Il contradaiolo vinse il Palio di Provenzano al fotofinish ... ed una multa valida anche in assenza di contestazione immediata

Confermata la multa, elevata sulla scorta di rilievi fotografici, scattati da terzi, al contradaiolo che invase il campo prima della fine della Carriera, intralciando la gara e mettendo a serio rischio la sicurezza sua e dei fantini. Negata la violazione della privacy non era necessario il consenso informato, perché l’evento era pubblico ed erano state usate per fini giudiziari.

Il Palio di Siena, sia quello di Provenzano del 2 luglio che quello dell’Assunta del 16 agosto, è un rituale, risalente al medioevo, celebrato con la massima cura e secondo precise regole. È usanza che, una volta conclusa la Carriera la corsa 3 giri intorno a Piazza del Campo , i contradaioli invadano il campo e corrano incontro al cavallo ed al fantino vincitori. La sentenza del tribunale di Siena dello scorso 8 aprile affronta le eccezioni sulla tutela della propria privacy sollevate da uno di loro che, anticipando i tempi, era stato multato sulla scorta di rilievi videofotografici fatti da terzi. Il caso. Sarà che il fantino vincente si chiamava il Voglia, ma l’eccesiva voglia di festeggiare la vittoria della propria contrada ha giocato un brutto scherzo all’appellato ha fatto invasione di campo prima dello scoppio del mortaretto segnale della fine della corsa , intralciandola e mettendo a rischio la sicurezza sua e dei fantini. La contestazione della violazione dell’ordinanza sindacale numero 45/10, «intesa a disciplinare le Prove e la Carriera del Palio del 2 luglio», non fu immediata, ma successiva sulla scorta della suddetta documentazione notificatagli il 17 giugno 2011. Impugnata presso il GDP era annullata dalla sentenza numero 534/11, sì che il Comune proponeva vittoriosamente il presente appello. Videosorveglianza l’informativa è obbligatoria? L’uomo, costituitosi tardivamente, ne eccepiva l’inutilizzabilità, «perché estratti da sistemi di videosorveglianza dei quali non era stata data l’informativa ritenuta “fortemente auspicabile” dal punto 3.1.2 del provvedimenti del garante della privacy del 08.04.2010». La PA resisteva contestando l’inapplicabilità della norma, poiché non erano state usate le videocamere, ma immagini scattate dai fotografi cittadini e dal Consorzio di tutela del Palio. In ogni caso non era necessario alcun consenso informato perché il provvedimento non era applicabile all’amministrazione, rientrando nell’esercizio della sua libertà accertativa Fra privacy e copyright liberi di pubblicare? , in Hi-Test numero 7 del maggio 2008 . Erano foto visibili da chiunque avesse «accesso ai mezzi di comunicazione, attraverso le quali erano state diffuse» e perché era un servizio demandato a terzi da cui l’ente avrebbe acquisito la documentazione ai sensi dell’articolo 13, L. 689/81, esulante, perciò, dall’articolo 53 Dlgs 196/03 LP . La PA può usare foto fatte da terzi senza il previo consenso dell’interessato? Sì, per i motivi appena detti e perchè erano state scattate in un’occasione pubblica, perciò non c’era bisogno di alcuna informativa. Inoltre il Consorzio, come si ricava dal suo website ufficiale, è un ente autonomo dal comune, sì che è legittima «la sua cognizione ufficiosa» Trib. Siena 27/2/12 e Cass. 25813/11 ed è inopponibile il suddetto provvedimento del garante relativo alla videosorveglianza, esclusa nel nostro caso e, comunque, visto che prevede un termine dilatorio di sei mesi per la vigenza, anche nell’ipotesi contraria, non era contestabile all’ente. Infine in rete sono reperibili diversi video, sia di privati che delle televisioni che hanno ripreso l’evento, in cui si vede l’appellato scendere in campo, assieme ad altri selvaioli, prima della fine della gara, perciò la trasgressione era palese e, del resto, ammessa dall’uomo. La fattispecie è regolata dagli articolo 13 e 97 LP l’informativa, semmai, doveva essere richiesta dal Consorzio e non dalla PA, non «prima della prima comunicazione al trasgressore». Nei casi analoghi al nostro l’omissione di questo atto è giustificato dal principio di legalità e dal diritto di difesa, tanto più che il verbale di accertamento deve indicare il nome dell’ente e del soggetto responsabile del trattamento dei dati personali, cui indirizzare ogni lamentela sul punto. Irrilevanza delle contestazioni dell’appellato e sue ammissioni di colpa . Queste contestazioni sono irrilevanti se non affrontate nell’opposizione alla sanzione amministrativa, vero e proprio giudizio rescissorio sul rapporto e non sull’atto Cass. 1786/10 e 6473/00 . L’invasione di campo è un pericolo in re ipsa , perché pregiudica la sicurezza ed il decoro della manifestazione, come disciplinate dalla richiamata ordinanza sindacale, poiché in quel punto arrivano a forte velocità sia i fantini che i cavalli scossi senza cavaliere con immaginabili rischi sull’incolumità loro e dei contradaioli. Assenza di contestazione immediata. Non è stata reiterata in appello ed in ogni caso, stante la delicatezza della materia, non è consentita alcuna estensione analogica con l’ipotesi regolata dall’articolo 201 CDS, anche per la formulazione del suo testo. Spese. Peculiari il richiamo all’assenza del decreto attuativo delle nuove tariffe e l’elencazione dettagliata di tutte le voci della parcella e dei criteri di calcolo dell’importo, pur se la PA non ha allegato e provato alcuna spesa. Si riferiscono solo a questo grado di giudizio, perché era obbligatoria la sua difesa tecnica Cass. 18920, 17406 e 16581/12 .

