unicredit Lesaing s.p.a attuale denominazione della società Locat s.p.a, già Cuneolesing .Motivi della decisioneI ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell'art.335 c.p.c. in quanto impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza.1. Preliminare è l'esame del ricorso incidentale con il quale il C. e la società Cattolica denunziano la omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, vale a dire l'accertata possibilità per il conducente dell'autobus di avvistare Ferrari al momento dell'immissione nella circolazione e la esclusione ogni rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese da L.A.1.1. Va ribadito che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione,si configura solo quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate. Tale vizio non consiste invero nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito v. Cass., 14/03/2006, numero 5443 Cass., 20/10/2005, numero 20322 , solamente a quest'ultimo spettando individuare le fonti del proprio convincimento ed a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova v. Cass., 25/02/2004, numero 3803 Cass., 21/03/2001, numero 4025 Cass., 8/08/2000, numero 10417 Cass., Sez. Unumero , 11/06/1998, numero 5802 Cass., 22/12/1997, numero 12960 . La deduzione di un vizio di motivazione con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito v., da ultimo v. Cass., 7/03/2006, numero 4842 Cass., 20/10/2005, numero 20322 v. Cass., 27/04/2005, numero 8718 Cass., 25/02/2004, numero 3803 Cass., 21/03/2001, n, 4025 Cass., 8/08/2000, numero 10417 Cass., 8/08/2000, numero 10414 Cass., Sez. Unumero , 11/06/1998, numero 5802 Cass., 22/12/1997, numero 12960 .1.2. I giudici di appello hanno dato rilievo risultanze del consulente del P.M. dalle quali emerge che la Ferrari avrebbe potuto essere avvistata dall'autista del pullman, il quale di conseguenza aveva l'obbligo di dare la precedenza nell'immettersi nella circolazione hanno poi ritenuto ininfluenti le dichiarazioni del L. in quanto egli non era stato trovato sul posto al momento dell'incidente.1.3.Il ricorrente, lamentando genericamente che il giudice del merito si era discostato dalle risultanze della c.t.u. senza motivazione, non formula alcuna critica specifica al percorso logico adottato dai giudici di merito. In sostanza richiede una valutazione del materiale probatorio diversa da quella fatta propria motivatamente dai giudici di appello, deducendo la rilevanza probatoria di elementi e circostanze che il giudici di appello hanno invece ritenuto non determinanti ai fini della prova del lurco cessante, richiedendo una valutazione di merito non consentita a questa Corte di legittimità.Il ricorso incidentale deve pertanto essere rigettato.2. Con il primo motivo del ricorso principale viene denunziata la violazione degli articolo 167, 343, 347 c.p.c. per avere i giudici di appello ritenuto inammissibile la censura avanzata nell'appello incidentale dall'E. avverso la statuizione di condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nei confronti del C.Ad avviso del ricorrente tale punto della decisione, fondata sul rilievo che la relativa domanda non era stata riportata nelle conclusioni era frutto di errore, perché egli non aveva mai chiamato in giudizio il C.2.1. Il motivo è fondato.I giudici di appello hanno ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione proposto dall'E. volto a censurare la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dal C. nel giudizio di primo grado, ritenendo il motivo sostanzialmente rinunciato, in quanto la richiesta di modifica della sentenza di primo grado sul punto non era stata riproposta nelle conclusioni del giudizio di appello.2.2. Questa Corte rileva che, indipendentemente dalla circostanza che dalla lettura complessiva delle conclusioni del giudizio di appello si rileva che l'E. unitamente all'affermazione della concorrente responsabilità dei due veicoli ed alla condanna del proprietario del pullman e dell'assicurazione al risarcimento del danno, aveva chiesto anche la vittoria delle spese del giudizio, la Corte di Appello, comunque, avendo modificato la statuizione di primo grado in punto di responsabilità dell'incidente,con l'affermazione della concorrente responsabilità del C. e del Po., avrebbe dovuto autonomamente provvedere - all'intero nuovo regolamento delle spese processuali del primo grado, corrispondente alla diversa statuizione sulla responsabilità. Di conseguenza la sentenza sul punto deve essere cassata e potendo questa Corte decidere nel merito, compensa le spese del giudizio di primo grado fra E.P.C. e C.S. in considerazione della riconosciuta concorrente responsabilità nell'incidente.3. Come secondo motivo viene denunziata la violazione degli articolo 342 e 346 c.p.c. per avere la Corte di Appello dichiarato inammissibile il motivo dell'appello incidentale con cui l'E. aveva chiesto la riforma della decisione sul quantum del risarcimento liquidato.3.1. Tale motivo è infondato.I giudici di appello hanno ritenuto inammissibile l'appello incidentale dell'E. relativo all'entità del risarcimento in quanto privo di specificità. Si rileva che dalla lettura dell'atto di appello, come riportato dall'E. nel ricorso, il motivo di appello sull'entità del danno non rispetta, come affermato dalla Corte di Appello, il requisito di specificità di cui all'art.342 c.p.c. in quanto propone una generica contestazione dell'articolata motivazione della sentenza impugnata in ordine all'entità del danno subito dalla Ferrari, riportandosi genericamente alla difese di primo grado ed alla risultanze della c.t.u 4. Come terzo motivo l'E. denunzia violazione o falsa applicazione degli articolo 112, 277 e 350 c.p.c. in quanto la Corte di Appello aveva omesso di motivare su mancato accoglimento richiesta di rinnovo della c.t.u.4.1. Tale motivo è assorbito dal rigetto del secondo motivo.In considerazione del limitato accoglimento del ricorso principale e del rigetto del ricorso incidentale si compensano le spese del giudizio di cassazione.P.Q.M.La Corte riunisce i ricorsi rigetta l'appello incidentale accoglie il primo motivo del ricorso principale, cassa sul punto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, compensa fra E.P.C. e C.S. le spese del giudizio di primo grado. Rigetta nel resto. Compensa le spese del giudizio di cassazione.