Incertezza sulla somma da richiedere al gdp, è appellabile la successiva sentenza?

In presenza di una domanda determinata nell’ammontare, inferiore al limite quantitativo previsto per la giurisdizione di equità, che si accompagni ad una richiesta generica di maggior somma conforme a giustizia, essendo indeterminata la somma richiesta, la domanda si presume pari al limite massimo della competenza per valore del giudice adito in ragione della natura della domanda e, quindi, nella misura al di sopra del limite della giurisdizione equitativa. Di conseguenza, la sentenza è appellabile secondo le regole generali e non nei limiti previsti dall’articolo 339 c.p.c

Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 11739, depositata il 5 giugno 2015. Il caso. Il tribunale di Bologna dichiarava inammissibile l’appello proposto da una donna contro una sentenza del gdp di Bologna, il quale aveva pronunciato secondo equità, essendo l’importo capitale richiesto pari a 750 euro oltre agli interessi legali maturati fino al giorno della domanda 36 euro . L’inammissibilità dell’appello veniva dichiarata ai sensi dell’articolo 339 c.p.c. appellabilità delle sentenze , come formulato in seguito alla riforma ex d.lgs. numero 40/2006, secondo cui le sentenze del gdp pronunciate secondo equità sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, oppure dei principi regolatori della materia. Nel caso di specie, secondo il tribunale, l’appello denunciava dei vizi motivazionali, per cui era fuori dalle ipotesi previste. L’appellante ricorreva in Cassazione, deducendo che, con la citazione in primo grado, era stato richiesto il pagamento della somma di 750 euro «o della diversa misura anche maggiore, ma pur sempre nell’ambito della competenza del giudice adito, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi». A giudizio della ricorrente, la richiesta alternativa di condanna ad una somma diversa da determinarsi nel corso del giudizio si risolve in una mancata indicazione della somma domandata, per cui la domanda si deve presumere di valore uguale alla competenza del giudice adito. Di conseguenza, la sentenza di primo grado era stata pronunciata secondo diritto, non secondo equità, per cui era appellabile. Sentenza appellabile? Bisogna guardare la domanda. La Corte di Cassazione ricorda che, per verificare se la sentenza resa dal gdp sia suscettibile di appello, bisogna far riferimento soltanto alla domanda, come formulata nell’atto introduttivo del giudizio, senza che assuma alcun rilievo la riduzione del petitum eventualmente operata dall’attore in sede di precisazione delle conclusioni, poiché il momento determinante ai fini dell’individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda. Incertezza sull’ammontare del danno. Quando la domanda ha ad oggetto, anche in via subordinata, una somma di denaro non determinata ma orientativamente indicata in quella maggiore o minore conforme a giustizia, «essendo indeterminata la domanda si presume, ai sensi dell’articolo 114 c.p.c., pari al limite massimo della competenza per valore del giudice adito, limite entro il quale la pronuncia di condanna va contenuta per non incorrere nel vizio di ultrapetizione, rimanendo escluso che essa possa considerarsi resa in base ad equità». Allo stesso modo, in caso di domanda di risarcimento danni proposta davanti al gdp, con richiesta di condanna della controparte al pagamento di un importo indicato in una somma inferiore al limite della giurisdizione equitativa del gdp o della somma maggiore o minore che risulti dovuta all’esito del giudizio, questa seconda richiesta alternativa «non può essere considerata meramente di stile», manifestando infatti la ragionevole incertezza della parte sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi ed avendo lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno, senza vincoli all’ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche. Perciò, in presenza di una domanda determinata nell’ammontare, inferiore al limite quantitativo previsto per la giurisdizione di equità, che si accompagni ad una richiesta generica di maggior somma conforme a giustizia, essendo indeterminata la somma richiesta, la domanda si presume pari al limite massimo della competenza per valore del giudice adito in ragione della natura della domanda e, quindi, nella misura al di sopra del limite della giurisdizione equitativa. Di conseguenza, la sentenza è appellabile secondo le regole generali e non nei limiti previsti dall’articolo 339 c.p.c Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione al tribunale di Bologna.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 12 marzo – 5 giugno 2015, numero 11739 Presidente Finocchiaro – Relatore Armano Ritenuto in fatto E' stata depositata la seguente relazione ex articolo 380 bis c.p.c. 1.C.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dei tribunale di Bologna che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla stessa C. avverso la sentenza del giudice di pace di Bologna depositata il i giugno 2007. Gli intimati non hanno presentato difese. 2.11 ricorso è soggetto alla disciplina dettata dagli articolo 360 bis ,375,376 e 380 bis c.p.c come formulati dalla legge 18-6-2009 ,numero 69 e può essere trattato in camera di consiglio e accolto per manifesta fondatezza. Il tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello perché proposto avverso una sentenza del giudice di pace pronunziata secondo equità, essendo l'importo capitale richiesto pari ad euro 750,00 oltre gli interessi legali maturati sino al giorno della domanda pari ad euro 36,40. II tribunale di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello ai sensi dell'articolo 339 c.p.c. , nella formulazione successiva alla riforma di cui al decreto legislativo n 40/2006, che prevede che le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento di norme costituzionali o comunitarie, oppure dei principi regolatori della materia. Nella specie il tribunale ha ritenuto che l'appello denunziava vizi motivazionali e di conseguenza rimaneva fuori dalle ipotesi in cui la sentenza del giudice di pace pronunziata secondo equità poteva essere appellata. 