Risarcimento: al giudice penale l’an, a quello civile il quantum

La sentenza del giudice penale, che pronunci condanna definitiva dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandando la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, ha effetto vincolante, in sede civile, in ordine all’affermata responsabilità dell’imputato. Questi non potrà contestare la condanna al risarcimento, ma solo l’esistenza e l’entità del pregiudizio risarcibile.

E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 23633, depositata il 6 novembre 2014. Il caso. Un uomo conveniva in giudizio un gruppo editoriale quale responsabile civile, l’autore di un articolo e il direttore responsabile del giornale, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito della pubblicazione del predetto articolo con contenuti offensivi e diffamatori. In ordine alla pubblicazione dell’articolo, la Corte d’appello penale aveva pronunciato sentenza di condanna, successivamente riformata dalla Suprema Corte per intervenuta prescrizione del reato di diffamazione a mezzo stampa, confermando però il diritto al risarcimento del danno in sede civile e demandando a separato giudizio la quantificazione del quantum risarcire. Il Tribunale rigettava la domanda attorea, così faceva pure la Corte d’appello. Ricorreva allora per cassazione l’uomo, denunciando violazione degli articolo 578 decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e 651 efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno c.p.p. e dell’articolo 2909 c.c. cosa giudicata . L’effetto vincolante della statuizione penale in sede civile. Il motivo è fondato. E’ difatti pacifico in sede di legittimità che, una volta che il giudice penale abbia dichiarato estinto per amnistia il reato, ma abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell’imputato al risarcimento danni in favore della parte civile, demandando la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, la pronuncia penale spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all’affermata responsabilità dell’imputato. Questo, anche se prosciolto dal reato, non può più contestare la condanna al risarcimento Cass., numero 2083/2013 . Tale principio deve essere applicato al caso in esame. Infatti la sentenza che dichiarava estinto il reato, ma che confermava la statuizioni civili in ordine al risarcimento del danno a favore della parte civile, era ormai passata in giudicato. Perciò, la Corte di merito aveva sbagliato nel procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dell’an della richiesta risarcitoria, dovendosi limitare esclusivamente all’accertamento, alla valutazione ed all’eventuale liquidazione del danno risarcibile. La Cassazione accoglie il ricorso e cassa con rinvio l’impugnata sentenza.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 25 settembre – 6 novembre 2014, numero 23633 Presidente Finocchiaro – Relatore Vivaldi Svolgimento del processo A.Q. convenne, davanti al tribunale di Roma, il Gruppo Editoriale L'Espresso spa quale responsabile civile, F.P.G., quale autore dell'articolo e C.R.T. quale direttore responsabile, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito della pubblicazione dell'articolo, dai contenuti offensivi e diffamatori, apparso sul settimanale L'Espresso a firma di F.P.G., dal titolo Nelle mani di Q. Priebke / Processo a tre giudici , in ordine al quale la Corte d'Appello penale di Roma aveva pronunciato sentenza di condanna, successivamente riformata dalla Corte di cassazione che aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato di diffamazione a mezzo stampa, confermando, però, il riconoscimento del diritto al risarcimento, del danno in sede civile e demandando a separato giudizio la sola quantificazione della somma risarcitoria. I convenuti contestarono la fondatezza della domanda. Il tribunale, con sentenza del 6.2.2008, rigettò la domanda. Ad eguale conclusione pervenne la Corte d'Appello che, con sentenza del 17.9.2013, rigettò l'appello proposto dal Q Quest'ultimo ha proposto ricorso principale per cassazione affidato ad un motivo. Resistono con controricorso il Gruppo Editoriale L'Espresso spa, F.P.G. e G.C.R.T. e L.G.S. quali eredi di Claudio Rinaldi Tufi che hanno anche proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo, al quale resiste con controricorso il Q Motivi della decisione Con un motivo il ricorrente principale denuncia violazione degli articolo 578 651 c.p.p. e 2909 c.c. articolo 360 numero 3 c.p. c. . Il motivo è fondato per le ragioni e nei termini che seguono. La sentenza del giudice penale che, nel dichiarare estinto per amnistia il reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare la declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile Cass. 29.1.2913 numero 2083 Cass. 21.6.2010 numero 14921 Cass.6.11.2002 numero 15557 . Il principio va applicato nel caso in esame in cui gli imputati di diffamazione a mezzo stampa G. e R.T. sono stati condannati dalla Corte d'Appello in sede penale, ma la Corte di cassazione ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per amnistia, confermando le statuizioni civili in ordine al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. La sentenza è ormai passata in giudicato nei confronti degli imputati di diffamazione a mezzo stampa. E ciò perché - come già detto -, la sentenza del giudice penale, che ha pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato. La Corte di merito, quindi, ha errato nel procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dell'an della richiesta risarcitoria che le era preclusa, dovendo limitarsi esclusivamente all'accertamento, alla valutazione ed all'eventuale liquidazione del danno risarcibile. Quel che si è detto, però, vale soltanto nei confronti degli imputati nei cui confronti l'attuale ricorrente si era costituito parte civile. Il responsabile civile Gruppo Editoriale l'Espresso spa, invece, non è stato citato, né è intervenuto nel processo penale. Non può, quindi, subire alcun pregiudizio giuridico dalla sentenza penale di condanna del soggetto del cui illecito egli debba rispondere in sede civile. Nei suoi confronti gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice penale possono essere autonomamente valutati in sede civile Cass. 28.9.2004 numero 19387 . Il ricorso principale è accolto per quanto di ragione. Il ricorso incidentale condizionato, invece, è stato proposto sull'affermazione di un vizio di ultrapetizione in ordine all'accertamento della responsabilità degli appellati per l'illecito commesso a mezzo stampa. Ma il vizio non avrebbe alcuna rilevanza in considerazione delle ragioni assorbenti che hanno condotto all'accoglimento del ricorso principale. Il ricorso incidentale è, quindi, rigettato. Conclusivamente, è accolto il ricorso principale per quanto di ragione è rigettato quello l'incidentale condizionato. La sentenza è cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione. Le spese sono rimesse al giudice del rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale per quanto di ragione. Rigetta l'incidentale condizionato. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale condizionato, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale condizionato, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.