Si aggiudicano un lotto, sulla scadenza per i pagamenti non sono ammesse contrattazioni

Nell’espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte di chi si è già reso aggiudicatario del bene staggito deve essere ritenuto perentorio e non prorogabile.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 11171, depositata il 29 maggio 2015. Il caso. In un’espropriazione immobiliare del tribunale di Roma, due privati, resisi aggiudicatari di un lotto, venivano dichiarati decaduti dall’aggiudicazione, in quanto non avevano corrisposto il saldo del prezzo entro il termine, previsto anche nell’ordinanza di vendita, di 60 giorni, nonostante l’accoglimento di un’istanza di rinvio, formulata dal notaio delegato, dell’udienza fissata per il versamento e la stipula del contratto di mutuo. I due privati proponevano opposizione agli atti esecutivi contro il provvedimento, ma il tribunale di Roma la rigettava. I privati ricorrevano in Cassazione, contestando la natura perentoria del termine previsto per il versamento del prezzo di aggiudicazione. Parità delle condizioni iniziali. La Corte di Cassazione ricorda che la natura perentoria del termine può essere tratta dalla sua funzione, per cui può essere perentorio anche in assenza di una sua esplicita qualificazione in tal senso, «se non altro nel contesto del subprocedimento di vendita, scandito da condizioni di forma, sostanza e tempo» che devono non solo essere conoscibili e chiare fin dal suo avvio, ma anche rimanere ferme per tutto lo sviluppo successivo, fino all’emanazione del decreto di trasferimento, che quel subprocedimento conclude. La modifica potrà anche aver luogo, ma comunque prima che la gara abbia inizio, per evitare il mutamento delle regole a procedimento iniziato. In questo modo, vengono mantenute l’uguaglianza e la parità di condizioni iniziali tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché l’affidamento dei potenziali partecipanti alla gara sulla trasparenza, la coerenza e l’immutabilità di tali condizioni. Termine perentorio per favorire i potenziali offerenti. Considerando quindi la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, è necessario ritenere che, nell’espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte di chi si è già reso aggiudicatario del bene staggito sia perentorio e non prorogabile. L’immutabilità delle iniziali condizioni è fondamentale per le determinazioni dei potenziali offerenti, «e quindi del pubblico di cui si sollecita la partecipazione», in quanto è finalizzata a mantenere, per tutto lo sviluppo della vendita forzata, l’uguaglianza e la parità di condizioni iniziali tra tutti i potenziali partecipanti alla gara e il loro affidamento su tali condizioni. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 5 marzo – 29 maggio 2015, numero 11171 Presidente Salmè – Relatore De Stefano Svolgimento del processo § 1. - Nell'espropriazione immobiliare iscr. al numero 63027/89 r.g.e. del tribunale di Roma vertente a vario titolo, secondo quanto si ricava dall'intestazione della gravata sentenza ma non anche dal ricorso, tra A. e T. P., quali eredi di M.F. e G.D.P., resisi in data 31.1.08 aggiudicatari dei lotto due, furono dichiarati decaduti dall'aggiudicazione, per non avere corrisposto il saldo del prezzo entro il termine, previsto anche nell'ordinanza di vendita, di sessanta giorni, nonostante l'accoglimento, da parte dei g.o.t., di un'istanza di rinvio, formulata dal notaio delegato, dell'udienza fissata per il versamento e la stipula dei contratto di mutuo. Avverso tale provvedimento del g.e., recante la data dei dì 1.8.08, essi proposero opposizione agli atti esecutivi la quale fu però rigettata dal tribunale di Roma, con compensazione delle spese di lite nei rapporti tra glì opponenti ed unico opposto costituito debitore A. P Per la cassazione di tale sentenza, numero 17997 del dì 8.9.10, ricorrono oggi i Fiorini-Di Palo, affidandosi a quattro motivi, ai quali nessuno degli intimati resiste e, per la pubblica udienza del 5.3.15, le parti non depositano memorie ai