Tribunale di Siena, sez. Unica, sentenza 8 aprile 2013 Giudice Stefano Caramellino Ragioni di fatto e di diritto I. Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Siena il giorno 11 luglio 2011, l'odierno appellato ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione notificatagli il 17 giugno 2011 con la quale il Comune di Siena odierno appellante gli ha comminato una sanzione ai sensi dell'ordinanza sindacale 45 del 13 maggio 2010, intesa a disciplinare le Prove e la Carriera del Palio del 2 luglio 2010. La violazione addebitata all'odierno appellato consiste nell'avere invaso, discendendo dal suo palco, la pista del Campo durante lo svolgimento della Carriera prima dello scoppio del mortaletto . Ha ammesso di essersi effettivamente diretto verso la Mossa quando ha avuto la certezza che la propria Contrada andava verso la vittoria , scendendo dal palco e correndo radente i palchi , a suo dire peraltro senza portare intralcio o creare rischi, alla pari di altri suoi contradaioli. Ha però eccepito che l'identificazione e la contestazione non furono immediate, bensì ebbero luogo successivamente tramite immagini inutilizzabili perché estratte da sistemi di videosorveglianza dei quali non era stata data l'informativa ritenuta fortemente auspicabile al punto 3.1.2 del Provvedimento Garante Privacy 08.04.2010. Tempestivamente costituitosi in persona di un funzionario delegato, il Comune ha allegato in primo grado di essersi avvalso non di impianti propri, bensì di immagini degli studi fotografici della città o scattate dal Consorzio per la Tutela del Palio . L'impugnata sentenza ha accolto il ricorso del privato, disapplicando nei suoi confronti come illegittima l'ordinanza sindacale da lui violata, perché essa a sua volta violerebbe l'articolo 3.1.2 ultimo capoverso del citato Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali il trattamento dei dati sarebbe infatti avvenuto non ai sensi dell'articolo 53 d.lgs. 196/2003, bensì da parte di terzi, dai quali l'ente avrebbe successivamente acquisito documenti ai sensi dell'articolo 13 legge 689/1981. Con tempestiva citazione in appello tempestivamente iscritta a ruolo, il Comune ha dedotto la violazione di tali norme di legge e ha ribadito che l'informativa non fosse dovuta, evidenziando che le immagini fotografiche in contestazione sono accessibili a tutti gli utenti dei mezzi di comunicazione, attraverso i quali le stesse sono diffuse e che la loro utilizzazione rientra nel libero esercizio della potestà accertativa della p.a. Ai sensi dello stesso provvedimento del Garante, inoltre, l'informativa non sarebbe dovuta per la videosorveglianza a fini di ordine e sicurezza pubblica. Non tempestivamente costituitosi, l'appellato ha sostenuto che la sentenza di prime cure sia coerente ed esatta, poiché sarebbe irrilevante che il Comune abbia trattato dati raccolti da terzi e questi ultimi sarebbero inutilizzabili ex articolo 11, secondo comma codice privacy. II. Ai fini del rescindente, giova ricordare l'incontestata allegazione fattuale svolta dal Comune in prima udienza i rilievi video fotografici acquisiti agli atti del Comando di polizia municipale sarebbero, nella specie, fotografie scattate da privati imprenditori del settore e/o per conto del Consorzio per la tutela del Palio. Quest'ultimo ha personalità giuridica propria distinta da quella del Comune appellante, come si evince dal suo sito ufficiale qualità, questa, che ne legittima la cognizione ufficiosa ex articolo 115, secondo comma c.p.c. Cass. 02.12.2011, numero 25813, Trib. Siena 07.02.2012 in procedura RG 1192/2011 e successive . Non vi è pertanto ragione per ritenere applicabile il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali che attiene specificamente alla video sorveglianza, in quanto mezzo di raccolta di dati ben più invasivo e quantitativamente potente della fotografìa. Tale provvedimento emesso in data 8 aprile 2010, inoltre, nella sua parte dispositiva ha previsto espressamente un termine dilatorio di sei mesi non scaduto al tempo dei fatti per consentire alle Amministrazioni di