Rimborso IRES, sì alla cessione come credito d’imposta

Con la risoluzione numero 117/E del 29 dicembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile cedere il credito d’imposta derivante dalla presentazione di un’istanza telematica di rimborso della minore IRES, dovuta per effetto della deduzione forfettaria dell’IRAP in via retroattiva.

Il credito IRES, derivante dalla presentazione dell’istanza di rimborso per la deducibilità dell’IRAP, può essere ceduto a terzi, secondo la disciplina della cessione dei crediti d’imposta «chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi» di cui all’articolo 43 bis d.P.R. numero 602/73. Con l’ulteriore possibilità di dedurre la differenza tra il valore nominale del credito ceduto pro soluto e la somma corrisposta per l’acquisto, in quanto da considerare onere finanziario ai sensi dell’articolo 96 Tuir. 2 fondamentali chiarimenti. Questi i due fondamentali chiarimenti che emergono dalla risoluzione numero 117/E, pubblicata ieri, con cui l’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello proposto da una società consolidante che chiedeva, appunto, la possibilità di cedere il rimborso IRES richiesto telematicamente ex articolo 2, comma 1 quater del c.d. “Decreto Monti”, per far valere retroattivamente il diritto alla deduzione dell’IRAP. La risposta affermativa, data dalle Entrate, specifica che la limitazione contenuta all’articolo 43 bis, che consente la cessione dei soli crediti d’imposta «chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi», non è d’ostacolo per la cedibilità del credito d’imposta richiesto con la menzionata istanza di rimborso. Nel caso di specie, per l’Agenzia, sussiste, infatti, un’evidente equiparabilità, sotto il profilo della disciplina della cessione dei crediti, tra l’istanza telematica di rimborso, prevista a seguito della riqualificazione della dichiarazione, e la richiesta di rimborso effettuata in tale sede. Viceversa, si negherebbe ingiustamente al contribuente la possibilità di cessione, dato il riconoscimento del diritto al rimborso, a seguito dell’applicazione retroattiva della norma, in un momento successivo alla scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione. Con la risoluzione, le Entrate, oltre a riconoscere la deducibilità della differenza di valore sul credito d’imposta ceduto, hanno altresì specificato che, nell’ambito del consolidato, è solo la società consolidante l’unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso dell’IRES, così come avvenuto nel caso di specie. fonte fiscopiu.it

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