sensi dell'articolo 378 cod. proc. civ. Motivi della decisione § 2. - I ricorrenti sviluppano quattro motivi, dolendosi - col primo, di violazione degli articolo 113, 152, 153 c.p.c., in relazione alla perentorietà del termine previsto dall'articolo 574, 576 e 585 c.p.c. per il versamento del prezzo dì aggiudicazione - col secondo, di vizio motivazionale in relazione all'esclusione di qualsiasi provvedimento di proroga da parte dei giudice onorario - coi terzo, subordinato al primo, di violazione degli articolo 113, 591 bis e 591 ter c.p.c. in riferimento alla richiesta di proroga dei termine ordinatorio presentata dal Notaio delegato articolo 360 numero 5 c.p.c. - col quarto, di violazione degli articolo 12 preleggi , 184 bis, 580 e 587 c.p.c. in riferimento alla possibilità di concedersi termine per il versamento dei saldo prezzo o, in subordine, la restituzione della cauzione articolo 360 numero 3 c.p.c. . § 3. - Va preliminarmente esclusa la rilevanza dell'apparente irritualità della notificazione del ricorso alle controparti, diverse da A. P., unica controparte costituita nel giudizio di merito in unico grado - per alcune, la notifica non è andata a buon fine, senza che sia possibile conoscere degli eventuali ulteriori sviluppi del relativo procedimento E. e T. P., quali eredi di I.F. - per altre, la notifica ha luogo nei confronti di chi si adduce, ma non si prova, essere successore G.M. per G.M. o rappresentante UniCredit Management Bank per Trevi Finance 3 srl di quelle, né di cui si prova la sussistenza di valida procura, per il giudizio di opposizione, in capo all'avvocato destinatario della notifica visto che l'avv. Ruperto difendeva il dante causa e non consta avere difeso l'erede - per altre ancora, la notifica è operata agli avvocati di chi non era invece costituito nel giudizio di merito R. ed A.G vari - per altre, la notifica si opera presso la cancelleria della sezione esecuzioni immobiliari tribunale Roma FBS spa in cancelleria sezione - in un caso, poi, la notifica nemmeno è richiesta F.F . Infatti, il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo derivante dall'articolo 111 Cost., comma 2 e dagli articolo 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti del l'uomo e delle libertà fondamentali impone al giudice ai sensi degli articolo 175 e 127 cod. proc. civ. di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo dei principio del contraddittorio, espresso dall'articolo 101 cod. proc. civ., da sostanziali garanzie di difesa articolo 24 Cost. e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità articolo 111 Cost., comma 2 dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti cfr., per il caso di inammissibilità del ricorso, Cass. Sez. Unumero , ord. 22 marzo 2010, numero 6826 fra le tante ad essa seguite Cass. 18 gennaio 2012, numero 690 Cass. 25 gennaio 2012, numero 1032 Cass., ord. 8 novembre 2012, numero 19317 Cass. 24 maggio 2013, numero 12995 Cass. 17 giugno 2013, numero 15106 Cass. 30 agosto 2013, numero 19975 Cass. 23 gennaio 2014, numero 1364 . Ora, tale principio, per evidente identità di ratio, va applicato anche all'ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso, ovvero allorché esso appaia come nella specie, per le ragioni che andranno ad esporsi , prima facie non meritevole di accoglimento Cass. 29 febbraio 2012, numero 3132 Cass. 10 aprile 2012, numero 5695 Cass., ord. 18 luglio 2012, numero 12399 Cass., ord. 28 dicembre 2012, numero 23994 Cass. Sez. Unumero , 11 maggio 2013, numero 11523 Cass., ord. 24 maggio 2013, numero 13030 . Infatti, anche in tale ipotesi né lo stesso ricorrente, né la parte pretermessa ricaverebbe alcun vantaggio concreto dalla partecipazione della seconda al giudizio, a maggior ragione - ma non solo - ove fosse poi a sua volta decaduta dal diritto ad un'autonoma impugnazione. In definitiva, nel rispetto dei principi già evidenziati - in uno a quello di economia processuale sul punto, v. Cass., ord. 30 gennaio 2013, numero 2240 , che impone al giudice di adottare interpretazioni delle norme