adeguarvisi. Al contrario, a proposito delle fotografie che ritraggono persone opera per specialità l'articolo 97, primo comma legge 22 aprile 1941, numero 633, poiché, come specificamente ribadito da parte appellante, le riproduzioni grafiche la cui utilizzabilità è contestata sono collegate a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico . In ogni caso, la disposizione di rango legislativo che disciplina l'informativa, che secondo la parte appellata sarebbe nella specie mancata, è l'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, codice privacy. Il quarto comma di tale disposizione di legge recita [s]e i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, e' data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando e' prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione . Poiché l'appellato non ha contestato che l'Amministrazione appellante abbia raccolto le immagini presso terzi, anzi ha sostenuto l'irrilevanza di tale pacifica circostanza, ai sensi dell'articolo 115 c.p.c. si deve ritenere provato che le immagini da cui sono stati ricavati i dati necessari all'emissione della sanzione non sono state raccolte dall'Amministrazione appellante presso l'interessato. Lungi dal ricadere nella sfera dell'irrilevante, tale circostanza implica che l'informativa, in disparte ogni profilo attinente ai doveri del Consorzio per la tutela del Palio, non era dovuta dal Comune prima della prima comunicazione al trasgressore. In ogni caso, il successivo quinto comma dell'articolo 13 d.lgs. 196/2003, nell’individuare una serie di valori che per la loro rilevanza costituzionale fanno aggio sulla tutela della privacy, esclude che l'informativa sia dovuta qualora la raccolta dei dati avvenga presso soggetti diversi dall'interessato in base ad un obbligo previsto dalla legge , nella specie rinvenibile nell'articolo 13 legge 689/1981, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria il principio di legalità e il diritto di difesa giustificano quindi, nella mens legis, l'omissione dell'informativa. Ai fini del rescissorio, vale osservare a tale proposito che nel verbale di contestazione della violazione le finalità sanzionatorie del trattamento dei dati sono state palesate. Il richiamo ivi espressamente fatto alla legge 24 novembre 1981, numero 689 chiarisce la natura e le modalità del trattamento di dati e i diritti dell'interessato di interloquire, nonché i soggetti potenzialmente coinvolti nel prosieguo del procedimento. Il verbale di accertamento della violazione palesa altresì l'ente titolare e responsabile del trattamento dei dati acquisiti a fini sanzionatori. Non si configura pertanto alcun profilo di illegittimità genetica dell'ordinanza sindacale violata dall'appellato, come invece ha ritenuto la sentenza impugnata, né alcun profilo di inutilizzabilità, da parte dell'Amministrazione appellante, delle immagini alle quali si riferiscono le deduzioni in diritto della parte appellata. In via concorrente ai fini del rescissorio, poiché l'opposizione ad ordinanza ingiunzione introduce un giudizio sul rapporto e non sull'atto Cass. 18.05.2000, numero 6473, Cass. 28.01.2010, numero 1786 , è assorbente osservare che l'interessato, odierno appellato, nel merito non solo non ha contestato, ma ha ammesso egli stesso di avere violato l'ordinanza sindacale, ancorché non unico. La sua eccezione secondo cui la violazione non avrebbe cagionato intralci o rischi, peraltro neppure reiterata in appello, non può essere condivisa in fatto l'invasione della pista in cui si svolge la Carriera proprio in prossimità del traguardo comporta pericoli in re ipsa, poiché si tratta di un momento e di un punto della pista nel quale i cavalli, ivi inclusi quelli scossi, possono arrivare a forte velocità. Neppure l'obiezione del ricorrente in primo grado rileva in punto di diritto, poiché la motivazione dell'ordinanza sindacale richiama, accanto alle ragioni di sicurezza, quelle di decoro della Manifestazione. Uguale sorte spetta all'eccezione, comunque non espressamente reiterata in appello, di omessa immediata contestazione