1, 2, 3, stella: per le Sezioni Unite il diritto di recesso spetta all’investitore per ogni vendita fuori sede

Le Sezioni Unite con la sentenza numero 13905 del 3 giugno 2013 sono state chiamate a pronunciarsi sull'interpretazione da dare all'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, numero 52 , in prosieguo indicato per brevità con la sigla tuf.

In particolare hanno fornito risposta all'interrogativo se la nozione di contratti di collocamento , cui la citata disposizione si riferisce, ed ai quali quindi si applica la prescrizione concernente l'inserimento a pena di nullità della clausola di recesso in favore del cliente, sia da intendere come circoscritta ai contratti strettamente connessi e conseguenti alla prestazione del servizio di collocamento menzionato dall'articolo 1, comma 5°, lett. c ed ora, dopo le modifiche introdotte dal d. lgs. numero 164 del 2007 c.d. MIFID, anche c-bis , del tuf, o se invece comprenda qualsiasi operazione in virtù della quale l'intermediario offra in vendita a clienti non professionali strumenti finanziari al di fuori della propria sede, anche nell'espletamento di servizi d'investimento diversi, quali ad esempio quelli di negoziazione o di esecuzione di ordini enunciati alle lett. a e b dello stesso quinto comma dell'articolo 1. Due erano le tesi in campo. Secondo un primo orientamento il diritto di recesso previsto a favore dell'investitore per i contratti conclusi fuori sede e la connessa sanzione della nullità in caso di mancata comunicazione all'investitore del suindicato diritto di recesso andavano circoscritti ai soli contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali, trattandosi di una disciplina peculiare che, come tale, non potrebbe essere applicata alla diversa ipotesi di contratti concernenti la prestazione del servizio di negoziazione di strumenti finanziari oppure di raccolta e trasmissione di ordini comunicazione della Consob numero DIN/12030993 del 19 aprile 2012 Cass. numero 2065/2012 e numero 4564/2012 App. Milano, 28/02/2011 App. Milano, 24/06/2010 Trib. Vicenza, 26/10/2012 Trib. Torino, 8 marzo 2011 Trib. Catanzaro, 29 maggio 2009 Trib. Torino, 6 marzo 2009 Trib. Biella, 7 novembre 2008 Trib. Biella, 17 luglio 2008 App. Bologna, 4 giugno 2008 Trib. Torino, 18 settembre 2007 Trib. Venezia, 7 luglio 2007 App. Brescia, 20 giugno 2007 Trib. Parma, 14 maggio 2007 Trib. Genova, 16 gennaio 2007. Per questo orientamento propendeva la dottrina maggioritaria Carbonetti, Lo jus poenitendi nell'offerta fuori sede di prodotti finanziari, in Banca, borsa e titoli di credito, 2001, I, 779 Perrone, Obblighi di informazione, suitability e conflitti di interesse un'analisi critica degli orientamenti giurisprudenziali e un confronto con la nuova disciplina MIFID, in I soldi degli altri. Servizi di investimento e regole di comportamento degli intermediari, a cura di Perrone, Milano, 2008, 9 Santosuosso, Jus poenitendi e servizi di investimento la tutela dell'investitore dall'“effetto sorpresa”, in Banca, borsa e titoli di credito, 2008, II, 776 Parrella, Offerta fuori sede e a distanza, in Manuale di diritto del mercato finanziario, a cura di Amorosino, Milano, 2008, 135 Annunziata, La disciplina del mercato mobiliare, Torino, 2010, 178 Durante, Offerta fuori sede e jus poenitendi la nozione di collocamento va intesa in senso tecnico, in Giur. merito, 2010, 1304 Carozzi e Schiavelli, Il contratto di “collocamento” fuori sede di strumenti finanziari e di servizi di investimento, in I contratti del mercato finanziario, a cura di Gabrielli e Lener, II, Torino, 2011, 1201 Accettella, Sui contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede ex articolo 30, comma 6, t.u.f., in Banca, borsa e titoli di credito, 2012, 03, 343 Eroli, Lo ius poenitendi ed il contratto quadro di intermediazione finanziaria, in www.diritto.it . Altro orientamento sosteneva invece l’interpretazione opposta tra le tante Cass. 1584/2012, Trib. Bologna 3/5/2007 e 17/4/2007, Trib. Milano 17/4/2007 e 4/4/2007 Trib. Bari 26/2/2007 Trib. Milano 4/4/2007 Trib. Forlì 13/1/09 Trib. Padova 28/5/2009 Trib. Roma 8/6/09 Appello Milano 22/1/2010 App. Trento 5/3/09 Trib. Modena, 15/07/2011 App. Bologna, 21/02/2011 