processuali che non comportino un dispendio di ulteriori risorse, ove risulti escluso qualsiasi vantaggio o maggior beneficio per le parti - va esclusa anche nel caso di manifesta infondatezza dei ricorso la necessità della fissazione di un termine per l'integrazione dei contraddittorio o per la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti degli eventuali litisconsorti necessari pretermessi o non raggiunti da rituale notifica. § 4. - Ciò premesso, il primo motivo è infondato. § 4.1. Va data continuità all'orientamento di questa Corte regolatrice, di cui a Cass. Sez. Unumero , 12 gennaio 2010, numero 262, a mente dei quale la natura perentoria del termine può essere tratta dalla sua funzione, sicché esso può essere perentorio anche in assenza di una sua esplicita qualificazione in tal senso Cass. 8 febbraio 2006, numero 2787 Cass. 5 marzo 2004, numero 4530 , se non altro nel contesto del subprocedimento di vendita, scandito da condizioni di forma, sostanza e tempo che devono non solo essere conoscibili e chiare fin dall'avvio di quello, ma soprattutto rimanere tali e restare ferme per tutto lo sviluppo successivo e fino all'emanazione del decreto di trasferimento, che quel subprocedimento conclude. E, a tutto concedere, la modifica potrà anche aver luogo come ricorda appunto la richiamata Cass. Sez. Unumero numero 262/10 , ma - deve ora ulteriormente precisarsi - pur sempre prima che la gara abbia inizio onde evitare il mutamento delle regole a gioco ormai iniziato ed avviato. Infatti, solo in tal modo sono mantenute non solo l'uguaglianza e la parità di condizioni iniziali tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, ma pure l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, quindi, sulla trasparenza, coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte trasparenza, coerenza ed immutabilità che sole possono scongiurare non solo le reali perturbazioni ex post della regolarità della gara stessa e della genuinità del suo esito, ma anche il solo rischio di esse e, così, l'alterazione delle determinazioni di ciascun potenziale offerente circa la sua partecipazione alla gara e quindi dell'accesso dell'indifferenziato pubblico alla medesima. § 4.2. É quindi dall'immediata e diretta funzionalizzazione del subprocedimento alla trasparente correttezza dell'individuazione dei miglior offerente possibile in base a condizioni non mutate per nessun potenziale partecipante dopo l'inizio della gara [funzionalizzazione a sua volta orientata a conseguire il più pieno soddisfacimento delle ragioni del creditore con il minor sacrificio possibile di quelle del debitore scopo dei processo esecutivo ormai codificato dall'articolo 164-bis cod. proc. civ., introdotto - a riconoscimento di una lenta ma inesorabile tendenza interpretativa anche dei giudici di merito - dall'articolo 19, co. 2, lett. b , del d.I. 12 settembre 2014, numero 132, cony. con mod. in I. 10 novembre 2014, numero 162] che discendono sia il particolare rigore che deve caratterizzare ogni suo sviluppo ed ogni sua scansione temporale, sia la qualificazione di perentorietà del termine, non importa qui stabilire se fissato dal giudice o individuato dalla stessa legge processuale, per l'adempimento di ognuno degli atti di ciascuno dei soggetti a vario titolo coinvolti. E tanto, sia pure con apparente sacrificio dei singolo aggiudicatario, proprio a tutela invece dell'affidamento della platea indifferenziata ed indistinta di tutti i potenziali partecipanti alla gara che costituisce uno dei principi portanti delle riforme del processo esecutivo a partire dal 2006 Cass. 2 aprile 2014, numero 7708 Cass. 28 novembre 2012, numero 21110 Cass. 6 dicembre 2011, numero 26202 Cass. 14 giugno 2011, numero 12960 Cass. Sez. Unumero , 12 gennaio 2010, numero 262 , i quali devono non solo poter sapere quali saranno le condizioni da rispettare per potersi rendere, a scapito di altri che pari affidamento avranno riposto su quelle, aggiudicatari dei bene, ma soprattutto fidare sul fatto che quelle condizioni, dopo che su