3.Con l'unico motivo di ricorso viene denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto . La ricorrente denunzia che con la citazione in primo grado era stata richiesto il pagamento della somma di euro 750,00 o della diversa misura anche maggiore ma pur sempre nell'ambito della competenza del giudice adito, che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi. La ricorrente fa presente che in relazione a tale fattispecie la Suprema Corte si è pronunziata più volte sancendo l'ammissibilità dell'appello, poiché la richiesta alternativa di condanna ad una somma diversa da determinarsi nel corso del giudizio si risolve in una mancata indicazione della somma domandata con la conseguenza che la domanda si deve presumere di valore uguale alla competenza del giudice adito. In conclusione la sentenza di primo grado sarebbe stata pronunciata secondo diritto e non secondo equità per cui doveva ritenersi appellabile. 4.I1 motivo è manifestamente fondato. Infatti nell'atto di citazione è stata richiesto il pagamento della somma determinata di euro 750 o nella diversa misura anche maggiore ma pur nell'ambito della competenza del giudice adito. Si osserva che al fine di verificare se la sentenza resa dal giudice di pace sia suscettibile di appello occorre far riferimento esclusivamente alla domanda come formulata nell'atto introduttivo del giudizio, senza che assuma alcun rilievo la riduzione del petitum eventualmente operata dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto il momento determinante ai fini della individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda cfr. Cass, 12 luglio 2005, numero 14586 . Al riguardo, per verificare se la domanda sia, o meno, nei limiti fissati dall' articolo 113 c.p.c., perché la sentenza debba ritenersi emessa secondo equità devono utilizzarsi le regole dettate dal codice di rito per la determinazione del valore della causa tra le altre cfr. Cass. 15 giugno 2004, numero 11258 . Deriva da quanto precede, pertanto, che quando, la domanda abbia ad oggetto, anche in via subordinata, una somma di denaro non determinata ma orientativamente indicata in quella maggiore o minore conforme a giustizia, essendo indeterminata la domanda si presume, ai sensi dell'articolo 14 c.p.c., u.c., pari al limite massimo della competenza per valore del giudice adito, limite entro il quale la pronunzia di condanna va contenuta per non incorrere nel vizio d'ultrapetizione, rimanendo escluso che essa possa considerarsi resa in base ad equità Cass. 18 gennaio 2005, numero 899. Sempre nello stesso senso e per il rilievo che nell'ipotesi in cui una domanda di risarcimento danni venga proposta avanti al giudice di pace con la richiesta della condanna della controparte al pagamento di un importo indicato in una somma inferiore al limite della giurisdizione equitativa del giudice di pace ovvero della somma maggiore o minore che risulti dovuta a l'esito del giudizio , la formulazione di questa seconda richiesta alternativa non può essere considerata - agli effetti dell'articolo 112 c.p.c. - come meramente di stile, in quanto essa, come altre consimili, lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche, Cass. 11 luglio 2006, numero 15698, nonché Cass. 24 gennaio 2006, numero 1313 . Ancora recentemente questa corte ha affermato che Ai fini della ammissibilità dell'appello a rime obbligate, previsto, per le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità articolo 113 c.p.c., comma 2 , nei limiti di cui all'articolo 339 c.p.c., comma 3, come novellato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, numero 40, applicabile ratione temporis , non rileva se le suddette sentenze siano pronunciate secondo diritto o secondo.equità, ma il valore della controversia, da determinarsi - indipendentemente dal valore dichiarato per il contributo unificato - applicando analogicamente le norme di cui agli articolo 10 e segg. c.p.c. in tema di competenza. Di conseguenza, in presenza di una domanda determinata nell'ammontare, inferiore al limite quantitativo previsto per la giurisdizione di equità, che si accompagni ad una richiesta generica di maggior somma conforme a giustizia salvo che quest'ultima possa considerarsi mera clausola di stile sulla base delle risultanze di causa , essendo indeterminata la somma richiesta, la domanda, in difetto di tempestiva contestazione, si presume, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 14 c.p.c., pari al limite massimo della competenza per valore del giudice adito in ragione della natura della domanda articolo 7 c.p.c. e, quindi, nella misura al di sopra del limite della giurisdizione equitativa. Consegue l'appellabilità secondo le regole generali e non nei limiti di cui ali'articolo 339 cit. . Sez. 3, Sentenza numero 9432 del 11/06/2012. Si propone l'accoglimento del ricorso. La relazione è stata comunicata alla parte che ha presentato memoria. Motivi in diritto A seguito della discussione sul ricorso tenuto nella camera di consiglio ritiene il collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni. I1 ricorso deve essere accolto la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Bologna che provvederà anche alla regolazione delle spese del processo di cassazione. P.Q.M. La corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione dei Tribunale di Bologna che provvederà anche alla regolazione delle spese del processo di cassazione.