Dal 1° gennaio 2017 un nuovo importante segmento di mercato e, cioè, quello relativo alla fornitura di energia elettrica e di gas prevede l'obbligatorietà del previo tentativo di conciliazione presso l'apposito «Servizio conciliazione clienti energia» dell'Autorità per le controversie dei clienti di energia elettrica e gas prima di poter adire il giudice.
E' quanto previsto – sul modello del più noto tentativo di conciliazione nell'ambito delle controversie telefoniche - dal c.d Testo Integrato Conciliazione TICO , approvato dall'Autorità per l'energia con la propria deliberazione 209/2016/E/COM del 5 maggio 2016 come integrata e modificata dalla deliberazione 14 luglio 2016, 383/2016/E/COM. Prosegue così il percorso iniziato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico – e che dovrà essere progressivamente ancora esteso al servizio idrico in attesa di chiarificazioni normative – volto a «creare uno strumento di secondo livello con caratteristiche di universalità, gratuità per le parti, efficienza ed efficacia, attivabile in caso di mancata o insoddisfacente risposta al reclamo di primo livello, oggetto della regolazione della qualità commerciale dei servizi di vendita e della qualità dei servizi di distribuzione e misura dei settori energetici». Controversie soggette al tentativo obbligatorio di conciliazione. Secondo l'articolo 2 della Delibera sono soggette al tentativo di conciliazione quale «condizione di procedibilità della domanda giudiziale» a norma dell’articolo 2, comma 24, lett. b , l. numero 481/95 e dell’articolo 141, comma 6, lett. c , Codice del consumo le controversie a le controversie tra clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, Prosumer o Utenti finali e Operatori o Gestori b le controversie tra Prosumer e GSE in materia di ritiro dedicato e scambio sul posto. Sono, però, esclude dall'obbligo le controversie relative ai soli profili tributari e fiscali, quelle oggetto di procedure speciali risolutive a meno che il cliente non richieda anche il risarcimento del danno e quelle che il cliente non potrebbe eventualmente presentare in giudizio perché prescritte, quelle per le quali sono state promosse azioni inibitorie, azioni di classe e altre azioni a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti promosse da Associazioni dei Consumatori ai sensi dell'articolo 37, 139, 140 e 140- bis del Codice del Consumo. La condizione di procedibilità sarà assolta sia attraverso l'attivazione della conciliazione presso l'Autorità sia proponendo domanda dinanzi agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all’articolo 14 e, quindi, presso le Camere di commercio ai sensi dell’articolo 2, comma 24, lettera b , l. numero 481/95, previa stipula di apposito protocollo di intesa tra Unioncamere e l’Autorità nonché presso un Organismo ADR iscritto nell'elenco ovvero presso un organismo di mediazione di cui all’articolo 16 d.lgs. numero 28/10 sempre previo protocollo. solo a carico del cliente ? La condizione di procedibilità, a quanto pare e anche alla luce del fatto che la domanda di conciliazione può essere proposta a solo dal Cliente e b dopo il reclamo opera solo con riferimento alla controversia che vede il cliente come attore. Non sembra operare – ma se fosse così si potrebbe discutere della legittimità in punto di parità di trattamento – per l'Operatore che potrebbe agire subito in giudizio già peraltro potendo agire – come si vedrà – in autotutela per qualunque tipologia di azione nel senso che sembra più corretto ed equilibrato si rimanda alle disposizioni in materia telefonica . Obbligatoria la presenza dell'operatore. Del tutto correttamente, peraltro, l'Autorità prevede espressamente che «gli Operatori o Gestori, ad eccezione dei fornitori di ultima istanza FUI di cui all’articolo 1, comma 1.1, del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane TIVG sono tenuti a partecipare alle procedure di conciliazione attivate nei loro confronti presso il Servizio Conciliazione dal Cliente o Utente finale». La previsione della presenza obbligatoria degli operatori contenuta in una delibera dell'Autorità di vigilanza sul settore è in grado, more solito, di garantire quella presenza che è indispensabile in ogni conciliazione e/o mediazione. Il cliente dovrà aver preventivamente inoltrato un reclamo. Peraltro, al fine di rafforzare la sussidiarietà tra gli strumenti di risoluzione delle controversie come emerge dal d.lgs. numero 130/2015 – l'Autorità ha previsto che «il Cliente o Utente finale che intende attivare la procedura può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo all’Operatore o Gestore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall’invio del predetto reclamo» ma entro un anno