La sentenza del Tribunale di Roma del 30 aprile 2015 merita particolare attenzione perché consente di riflettere ancora una volta sul ruolo della mediazione delegata, sull'importanza che le parti partecipino personalmente ed attivamente alla mediazione nonché sulle sanzioni previste per punire condotte, per così dire, contrarie allo spirito della mediazione.
Mediazione delegata dopo sentenza sull'anumero In primo luogo la sentenza del Tribunale di Roma, del 30 aprile 2015, consente di riflettere sul momento più opportuno per invitare le parti in mediazione da parte del giudice. Ebbene, nel caso di specie l'attore aveva agito in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni per responsabilità professionale nei confronti di una società la quale aveva chiamato in causa la propria assicurazione per essere tenuta indenne dall'eventuale risarcimento dei danni. Il momento in cui il giudice ha valutato come il più opportuno per invitare le parti in mediazione è stato quello successivo all'emanazione della sentenza di merito non definitiva sull' an della responsabilità della convenuta. La mediazione avrebbe dovuto avere ad oggetto, quindi, la valutazione del quantum del risarcimento dei danni sia alla luce dell'andamento del processo tra attore e convenuto sia alla luce delle eccezioni formulate dall'assicurazione quanto alla domanda di manleva. Il comportamento in mediazione. Ma che cosa era successo in mediazione? Orbene, al primo incontro di mediazione si presentano soltanto gli avvocati delle parti i quali decidono di proseguire nella mediazione che, quindi, entra nel suo “vivo”. Senonché, nel corso dell'incontro di mediazione “vera e propria” - mutuando le parole del Tribunale – le parti assumevano una condotta ondivaga compariva soltanto una parte che verbalizzava una sua proposta mentre la controparte non compariva senza addurre alcun motivo. Per il giudice, quindi, «l'assenza della parte convocata va qualificata non giustificata di talché ne va tenuto conto, negativamente, ai fini della regolamentazione delle spese di causa l’assenza della convenuta determinava ovviamente il fallimento di ogni possibilità di accordo in sede di mediazione». Quale sanzione per la mancata partecipazione? Fallita la mediazione il processo prosegue e il Tribunale rigetta la domanda dell'attrice poiché non esiste il danno dal momento che, nelle more, la Commissione Tributaria aveva annullato l'accertamento fiscale che aveva dato luogo al giudizio di responsabilità. Orbene, secondo il giudice vi è soccombenza parziale tra le parti dal momento che l'inadempimento della convenuta è risultato provato nell' an e quindi appare giusto compensare le spese per due terzi a favore dell’attrice. E ciò anche perché – sottolinea il giudice -vi è stata «l’assenza della convenuta all’incontro di mediazione vero e proprio assenza che è valutabile in termini negativi, ritenendosi che abbia escluso qualsiasi possibilità di raggiungere un accordo entrando nel vivo della mediazione alla quale entrambe le parti e quindi anche la convenuta, avevano nel precedente primo incontro davanti al mediatore dichiarato piena disponibilità». Peraltro, il giudice ha altresì condannato al versamento all’Erario della somma di € 500,00, a quanto cioè ammonta il contributo unificato dovuto per il giudizio. Qualche osservazione sulle sanzioni da mancata partecipazione. Così inquadrata la sentenza e la relativa fattispecie è opportuno svolgere qualche considerazione finale. Ed infatti, la sentenza del Tribunale di Roma si inserisce a pieno titolo in quella giurisprudenza che è mossa dal nobile intento di valorizzare come è giusto che sia la mediazione civile ed in particolare quella delegata. Anzi, nel disporre la mediazione delegata dopo la sentenza sull' an della responsabilità il Tribunale di Roma ha fatto una valutazione assolutamente condivisibile e che dimostra chiaramente che la lite può risolversi anche progressivamente per effetto del combinarsi di diversi soggetti qui il giudice con una sentenza affermativa della responsabilità . Inoltre, il giudice ha colto ancora una volta l'aspetto