Trib. Padova, 28/2/2011 App. Palermo, 6/7/2010 Trib. Isernia, 21/10/2009 Trib. Bologna, 15/4/2009 Trib. Modena, 25/3/2009 Trib. Forlì, 13/1/2009 Trib. Firenze, 11/3/2008 Trib. Rimini, 28/4/2007 Trib. Milano, 17/4/2007 Trib. Mantova, 17/10/2006 Trib. Pescara, 9/5/2006 Trib. Parma, 17/1/2006 Trib. Benevento, 26/10/2005 Trib. Mantova, 10/12/2004. In dottrina Chieppa Maggi, in Commentario al Testo Unico della Finanza, diretto da Campobasso, vol. I, Torino, 2002, 271 Salanitro, Società per azioni e mercati finanziari, Milano, 1998, 197 Costi e Enriques, Il mercato mobiliare, in Trattato Cottino, VIII, Padova, 2004, 58 Inzitari e Piccinini, La tutela del cliente nella negoziazione di strumenti finanziari, Padova, 2008, 25 Fiorio, Offerte a distanza e fuori sede tra testo unico della finanza, nuovo regolamento intermediari e codice del consumo, in www.ilcaso.it, sezione II - Dottrina, opinioni e interventi, documento numero 90, 14 gennaio 2008, 5 . Con una motivazione che brilla per chiarezza, logica e consequenzialità le sezioni unite, risolvendo il contrasto, sono giunte ad enunciare il principio in base al quale “il diritto di recesso accordato all'investitore dal sesto comma dell'articolo 30 del d. lgs. numero 58 del 1998 e la previsione di nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato, contenuta nel successivo settimo comma, trovano applicazione non soltanto nel caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell'intermediario sia intervenuta nell'ambito di un servizio di collocamento prestato dall'intermediario medesimo in favore dell'emittente o dell'offerente di tali strumenti, ma anche quando la medesima vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzione di un servizio d'investimento diverso, ove ricorra la stessa esigenza di tutela”. La Suprema Corte fonda il proprio ragionamento sull’interpretazione dell’articolo 30 del tuf ed in particolare del significato “tecnico” o meno da attribuirsi al termine collocamento più volte citato nel corpo di tale articolo. Il ragionamento seguito dalla Corte in motivazione si sviluppa in tre step. Il primo step contratto per il servizio di collocamento e contratto di collocamento. Secondo le sezioni unite il sostantivo collocamento ed il verbo collocare sarebbero adoperati nel primo comma dell’articolo 30 del tuf in un'accezione non perfettamente coincidente con quella suggerita dalla nozione di servizio di collocamento presente nell’articolo 1, comma 5, lett. C e C bis. Il servizio di collocamento, secondo la definizione Consob è un accordo tra emittente e intermediario collocatore destinato all'offerta al pubblico da parte di quest'ultimo di strumenti finanziari a condizioni di prezzo e di tempo predeterminate . Come giustamente osservato nella sentenza che si commenta il servizio di collocamento si caratterizza dunque per essere prestato dall'intermediario in favore del soggetto che emette gli strumenti finanziari, o che comunque li offre in vendita al pubblico di regola sul mercato primario , onde è con quest'ultimo soggetto che l'intermediario medesimo anzitutto instaura un rapporto contrattuale e nell'interesse del quale presta il servizio, addossandosi il compito di promuovere l'acquisto da parte dei terzi investitori degli strumenti finanziari offerti in vendita o in sottoscrizione. In questa definizione che riguarda solo il rapporto a monte che lega l'emittente o l'offerente e il collocatore o l'intermediario non rientra dunque il rapporto finale tra investitore non professionale e promotore. Anche ammettendo che la definizione del servizio di collocamento prevista dall’articolo 1 del tuf corrisponda a quella considerata sub a dall’articolo 30, comma 1, è invece meno agevole ricondurla alla previsione di cui alla successiva lettera b che si riferisce al collocamento di servizi ed attività d'investimento di vario genere. Si vuole dire che l’unico servizio di collocamento in senso proprio è solo quello svolto dal collocatore in favore di un emittente o di un offerente ed avente ad oggetto dei prodotti finanziari da altri emessi o offerti in vendita, non invece quello che abbia ad oggetto altri servizi d'investimento di vario genere. Il collocamento fuori sede cui si riferisce