quelle fondandosi essi stessi abbiano deciso di non partecipare o non insistere, non mutino in ulteriore e non consentito favore di chi la gara ha già vinto. § 4.3. Ed è allora l'esigenza di tutela dei terzi, sollecitati dall'ufficio giudiziario con la messa in vendita del bene, come pure della credibilità delle operazioni da quello direttamente o per delega espletate, che comporta la perentorietà del termine e lo sottrae alla disponibilità dei soli soggetti del processo esecutivo. Va pertanto fatta applicazione dei seguente principio di diritto nell'espropriazione immobiliare il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte di chi si è già reso aggiudicatario del bene staggito va reputato perentorio e non prorogabile, tanto ricavandosi dalla necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, quale appunto il termine di versamento dei prezzo immutabilità di decisiva importanza nelle determinazioni dei potenziali offerenti e quindi dei pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per tutto lo sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di condizioni iniziali tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte. § 5. - Dalla reiezione del primo motivo discende l'infondatezza del secondo e del terzo inutilmente si indagherebbe sulla sussistenza o meno di una proroga in concreto concessa o comunque concedibile ad istanza o sollecitazione dei professionista delegato dal giudice anziché della parte onerata dei termine, se quella è vietata in radice dalla conclusione appena raggiunta. § 6. - L'ultimo motivo è, invece, inammissibile. A prescindere dalla possibilità di generalizzare - prima della novella del 2009, con introduzione dei capoverso dell'articolo 153 cod. proc. civ. - la previsione originaria dell'articolo 184-bis cod. proc. civ., sulla quale per la verità la giurisprudenza di questa Corte ha dimostrato una certa sempre maggiore sensibilità, i ricorrenti non deducono analiticamente - né ne indicano la sede processuale - in ricorso, con ciò non rispettando il numero 6 dell'articolo 366 cod. proc. civ. su cui, per tutte, v. Cass., ord. 26 agosto 2014, numero 18218 Cass., ord. 16 marzo 2012, numero 4220 Cass. 1 febbraio 1995, numero 1161 Cass. 12 giugno 2002, numero 8388 Cass. 21 ottobre 2003, numero 15751 Cass. 24 marzo 2006, numero 6679 Cass. 17 maggio 2006, numero 11501 Cass. 31 maggio 2006, numero 12984 Cass., ord. 30 luglio 2010, numero 17915, resa anche ai sensi dell'articolo 360-bis, numero 1, cod. proc. civ. Cass. 31 luglio 2012, numero 13677 tra le altre dei solo 2014 Cass. 11 febbraio 2014, nnumero 3018, 3026 e 3038 Cass. 7 febbraio 2014, nnumero 2823 e 2865 e ord. numero 2793 Cass. 6 febbraio 2014, numero 2712, anche per gli errores in procedendo Cass. 5 febbraio 2014, numero 2608 3 febbraio 2014, nnumero 2274 e 2276 Cass. 30 gennaio 2014, numero 2072 , quali rigorose cause a sé non ascrivibili avrebbero essi tempestivamente sottoposto al giudice dell'esecuzione prima ed a quello dell'opposizione agli atti esecutivi poi. E tanto a prescindere dal fatto che nella stessa istanza del Notaio delegato si faceva menzione non solo di un suo non idoneamente specificato impedimento, ma pure della mancata preparazione della documentazione necessaria per la stipula dei mutuo collegato all'aggiudicazione cosa che costituisce pur sempre una mera facoltà quasi una datio in solutum alternativa almeno in parte al pagamento per contanti di cui gli aggiudicatari possono avvalersi, ma assumendosi evidentemente il rischio di disguidi od altro rispetto alla perentorietà dei termine, tanto che la valutazione della non imputabilità avrebbe dovuto essere particolarmente rigorosa, senza potersi limitare alla constatazione del protrarsi dei tempi di istruzione da parte dell'istituto mutuante. § 7. - Infondati i primi tre motivi ed inammissibile il quarto, il ricorso va quindi rigettato ma non vi è luogo a provvedere sulle spese dei giudizio di legittimità, non avendo gli intimati qui espletato alcuna attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.