La Procura di Milano detta le linee guida su separazioni e divorzi

Il d. l. numero 132/2014 convertito con la l. numero 162/2014 , nell'ambito delle misure introdotte in materia di giustizia civile, all'articolo 6 disciplina la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha dettato le linee guida da seguire in tale nuova procedura.

Fissiamo in questa sede quelli che sono i passaggi più salienti che caratterizzano la negoziazione assistita in ambito di diritto di famiglia. Condizioni. Innanzitutto, l’accordo, che compone la controversia, deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte. Nell’accordo l’avvocato deve espressamente dare atto di aver tentato di conciliare le parti, di averle informate circa la possibilità di esperire la mediazione familiare, di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. Compito degli avvocati sarà, altresì, quello di certificare l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. Al momento del deposito dell’accordo, dovranno essere necessariamente allegati una serie di documenti vedi allegato numero 1 e una scheda di sintesi vedi allegato numero 2 , nella quale verranno evidenziati gli elementi più sensibili da porre all’attenzione del p.m Ufficio di presentazione. In attesa che la Segreteria del p.m. e la Segreteria degli Affari Civili vengano dotati di PEC, l’originale dell’accordo dovrà essere consegnato da almeno uno degli avvocati che ha sottoscritto l’atto stesso o da un suo delegato alla Segreteria del p.m. o, in caso di assenza o impedimento, alla Segreteria degli Affari Generali. Rilascio provvedimento p.m Il pubblico ministero provvederà a rilasciare il nulla osta se non ci sono figli da tutelare o ad autorizzare l’accordo se ci sono figli da tutelare , di regola, entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione dell’accordo stesso, salvo imprevisti. Un giorno in meno rispetto a quanto è stato previsto per Roma. Sempre in attesa della dotazione della PEC, sarà cura di almeno uno degli avvocati, che hanno sottoscritto l’atto o di un loro delegato , provvedere al ritiro di una copia dell’accordo l’originale resterà agli atti dell’Ufficio . Per la trasmissione dell’accordo all’Ufficiale dello Stato Civile, i 10 giorni previsti decorreranno dalla data di consegna delle copie dell’accordo stesso o dalla comunicazione via PEC . Contributo unificato. Al momento, in attesa che il Ministero della Giustizia si esprima in merito al quesito sollevato al riguardo dal Procuratore della Repubblica e dal Dirigente la Procura della Repubblica, non viene richiesto il versamento di alcun contributo. Il Ministero della Giustizia deve esprimersi, altresì, in merito all’eventuale sospensione feriale dei termini della procedura statuita per le convenzioni di negoziazione assistita.

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