l’articolo 30, comma 1, lett. b starebbe quindi ad indicare ogni forma di sollecitazione che l'intermediario rivolga a propri clienti affinché questi si avvalgano del servizio d'investimento loro proposto, senza che tra l'offerente ed il collocatore del servizio vi sia un pregresso rapporto riconducibile alla figura giuridica del servizio collocamento definito dall'articolo 1, comma 5, lett. C e C bis. Nasce da ciò il dubbio che nell'intero articolo 30 l'espressione collocamento sia stata adoperata dal legislatore con un significato più ampio e generico, quasi come sinonimo di qualsiasi operazione volta ad immettere sul mercato prodotti finanziari o servizi d'investimento. Alla nozione di “collocamento”, sia pur latamente intesa, deve invece ritenersi del tutto estranea la stipulazione del c.d. contratto-quadro, che di per sé non implica l'acquisto di strumenti finanziari ed al quale non è quindi ricollegabile alcun diritto di recesso ex articolo 30 tuf. Il secondo step delimitazione del tipo di collocamento previsto dall’articolo 30, commi 6 e 7 TUF. Questa ambiguità terminologica viene ulteriormente alimentata – deponendo così ulteriormente a favore di un significato atecnico del termine “collocamento” – dai commi sesto e settimo comma dell’articolo 30, che prevedono il già ricordato jus poenitendi in favore dell'investitore e la nullità dei contratti di collocamento fuori sede che non prevedano il recesso. Come detto il servizio di collocamento è infatti scomponibile in due fasi contrattuali diverse la prima c.d. contratto per il servizio di collocamento tra l'emittente o l'offerente degli strumenti finanziari da collocare, da un lato, e l'intermediario che s'incarica della loro distribuzione sul mercato dall'altro la seconda c.d. contratto di collocamento , in un momento successivo, tra l'intermediario collocatore ed i singoli investitori disposti a sottoscriverli. È indubbio che lo jus poenitendi menzionato dal sesto comma del citato articolo 30 riguardi solo i rapporti contrattuali intrecciati dall'intermediario collocatore, al di fuori della propria sede o delle dipendenze dell'emittente o dell'offerente, con i destinatari dell'offerta. La norma prevede infatti al suo sesto comma il diritto di recesso in favore dell’ investitore . Il cliente legittimato a far valere la nullità del contratto che non rechi la clausola di recesso cui si riferisce il settimo comma non può dunque essere che il sottoscrittore o l'acquirente degli strumenti finanziari collocati fuori sede dall'intermediario. Restava però da chiedersi se la portata delle disposizioni in tema di recesso e di eventuale nullità sia circoscritta ai soli contratti stipulati fuori sede a mezzo di promotori da intermediari impegnati nella prestazione di veri e propri servizi di collocamento, quali sopra definiti oltre che nel servizio di gestione di portafogli , oppure se anche qui, come già s'è visto a proposito della definizione dell'offerta fuori sede contenuta nel primo comma, la parola collocamento sia da intendere in un'accezione più ampia ed in qualche misura atecnica, cioè come sinonimo di qualsiasi operazione implicante la vendita all'investitore di strumenti finanziari, anche nell'espletamento di servizi d'investimento diversi negoziazione, esecuzione, ricezione o trasmissione di ordini , se effettuata dall'intermediario al di fuori della propria sede. Il terzo step ampliamento del significato di collocamento ad ogni servizio di investimento affermazione della ratio legis. L’ultimo passaggio logico effettuato dalla Corte nel fornire risposta al quesito sottopostole è stato quello di verificare se le disposizioni in tema di recesso e di eventuale nullità ex articolo 30 tuf siano circoscritte ai soli contratti stipulati da intermediari al di fuori della propria sede a mezzo di promotori di prestazione di veri e propri servizi di collocamento, quali sopra definiti oltre che nel servizio di gestione di portafogli , oppure se, come per quanto riguarda la definizione dell'offerta fuori sede contenuta nel primo comma dell’articolo 30, la parola collocamento fosse da intendere in un'accezione più ampia ed atecnica, cioè come sinonimo di qualsiasi operazione implicante la vendita