fondamentale senza il quale la mediazione non è destinata a funzionare e, cioè, la partecipazione delle parti agli incontri per valutare – in buona fede e correttezza - se ci possono essere oppure no possibili soluzioni alla controversia. Senonché, il caso mette in luce una disciplina legislativa non certamente completa. Ed infatti, il legislatore consente al giudice di trarre conseguenze “pregiudizievoli” per la parte che non si sia presentata senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione. Tuttavia, sembra rimanere sfornita di sanzione la condotta della parte che decide di acconsentire alla prosecuzione della mediazione, ma che poi come nel caso di specie non si presenti agli incontri successivi. Inoltre, ammesso e non concesso che la mancata partecipazione agli incontri successivi a quello informativo possa essere sanzionata come sembra ritenere il Tribunale di Roma anche sulla scorta di altri precedenti pure di altri fori quella sanzione sembra possa consistere soltanto a nella valutazione di quel comportamento ai sensi dell'articolo 8, comma 4 bis , d.lgs. numero 28/2010 e b nella condanna al pagamento a favore dell'Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per la controversia. Compensazione delle spese di giudizio. Ma il Tribunale di Roma individua in quel comportamento una di quelle «gravi ed eccezionali ragioni» che ai sensi dell'articolo 92, comma 2, c.p.c. giustificano la compensazione per intero o in parte delle spese di giudizio. Il ragionamento del Tribunale di Roma persuade e merita certamente di essere condiviso poiché non sembra una strada vietata dal d.lgs. numero 28/2010 e rafforza il senso della previsione secondo la quale le parti si devono comportare in mediazione secondo buona fede e correttezza. Certamente, però, sarebbe opportuno che il legislatore intervenga a rafforzare i presidi per rendere efficiente la mediazione civile scoraggiando quanto più possibile condotte incompatibili con lo spirito della stessa.
Tribunale di Roma, sez. XIII, sentenza 30 aprile 2015 Giudice Moriconi -1- Accertato l’inadempimento responsabilità professionale , attesa l’assenza di prova di danno, la domanda dell’attrice va integralmente rigettata. Con sentenza non definitiva del 24.2.2014 il Giudice accertava la responsabilità contrattuale della società convenuta per inadempimento agli obblighi che incombevano sui professionisti che ne facevano parte. Tale pronuncia ampiamente motivata, trova qui necessaria conferma e viene integralmente richiamata. Oltre al decisum, sintetizzato dal dispositivo, in quella sentenza il Giudice ulteriormente così disponeva e motivava “Esistenza e quantificazione dei danni. In punto di riconoscimento dei danni causati dall’inadempimento della omissis va rilevato che l’attrice non ha dimostrato di aver pagato tempestivamente come era suo esclusivo onere e dovere, le imposte pertinenti al modello Unico 2004 e che abbia di conseguenza dovuto pagare due volte per la sorte e che abbia di fatto pagato alcunché di ciò che ha meramente affermato circa la richiesta di accertamento con adesione ed il ricorso alla commissione tributaria. Atti di cui non c’è alcuna traccia documentale nei documenti prodotti. Quanto alla omissis ed alla questione relativa agli accertamenti di settore si tratta di eccezione talmente vaga che non merita alcuna indagine e non consente alcuna valutazione. Se non negativa. Pertanto il principio della necessità di accertare, nell’ambito della responsabilità professionale, se l’adempimento ovvero l’esatto adempimento, mancato, avrebbe evitato in tutto o in parte i danni lamentati, non può essere effettuato sotto tale ultimo profilo. Viceversa rimangono aperti i punti 1 nei suoi molteplici segmenti e 2. A questi si aggiunge, per la omissis , che la compagnia assicuratrice ha con puntualità e precisione, depositando il relativo contratto ed allegati, respinto la richiesta di manleva deducendo che fra i rischi assicurati non rientra quello della compilazione e redazione e ovviamente invio all’Agenzia delle dichiarazioni dei redditi essendo così delimitato in polizza acquisizione