La procura alle liti è ultrattiva nel caso di morte o perdita di capacità della parte

In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata rispetto alle altre parti ed al giudice nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sulla scorta del recente orientamento delle Sezioni Unite, nella sentenza numero 39, depositata l’8 gennaio 2015. Il fatto. Un Ente territoriale proponeva ricorso per la revocazione di una sentenza della Cassazione con la quale era stato dichiarato inammissibile un precedente ricorso in sede di legittimità contro una pronuncia resa dalla Corte di Appello territorialmente competente. In particolare, nel giudizio di merito, il Collegio adito aveva respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposta dall’amministrazione locale. La regola dell’ultrattività della procura alle liti. L’Ente ricorrente, da parte sua, aveva sostenuto che gli Ermellini fossero incorsi in un errore nella valutazione della mancata produzione di un documento ritenuto come determinante per l’esito del giudizio e consistente nell’avviso di ricevimento del plico contenente l’atto di impugnazione notificato a mezzo del servizio postale alla controparte – deceduta nel corso del giudizio di primo grado – presso il suo procuratore domiciliatario. L’Amministrazione locale sosteneva, inoltre, di aver depositato l’anzidetta ricevuta nel proprio fascicolo in fase di legittimità. E pertanto, deduceva la violazione dell’articolo 384, comma 3, c.p.c. per non aver la Corte evidenziato la sussistenza di tale error in procedendo della cui esistenza non si era fatto cenno in sede di discussione orale, né tantomeno era stato evidenziato dal pm, impedendo quindi ogni difesa in merito. Nella specie, gli Ermellini revocano la sentenza della Corte di Cassazione sulla scorta della fondatezza del lamentato vizio sollevato dall’Ente territoriale e condizionante l’esito del giudizio di legittimità, in ragione del rinvenimento dell’avviso di ricevimento “spillato” sul retro del ricorso. Tuttavia, dichiarano non ripetibili le spese del giudizio di revocazione, nonché quelle attinenti al giudizio di legittimità che lo aveva preceduto in ragione del mutamento di giurisprudenza ad opera delle Sezioni Unite, intervenuto successivamente alla pubblica udienza del giudizio di revocazione. In particolare, le Sezioni Unite, innovando un precedente e consolidato indirizzo interpretativo il medesimo invocato dall’Ente territoriale nel giudizio di revocazione statuiscono che in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, operi la regola dell’ultrattività del mandato alla lite. Concludendo. La predetta regola, concludono i giudici, non interviene solo in determinati casi e, cioè, qualora nel giudizio di impugnazione si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alle liti valida anche per gli ulteriori gradi del giudizio, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti l’evento, o se rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex articolo 300, comma 4, c.p.c

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 2 luglio 2014 – 8 gennaio 2015, numero 39 Presidente Oddo – Relatore Bianchini Svolgimento del proceso 1 Il Comune di Mortegliano ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza numero 14442/2013 della Cassazione con la quale è stato dichiarato inammissibile un precedente ricorso in sede di legittimità, contro la sentenza numero 244/2006 della Corte di Appello di Trieste, impugnata da Renato Eletto nella qualità di titolare dell'Impresa Costruzioni Generali respingendosi, in detto grado di giudizio di merito, l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da esso ricorrente in particolare il Comune ha sostenuto che la Corte di Cassazione sarebbe incorsa in un errore nella valutazione della mancata produzione di un atto del processo l'avviso di ricevimento del plico contenente l'atto di impugnazione, notificato il 20 giugno 2007 per mezzo del servizio postale , alla controparte, Renato Eletto deceduto nel corso del giudizio di primo grado presso il suo domicüiatario, avv. Lucio Prezza sostiene per contro l'Ente territoriale che nel proprio fascicolo, depositato