dall'invio del reclamo stesso cfr. articolo 6.1 e 6.2 della Delibera . Il procedimento di conciliazione. Orbene, il procedimento di conciliazione presso il Servizio dell'Autorità– e che si svolgerà in modalità telematica cfr. articolo 9 - inizierà con la domanda che sarà depositata o tramite la piattaforma web tramite registrazione oppure mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio Conciliazione, ferma restando la gestione online della procedura cfr. articolo 6.4 . La domanda di conciliazione dovrà obbligatoriamente contenere a pena di inammissibilità prevedere i seguenti elementi obbligatori « a nome del Cliente o Utente finale e del delegato, ove presente b recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica del Cliente o Utente finale o del delegato, ove presente c denominazione dell’Operatore o Gestore d POD/PDR della fornitura cui si riferisce la domanda o, ove non disponibili, indirizzo della fornitura e oggetto della controversia e descrizione della problematica lamentata, corredati della documentazione relativa e dell’indicazione delle ragioni della pretesa e degli eventuali elementi di prova». Alla domanda dovranno essere allegati obbligatoriamente « a copia di un documento di identità in corso di validità della Parte b copia del reclamo c copia della ricevuta o avviso di ricezione del reclamo da parte dell’Operatore o Gestore, se presente d copia della risposta dell’Operatore o Gestore, se presente e copia della delega al rappresentante dalla Parte con potere di conciliare e transigere e del documento di identità del delegato, ove sia presente il delegato f dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. numero 445/00 i. che per la controversia non sia pendente o non stato esperito un tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3.1 ii. della data di invio del reclamo all’Operatore g accettazione delle previsioni di cui ai commi 11.3 e 11.4 dell’articolo 11 del presente provvedimento». Il tentativo di conciliazione obbligatorio, dovrà concludersi entro 90 giorni, si svolgerà a titolo gratuito per il cliente e se si concluderà positivamente «il verbale di conciliazione, sottoscritto ai sensi del precedente comma 10.2, anche a seguito di accettazione della proposta del Conciliatore di cui al comma 10.3, costituisce titolo esecutivo a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera b , della legge 481/95» cfr. articolo 10.4 . Peraltro, il procedimento di conciliazione – modellato espressamente sulla base del d.lgs. 28/2010 – sarà caratterizzato dalla riservatezza cfr. articolo 11 e non sarà una conciliazione «decisoria» il conciliatore potrà, tutt'al più, se richiesto, formulare una proposta di definizione della controversia. E se l'operatore minaccia la sospensione del servizio nonostante la domanda di conciliazione? Quid juris se nonostante il reclamo, prima, e la domanda di conciliazione, poi, l'Operatore minaccia la sospensione della fornitura al cliente? Orbene, a tal proposito occorre dire che l'obbligatorietà del previo esperimento della conciliazione nonché del preventivo reclamo all'operatore certamente non preclude la possibilità di ottenere un provvedimento cautelare ex articolo 700 c.p.c. al giudice dello Stato come peraltro ribadito dall'articolo 3.6 della Delibera. Peraltro, nel procedimento di conciliazione in esame non è neppure prevista la possibilità per l'Autorità di adottare misure cautelari come viceversa avviene nell'ambito delle controversie telefoniche onde per cui non si pone neppure il problema del rapporto tra misure cautelari amministrative e giudiziarie risolto nel senso che la residualità della misura ex articolo 700 c.p.c. non viene meno per l'astratta previsione del “cautelare” amministrativo . L'unica “variante” al procedimento prevista è quella di cui all'articolo 8.2 in base al quale «nel caso in cui il Cliente o Utente finale documenti nella domanda di conciliazione la sospensione della fornitura per una fattura tempestivamente contestata con il reclamo, l’incontro per lo svolgimento del tentativo di conciliazione deve svolgersi nel termine di 15 giorni dalla domanda completa e il termine di 10 giorni di cui al precedente comma 8.1 è ridotto della metà». Tuttavia, l'Autorità ha avuto modo di rilevare che «gli operatori che ad oggi aderiscono alle procedure, di norma, si impegnano volontariamente a sospendere le azioni di autotutela in costanza di procedura, sviluppando una best practice » non sarebbe male che venisse inserita in futuro una regolamentazione più articolata con riferimento alla sospensione del servizio pur nel bilanciamento tra tutela del cliente e tutela delle ragioni creditorie degli operatori .
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