all'investitore di strumenti finanziari, anche nell'espletamento di servizi d'investimento diversi negoziazione, esecuzione, ricezione o trasmissione di ordini . La Corte ha escluso di poter ricavare una soluzione certa facendo leva sul dato letterale dell’articolo in esame “contratto collocamento” considerata la già evidenziata imprecisione terminologica del legislatore. Anche risalire all’origine della normativa nel tentativo di perorare una interpretazione del termine collocamento considerato che le esigenze di tutela si manifestarono originariamente nel campo della sollecitazione al pubblico risparmio, di cui il collocamento è un momento attuativo in senso restrittivo non è operazione che la Corte ha ritenuto corretta dato che l'offerta fuori sede può oggi avere ad oggetto non solo prodotti finanziari, ma qualsiasi servizio d'investimento articolo 30, primo comma, lett. b . La cassazione ha quindi fondato le proprie conclusioni basandosi sulla ratio legis individuando l'esigenza di tutela in vista della quale il legislatore ha introdotto la disciplina del recesso nei contratti di collocamento di strumenti finanziari stipulati fuori sede dall'intermediario. Ha ritenuto infatti incontestabile che in base alle disposizioni sopraccitate si sia voluto garantire all’investitore il diritto di “liberarsi” da ogni vincolo tutte le volte in cui l’offerta di strumenti finanziari e servizi di investimento si sia svolta “fuori sede”. Un tale fondamento dell’istituto è stato per la prima volta individuato e chiarito dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE recepita con il decreto legislativo 15 gennaio 1992, numero 50 , per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, ove nei suoi quarto e quinto “considerando” si afferma che “ la caratteristica dei contratti conclusi fuori dai locali commerciali del commerciante è che, di regola, il commerciante prende l’iniziativa delle trattative, il consumatore è impreparato di fronte a queste trattative e si trova preso di sorpresa che il consumatore non ha spesso la possibilità di confrontare la qualità e il prezzo che gli vengono proposti con altre offerte è opportuno accordare al consumatore il diritto di rescissione da esercitarsi entro un termine non inferiore a sette giorni, per permettergli di valutare gli obblighi che derivano dal contratto”. La suprema corte ha quindi riconosciuto fondata la ragione giustificatrice che sta alla base della norma di tutela del risparmiatore “sulla distinzione, avente carattere psicologico, tra chi si reca presso la sede dell’offerente e ivi stipula il contratto, dimostrando con tale sua autonoma iniziativa una sia pur generica disponibilità ad effettuare un impiego del risparmio, e chi invece si induce a contrarre a seguito di un’iniziativa del venditore che lo coglie per così dire di sorpresa senza lasciargli il tempo di maturare la decisione di investimento” Carbonetti, Lo jus poenitendi nell’offerta fuori sede di prodotti finanziari, in Banca borsa e titoli di credito 2001, 773 , e lo scopo del legislatore in quello di fornire una tutela piena dell'investitore non professionale, il quale, al pari del consumatore rispetto alla prestazione di altre tipologie di beni e servizi, non deve essere colto di sorpresa quando è sollecitato a eseguire un investimento fuori della sede legale dell'intermediario e non deve essere indotto a scelte negoziali non sufficientemente meditate. Solo quando l'investitore abbia assunto egli stesso l'iniziativa di recarsi presso la sede dell'intermediario, o in un luogo di pertinenza del proponente, è quindi lecito presumere che la sua scelta sia stata preceduta da una matura riflessione, sussistendo diversamente il rischio che egli si sia trovato ad essere destinatario di una proposta che potrebbe averlo colto di sorpresa. Lo jus poenitendi con la possibilità di recedere, nel frattempo, senza oneri per il cliente serve dunque in quest’ottica a superare il doppio grado di asimmetria informativa che deriva dall'essere raggiunti dal professionista ed esser sollecitati all'acquisto di servizi sulla base di descrizioni ed informazioni di difficile decodificazione ed il differimento dell'efficacia del contratto vale a ripristinare, a