ed elaborazione dati a mezzo di sistemi elettronici registrazione, trascrizione e verifica di informazioni fornite da clienti o da terzi su idonei supporti nastri, dischi, etc. propri o di terzi. Con ordinanza separata, a seguito della sentenza del 24.2.2014, il Giudice, sospesa ogni ulteriore determinazione, inviava le parti in mediazione demandata ai sensi dell’art.5 secondo comma del decr.lgsl.28/10. In quella sede le parti assumevano una condotta ondivaga. Al primo incontro, non erano presenti le parti personalmente, ma solo i rispettivi difensori e procuratori. I difensori dichiaravano in tale occasione al mediatore di voler procedere alla mediazione vera e propria oltre quindi l’ incontro informativo di cui al primo comma dell’art.8 decr.lgsl.28/10 richiedendo al mediatore a tal fine un altro incontro al quale però compariva solo il difensore dell’attrice mentre nessuno era presente per la srl P.D.S. che neppure inviava comunicazioni di alcun genere. Al primo incontro veniva altresì verbalizzato che la convenuta “migliorava la proposta conciliativa già formulata via mail a parte istante fino all’importo di €.3.500” Nessuna dichiarazione verbalizzava l’attrice. Tale assenza della parte convocata va qualificata non giustificata di talché ne va tenuto conto, negativamente, ai fini della regolamentazione delle spese di causa l’assenza della convenuta determinava ovviamente il fallimento di ogni possibilità di accordo in sede di mediazione. Alla successiva udienza davanti al Giudice le parti producevano la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.77/2013 che accoglieva l’appello della O. srl avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate a seguito di omessa dichiarazione Mod.Unico 2004 per l’anno 2003 aveva rettificato il reddito imponibile ai fini dell’IRPEF, IRAP e IVA. A seguito di tale decisione che ha annullato l’avviso di accertamento relativamente all’IRPEF ed all’IRAP quanto all’IVA già in primo grado il ricorso dell’ O. srl aveva ottenuto la giusta rideterminazione dell’IVA in €.12.320 in luogo dei €.80.495 ritenuti dall’Agenzia nessun danno è ravvisabile a carico dell’attrice, quale conseguenza dell’inadempimento della convenuta. Tale evento consente di integrare e completare le già esposte ragioni, esposte nella sentenza, relative ai deficit di allegazione e prova del danno, di cui soffrono gli atti introduttivo e difensivi della srl O. La cui domanda va senza meno rigettata. -2- Le spese di causa e l’assenza ingiustificata della convenuta in mediazione. Quanto alle spese di causa è giusto compensarle per due terzi a favore dell’attrice. Invero da una parte esiste una reciproca soccombenza, determinata quanto alla omissis srl dal contenuto della sentenza parziale che ha accertato il suo inadempimento. Ragione non secondaria della compensazione è l’assenza della convenuta omissis srl all’incontro di mediazione vero e proprio assenza che è valutabile in termini negativi, ritenendosi che abbia escluso qualsiasi possibilità di raggiungere un accordo entrando nel vivo della mediazione alla quale entrambe le parti e quindi anche la convenuta, avevano nel precedente primo incontro davanti al mediatore dichiarato piena disponibilità. Non avendo partecipato, ingiustificatamente, la convenuta al procedimento di mediazione che pure aveva richiesto, va condannata al versamento all’Erario della somma di €.500,00, a quanto cioè ammonta il contributo unificato dovuto per il giudizio. P.Q.M. definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede rigetta le domande della O. srl in persona del suo legale rappresentante pro tempore condanna, compensate per due terzi le spese di causa, la O. srl in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento del restante terzo che liquida in favore della omissis srl in complessivi €.8.000,00 per compensi oltre €.300,00 per spese, oltre IVA CAP e spese generali condanna la omissis srl al pagamento della somma di €.500,00, pari al contributo unificato dovuto per il giudizio mandando alla cancelleria, in mancanza di volontario pagamento entro gg.10, per la riscossione coattiva