I reati di stalking e di lesioni personali possono pacificamente concorrere, con conseguente possibilità che il reato di lesione personale possa essere posto in rapporto di connessione teleologica con l’altra fattispecie delittuosa, la quale comporta procedibilità d’ufficio dello stesso delitto di lesione personale.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza numero 32147, depositata il 24 luglio 2013. Pedina, invia sms, mail, rivolge ingiurie e minaccia di morte con un coltello da cucina la ex. Un imputato era stato chiamato a rispondere di due distinti reati. Quello di stalking, perché, con reiterate condotte di minacce e molestie aveva cagionato alla donna a cui era stato sentimentalmente legato un particolare grave stato di paura, ingenerando, così, in lei un fondato motivo per la propria incolumità al punto da costringerla a alterare le abitudini di vita. A ciò si aggiungeva l’aggravante, ex articolo 61 n 2 c.p., delle lesioni personali, perché, al fine di commettere il delitto di stalking, aveva colpito con una valigia alla testa la donna, cagionandole lesioni. Relativamente a questi capi di imputazione, il Gip, esclusa l’aggravante, aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’imputato, perché i reati a lui ascritti erano estinti per intervenuta remissione di querela. Per il giudicante, l’aggravante contestata – che rendeva il reato di lesione personale procedibile d’ufficio - doveva essere esclusa, in quanto l’aggressione da cui erano derivate le lesioni personali, risultava commessa durante il rapporto di convivenza, ovvero in circostanze di tempo indipendenti dai fatti inerenti agli episodi di stalking, in relazione ai quali non si configurava rapporto di connessione teleologica. Avverso tale pronuncia, il Procuratore Generale ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando che il giudice del merito avrebbe escluso la sussistenza del nesso teleologico sull’infondato presupposto che il delitto di lesione personale non fosse avvenuto in costanza dell’attività persecutoria e fosse, quindi, indipendente dalla stessa. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, riscontrando un vizio di motivazione che ha comportato l’annullamento della sentenza. Configurabile aggravante del nesso teleologico. Per gli Ermellini, infatti, è del tutto immotivata l’esclusione del rapporto di connessione teleologica, con formulazione aspecifica e equivoca, secondo cui le lesioni sarebbero avvenute in un contesto temporale indipendente dagli atti persecutori, ancorché la data di commissione del fatto rientrasse pacificamente nell’arco temporale di contestazione del reato in questione. Piazza Cavour ha evidenziato che nessun dubbio può sussistere sull’autonomia delle due distinte fattispecie delittuose, concettualmente e ontologicamente non sovrapponibili, «posto che l’evento del reato di stalking non deve necessariamente sostanziarsi in uno stato patologico, potendo consistere in perdurante grave stato di ansia o di paura, ove invece l’evento del reato di lesione personale, consiste nella malattia, genericamente intesa, nel corpo o nella mente». Pertanto, il S.C. ha dichiarato che i due reati possono pacificamente concorrere. Inoltre, secondo quanto sostengono i giudici di legittimità, è indubbio che la circostanza aggravante del nesso teleologico sia configurabile anche nell’ipotesi in cui il reato-fine sia perseguibile a querela di parte, persino nell’ipotesi in cui questa non sia presentata.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 16 aprile - 24 luglio 2013, numero 32147 Presidente Ferrua – Relatore Bruno Ritenuto in fatto G.G. era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Napoli, dei reati di seguito indicati A ai sensi dell'articolo 612-bis commi 1 e 2, cod. penumero perché, con reiterate condotte di minacce e molestie di seguito indicate cagionava a M.S. un particolare grave stato di paura ingenerandolo fondato motivo per la propria incolumità al punto da costringerla ad alterare le abitudini di vita tra l'altro, gli atti persecutori erano consistiti in reiterate ingiurie e minacce di morte anche a mezzo di coltello da cucina nonché in ripetute percosse, con l'aggravante di avere commesso il fatto nei confronti di persona alla quale era stato sentimentalmente legato B ai sensi degli articolo 61 numero 2 e 582 cod. penumero , perché, al fine di commettere il delitto di cui al capo A dell'imputazione, colpiva con una valigia alla testa Merola Stefania e cagionava alla stessa delle lesioni personali dalle quali è derivata una malattia del corpo giudicate guaribili in giorni sette come da referto in atti. 2. Con la pronuncia indicata in epigrafe il GIP del Tribunale di Napoli, pronunziando con le forme del rito abbreviato, esclusa l'aggravante di cui al capo B , dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti perché estinti per intervenuta remissione di querela. Reputava il giudicante che, in ordine all'episodio di cui al capo B , l'aggravante contestata avrebbe dovuto essere esclusa in quanto l'aggressione da cui erano derivate le lesioni personali, risultava commessa durante il rapporto di convivenza ovvero in circostanze di tempo indipendenti dai fatti di cui al capo A , in relazione ai quali non si configurava rapporto di connessione teleologia. 