posteriori, quella mancanza di adeguata riflessione preventiva che la descritta situazione potrebbe aver causato. Poste queste premesse il ragionamento della Corte è divenuto obbligato. Inconfutabilmente le medesime esigenze si pongono, infatti, non soltanto per le operazioni compiute nell'ambito della prestazione di un servizio di collocamento in senso proprio, nell'accezione già prima richiamata, ma anche per qualsiasi altra ipotesi in cui l'intermediario venda fuori sede strumenti finanziari ad investitori al dettaglio, sia pure nell'espletamento di un servizio d'investimento diverso. Ha quindi concluso nel senso che la parola collocamento , nel testo dell'articolo 30, comma 6, tuf sia da intendere in senso ampio, come sinonimo di atto negoziale mediante il quale lo strumento finanziario vien fatto acquisire al cliente e quindi inserito nel suo patrimonio, a prescindere dalla tipologia del servizio d'investimento che abbia dato luogo a tale operazione ed a prescindere dal fatto che l'ordine di acquisto possa essere riconducibile o meno ad un precedente contratto-quadro. Di nessun pregio è stata ritenuta una delle obiezioni classiche utilizzate dai fautori dell’opposto orientamento secondo cui il recesso non sarebbe ammissibile potendo mutare nel periodo di sospensione le condizioni di mercato riguardanti lo strumento finanziario. A prescindere dalla sostanziale correttezza in campo finanziario di una tale obiezione la Suprema Corte ha osservato che è inevitabile che il riconoscimento di una maggior tutela in favore dell'investitore che acquista si traduca in una posizione meno vantaggiosa per l'intermediario che vende, ritenendo tuttavia che questa sia la naturale contropartita dei vantaggi che, su più larga scala, lo stesso intermediario si riprometta di conseguire utilizzando per la vendita dei prodotti finanziari un sistema di commercializzazione capillare esterna, per certi versi più aggressivo “porta a porta” , anziché attendere che i clienti vengano ad acquistare quei medesimi prodotti in sede. Da ultimo la Corte ha ritenuto di trovare una triplice giustificazione “di chiusura” all’interpretazione estensiva dell'articolo 30 del tuf da preferirsi poiché maggiormente in grado di meglio assicurare la tutela del consumatore nei principi generali desumibili dallo stesso tuf, sicuramente ispirati all'esigenza di effettività dell'indicata tutela, nella previsione dell'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che, nel garantire un livello elevato di protezione dei consumatori , per ciò stesso impone d'interpretare le norme ambigue nel senso più favorevole a questi ultimi, nella difficoltà di giustificare, anche sul piano costituzionale, una disparità di trattamento tra l'ipotesi di offerta fuori sede di strumenti finanziari che sia fondata sulla diversa tipologia di servizio d'investimento reso dall'intermediario, pur in presenza di situazioni analoghe verificatesi fuori dalla sede dell'intermediario o degli altri soggetti indicati dal primo comma del citato articolo 30. Stella? Gli spazi lasciati dalle su l’abuso del diritto e il limite delle «medesime esigenze di tutela». In merito all’interpretazione dell’articolo 30 , comma 6 e 7, del tuf, insomma, la partita sembra definitivamente chiusa con la sconfitta delle tesi filobancarie. L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti non solo quindi di quelli di collocamento in senso stretto o di gestione di portafogli , che può essere fatta valere solo dal cliente c.d. nullità relativa . Lo scopo perseguito dal legislatore nel comminarla è infatti quello di disincentivare, se non sanzionare civilisticamente, il mancato rispetto da parte dell’intermediario di prescritti vincoli di condotta, di forma e di contenuto. Ma c’è un però. Secondo le sezioni unite il rischio di un utilizzo non corretto del diritto di recesso potrà eventualmente essere neutralizzato invocando il principio generale di buona fede che deve presidiare qualsiasi rapporto contrattuale. In realtà dovrebbe essere considerato insindacabile il fine e il motivo che hanno determinato il contraente a far valere una causa di nullità. Pare evidente, infatti, che ove egli decida di esercitare, anche a distanza