la peculiare natura delle ordinanze in materia di sicurezza pubblica non consente, per la delicatezza dei contesti cui esse si riferiscono, alcuna estensione analogica dell'onere di immediata contestazione prescritto dall'articolo 201 codice della strada, formulato in termini tra l'altro di per se stessi insuscettibili di estensione analogica alla fattispecie in esame. III. Le spese seguono la soccombenza. La difesa tecnica dell'Amministrazione è necessaria nel secondo grado di giudizio Cass. 18.11.2010, numero 23285, Cass. 22.11.2010, numero 23594, entrambe pronunciate dalle Sezioni Unite . Il compenso della Difesa deve essere liquidato secondo i parametri di cui al decreto Ministero della Giustizia 140/2012, d'immediata applicazione anche per le prestazioni precedentemente svolte nell'ambito di questo secondo grado di giudizio Cass. 26 settembre - 5 novembre 2012, numero 18920 Cass. 12.10.2012 numero 17406 e Cass. 28.09.2012, numero 16581, quest'ultima con generale riferimento al diritto intertemporale nell'ipotesi di successione di tariffe professionali . Dal 2.2.2013 deve riconoscersi il rimborso forfettario delle spese generali, in presenza di espressa previsione normativa articolo 13, decimo comma legge 247/2012 peraltro non è ancora stato emesso il decreto ministeriale attuativo, sicché nessuna liquidazione standardizzata trova sostegno normativo dal canto suo, la parte vittoriosa non ha allegato né provato di avere quantificato tale rimborso nell'accordo con l'assistito ex articolo 9 d.I. 1/2012, né ha specificamente chiesto tale rimborso nelle conclusioni precisate né ha prodotto nota spese ex articolo 75 att cpc. Il valore di lite è inferiore a euro 25.000. Premesso che nel presente grado di giudizio, svoltosi nel contraddittorio di due parti, non si è fatto luogo ad istruttoria, la liquidazione media sarebbe pari a euro 1.550. Alla luce dei criteri dettati dall'articolo 4, secondo, terzo e sesto comma e dall'art 1, sesto comma DM 140/2012, si ravvisano ragioni per discostarsi in concreto dal valore medio di liquidazione, in ragione della complessità della controversia, superiore alla media di quelle di pari valore. Per altro verso, l'aumento deve essere contenuto alla luce del minore importo capitale della sanzione opposta. Segue la liquidazione di un compenso complessivamente pari a euro 1.600. La parte vittoriosa ha sostenuto spese esenti pari a euro 68,06, risultanti d ai contrassegni rinvenibili sulla nota di iscrizione a ruolo, nel fascicolo di parte e a tergo dei provvedimenti in corso di causa. Con riferimento al primo grado di giudizio, conclusosi nella vigenza del decreto ministeriale 127 /2004, è sufficiente rilevare che l'Amministrazione, rappresentata dal funzionario delegato, non ha provato di avere sostenuto spese vive, né risulta che il tempo necessario per il deposito degli atti e la partecipazione all'udienza abbia sottratto il funzionario alle proprie occupazioni ordinarie in misura tale da cagionare esborsi per l'Amministrazione, anche in forma di indennità per lavoro straordinario. V. Ai sensi dell'art 154, sesto comma d.lgs. 196/2003, copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante . Il tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda istanza eccezione e deduzione respinta o assorbita, in accoglimento dell'appello e in totale riforma dell'impugnata sentenza Giudice di Pace di Siena 534/2011 visti gli articolo 23 legge 689/1981, 352, 281 sexies e 91 ss. Cpc P.Q.M. rigetta il ricorso nei confronti dell'ordinanza ingiunzione emessa il 13.06.2011 dalla parte appellante Comune di Siena, numero 123/2011, che conferma, nei confronti della parte appellata M.B. condanna parte appellata M.B., a rifondere le spese processuali di parte appellante COMUNE SIENA, in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in euro 1600 per compenso, euro 68,06 per spese, oltre CPA ed IVA ai sensi di legge visto l'articolo 154, sesto comma d.lgs. 196/2003 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione della presente sentenza al Garante per la protezione dei dati personali