in fase di legittimità in data 28 giugno 2007, all'atto della iscrizione a ruolo, sarebbe stata presente l'anzidetta ricevuta deduce altresì la violazione dell'articolo 384, comma III, cpc per non aver, la Corte, evidenziato la sussistenza di tale error in procedendo della cui esistenza non s'era fatto cenno in sede di discussione orale né era stato denunciato dal P.M. impedendo quindi ogni difesa in merito. Motivi della decisione I Va preliminarmente dato atto della corretta evocazione nel giudizio di revocazione del Curatore dell'Eredità Giacente dell'originaria parte, Renato Eletto, la cui nomina stava a significare o la incertezza sull'esistenza di chiamati all'eredità o la temporanea non accettazione della eredità del de cujus da parte dei medesimi che al contempo non siano in possesso dei beni ereditari , così che, allo stato, è stata evocata correttamente la giusta parte v. sul punto Cass. Sez. V, numero 16428/2009 che, interpretando l'ambito operativo dell'articolo 529 cod. civ., ha statuito che il Curatore dell'eredità giacente, pur non essendo rappresentante del chiamato all'eredità, è legittimato sia attivamente sia passivamente in tutte le cause che riguardano l'eredità . II L'esame diretto del fascicolo della parte ricorrente consentito alla Corte in relazione alla natura del giudizio di revocazione ex articolo 395 numero 4 e 391 bis cpc permette di riscontrare la fondatezza del lamentato vizio di percezione della realtà processuale, condizionante l'esito del giudizio di legittimità, in ragione del rinvenimento dell'avviso di ricevimento, spillato sul retro del ricorso di conseguenza va revocata la sentenza numero 14442/2013 e, caducata la stessa, va esaminato nuovamente il ricorso proposto contro la decisione numero 244/2006 della Corte di Appello di Trieste. III L'Ente territoriale aveva lamentato, in quella sede, la violazione degli articolo 1722 numero 4 cod. civ e 299 e 300 cpc ed un connesso vizio di motivazione, assumendo che erroneamente sarebbe stata respinta la propria eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dall'Eletto formulata con riferimento alla carenza di valido mandato difensivo in capo al procuratore dell'allora appellante, dovuta alla constatazione che lo stesso dichiaratamente aveva tratto la propria 1egitimatio ad processum dalla procura rilasciata dall'Eletto in primo grado, procura da ritenersi ormai esaurita di effetti, per morte del mandante, essendo avvenuto il definitivo exitus nel corso del procedimento innanzi al Tribunale, senza che a ciò fosse seguita, in detto giudizio, una dichiarazione a fini interruttivi da parte del difensore dello stesso Eletto , così rendendo applicabile la consolidata interpretazione di legittimità a mente della quale la ultrattività della procura vale a dire la sopravvivenza dei suoi effetti in capo al difensore della parte defunta agisce solo nell'ambito del giudizio in cui l'evento, con valenza potenzialmente interruttiva, della morte del rappresentante, si è verificato. Il motivo è infondato perché, dopo la udienza pubblica in cui la presente causa è stata trattata, è intervenuta la decisione numero 15295 delle Sezioni Unite, pubblicata il 4 luglio 2014 , con la quale , innovando un precedente e consolidato indirizzo interpretativo al quale la parte ricorrente faceva riferimento si è statuito che, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata rispetto alle altre parti ed al giudice nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex articolo 300, quarto comma, cod. proc. IV -Il mutamento di giurisprudenza intervenuto dopo la udienza pubblica, concreta i giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite, essendo l'accoglimento del ricorso per revocazione privo di effetti sull'esito finale della lite, in quanto strumentale a nuovo esame del precedente ricorso in sede di legittimità. P.Q.M. La Corte revoca la sentenza numero 14442/2013 di questa Corte e rigetta il ricorso per la cassazione della sentenza numero 244/2006 della Corte di appello di Trieste, dichiarando altresì non ripetibili le spese del giudizio di revocazione e quelle attinenti al giudizio di legittimità che lo ha preceduto.