3. Avverso la pronuncia anzidetta il P.G. di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva. Considerato in diritto 1. Con unico motivo di impugnazione parte ricorrente denuncia inosservanza od erronea applicazione della legge penale in riferimento all'articolo 61 numero 2 cod. penumero , ai sensi dell'articolo 606 comma 1, lett. b ed e cod. proc. penumero , nonché contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione. Lamenta, in particolare, che il giudice del merito abbia escluso la sussistenza del nesso teologico sull'infondato presupposto che il delitto di lesione personale non fosse avvenuto in costanza dell'attività persecutoria e fosse, quindi, indipendente dalla stessa. A dire di parte ricorrente, inoltre, era incongruo ritenere che - perseguibile a querela di parte il reato di stalking, per discutibile scelta del legislatore, anche nei casi, come quello di specie, in cui assorbiva delitti di minaccia grave o mediante uso di armi perseguibili di ufficio - una volta intervenuta la remissione per gli atti persecutori non dovesse residuare il reato di minaccia aggravata a mano armata, perseguibile d'ufficio. 2. Una sintetica puntualizzazione dei termini della vicenda sostanziale e processuale costituisce opportuna premessa all'esame delle ragioni di censura sopra indicate. Il \Gargiulo\ era accusato di due distinti reati, rispettivamente ascritti ai capi A e B . Il primo - configurato ai sensi dell'articolo 612 bis commi 1 e 2, cod. penumero - per avere posto in essere reiterate condotte di minaccia e molestie, cagionando alla persona offesa con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale, un perdurante grave stato di paura ingenerandolo fondato timore per la propria incolumità al punto da costringerla ad alterare le abitudini di vita specificandosi che gli atti persecutori erano consistiti, oltre che in continui pedinamenti e nell'invio di numerose sms ed e-mail, anche in ripetute ingiurie e minacce di morte anche mediante uso di coltello con contestazione dal *gennaio 2011 al dicembre 2011*. L'imputazione sub B riguardava, invece, il reato di cui agli articolo 61 numero 2 e 582 cod. penumero , perché al fine di commettere il delitto di cui al capo A , colpiva con una valigia alla testa la persona offesa, cagionandole lesioni personali giudicate guaribili in giorni sette come da referto sanitario in atti con contestazione alla data del *13 giugno 2011*. A fronte di tali imputazioni, in tutta evidenza avvinte da rapporto di connessione teleologia, di cui all'articolo 61 numero 2, cod. penumero , il Gip, nel prendere atto che per entrambe era intervenuta remissione di querela, ha provveduto di conseguenza, ai sensi dell'articolo 531 cod. proc. penumero , dichiarando non doversi procedere in ordine ai due reati perché estinti per intervenuta remissione di querela. Per giungere a siffatta conclusione, ha ritenuto di dover escludere l'aggravante di cui al capo B , che rendeva il reato di lesione personale procedibile d'ufficio ha altresì escluso il rapporto di connessione teleologia tra i due delitti, considerato che l'aggressione fisica, dalla quale erano derivate le lesioni, risultava commessa durante il rapporto di convivenza ossia in circostanze di tempo indipendenti dai fatti persecutori di cui al capo A era, infatti, emerso che la relazione sentimentale era stata intervallata da periodi di interruzione. 3. Se così è, non v'è dubbio alcuno che le censure del PM ricorrente siano fondate. Ed invero, i due momenti qualificanti della decisione impugnata sono affatto privi di motivazione, risolvendosi in mere, apodittiche, asserzioni. Così, deve dirsi in ordine alla perentoria affermazione “Va esclusa l'aggravante contestata , nonostante che l'imputazione sub B descrivesse chiaramente la condotta materiale, consistente nel colpire con una valigia alla testa la persona offesa e, dunque, con oggetto che, in ragione dell'uso improprio che se n'era fatto, costituiva certamente arma impropria. Del tutto immotivata è anche l'esclusione del rapporto di connessione teleologica, con formulazione aspecifica ed equivoca, secondo cui le lesioni personali sarebbero avvenute in un contesto temporale indipendente dall'attività persecutoria di cui al capo A , ancorché la data di commissione del fatto rientrasse pacificamente nell'arco temporale di contestazione del reato di cui all'articolo 612 bis cod. penumero . D'altro canto, nessun dubbio poteva sussistere sull'autonomia delle due distinte fattispecie delittuose, concettualmente ed ontologicamente non sovrapponigli, posto che l'evento del reato di cui all'articolo 612 bis cod. penumero non deve necessariamente sostanziarsi in uno stato patologico potendo consistere in perdurante grave stato di ansia o di paura, ove invece l'evento del reato di lesione personale, di cui all'articolo 582 cod. penumero , consiste nella malattia, genericamente intesa, nel corpo o nella mente cfr. Cass. Sez. 5, numero 16864 del 10/01/2011, rv. 250158 . I detti reati possono, pertanto, pacificamente concorrere, con conseguente possibilità che il reato di lesione personale possa essere posto in rapporto di connessione teleologica con l'altra fattispecie delittuosa, che, come è noto, comporta procedibilità d'ufficio dello stesso delitto di lesione personale, ai sensi del combinato disposto degli articolo 582-585 e 576 cod. proc. penumero . È, parimenti, indubbio che la circostanza aggravante del nesso teologico sia configurabile anche nell'ipotesi in cui il reato-fine sia perseguibile a querela di parte, persino nell'ipotesi in cui questa non sia presentata cfr. Cass. Sez. 2 numero 32862 del 19.6.2012, rv 253166 . 4. Il vizio di motivazione comporta l'annullamento della sentenza impugnata, che va, dunque, dichiarato nei termini di cui in dispositivo con rinvio al competente giudice di merito per nuovo esame. Data la natura del giudizio occorre disporre che, in caso di diffusione dal presente provvedimento siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, come per legge. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi i dati sensibili ai sensi dell'articolo 52 d.lgs. numero 196/2003.