di tempo articolo 1422 c.c. , l’azione di nullità sarà perché ne avrà motivo di convenienza. E la convenienza non può mai essere identificata con l’abuso del diritto o la frode. Un secondo “però” potrebbe essere ravvisato nell’inciso finale della motivazione della sentenza ove ricorra la stessa esigenza di tutela che potrebbe limitare il ricorso al diritto di recesso per l’investitore per tutti quei servizi quale quello di raccolta ordini da eseguirsi in borsa in esecuzione di un contratto quadro da eseguirsi, normalmente, il prima possibile. In base all’articolo 49 del regolamento intermediari delibera Consob numero 16190 del 29 ottobre 2007 infatti 1. Gli intermediari che trattano ordini per conto dei clienti applicano misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione dello stesso intermediario. 2. In caso di ordini di clienti con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, gli intermediari autorizzati all’esecuzione degli ordini per conto dei clienti adottano misure volte a facilitare l'esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse. A tal fine gli intermediari possono trasmettere gli ordini del cliente con limite di prezzo a un mercato regolamentato e/o a un sistema multilaterale di negoziazione. Si applica l’articolo 31 del Regolamento numero 1287/2006/CE. 3. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari adempiono alle seguenti condizioni quando trattano gli ordini dei clienti a assicurano che gli ordini eseguiti per conto dei clienti siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati b trattano gli ordini equivalenti dei clienti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente c informano il cliente al dettaglio circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena vengono a conoscenza di tali difficoltà. [] Si potrebbe quindi obiettare in realtà ab inconvenienti che ove si riconoscesse il diritto di recesso ex articolo 30 tuf anche per gli ordini da eseguirsi in borsa il predetto articolo non potrebbe essere rispettato e sarebbe di fatto impedito all’investitore di giovarsi delle condizioni del momento pregiudicandosi le valutazioni che ne sono alla base, fino ad ipotizzare un’alterazione dell'intero mercato il cui presupposto sarebbe l'istantaneità dell'immissione degli ordini in un momento il più vicino possibile alla decisione. Anche questo secondo spiraglio che la sentenza delle sezioni unite sembra lasciare aperto per inertizzare eventualmente il diritto di recesso concesso all’investitore ex articolo 30 tuf non pare tuttavia percorribile. In primo luogo, in punto di gerarchia delle fonti del diritto, la norma da ultimo riportata è un regolamento Consob, mentre il diritto di recesso è riconosciuto da un atto avente forza di legge. Pare comunque evidente che fino allo scadere del periodo di sospensione concesso all’investitore non possano nemmeno considerarsi operanti le riportate prescrizioni dell’articolo 49 del regolamento, salvo ritenere addirittura incompatibile, in tali casi, l’articolo 30 del tuf, il che appare francamente troppo. In secondo luogo occorrerà considerare che proprio ad es. nel negozio di ricezione e trasmissione ordini raramente il cliente è il lato attivo del rapporto benché così appaia sulla modulistica della banca ed ha interesse all'acquisto unicamente ad un certo, prefissato prezzo dello strumento finanziario entro un termine imposto. Più verosimilmente egli verrà effettivamente raggiunto “fuori sede” dal promotore, in assenza di sue sollecitazioni o richieste specifiche, ciò che giustifica l’effetto sorpresa al quale il legislatore ha voluto porre rimedio, intravedendovi una situazione di “pericolo”. Ove così non fosse, e ricorressero veramente le sopra ipotizzate esigenze dell’investitore di inoltrare l’ordine senza indugio volendo evitare che mutino le condizioni di mercato, nulla gli vieterebbe, peraltro, di farlo recandosi presso la sede dell'intermediario o inviandolo direttamente mediante un servizio di trading on line. Ma non è forse questo l’investitore a cui ha pensato il legislatore quando ha previsto l’articolo 30 del tuf, il che è normale, dato che non è certamente quello che ricorre concretamente nella maggior parte dei casi.