Il minimale contributivo è fissato in base al contratto collettivo leader del settore

Irregolarità nel pagamento della retribuzione è necessario valutare se sono inconsistenti, devono essere ridimensionate o, infine, rientrano o meno nella nozione di minimale contributivo.

Il caso. Una s.r.l. presentava opposizione alla cartella esattoriale notificatele, relativa ad un credito per contributi e sanzioni di oltre 248mila euro e per contrastare la conseguente emanazione del certificato INAIL di variazione dei codici assicurativi di rischio applicati all'impresa. La domanda viene rigettata dai giudici di primo, e la società propone appello. I giudici territoriali, pur confermando il rigetto dell'opposizione alla cartella per quanto riguarda la somma di euro 120.581, respingevano le pretese dell'INPS, quanto all'ulteriore importo di euro 128.276,16 e, di conseguenza, dichiaravano errate le variazioni di codice assicurativo effettuate dall'INAIL. Il minimale contributivo viene fissato con riferimento al contratto collettivo «leader» del settore. La S.C., con la sentenza numero 8927/2013 depositata il 12 aprile scorso, sottolinea che secondo l'articolo 6, comma 1, d.l. numero 338/1989, convertito L. numero 389/1989 Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati - Fiscalizzazione degli oneri sociali «la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle OO.SS. più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo». Tale minimale è composto da tutti gli elementi retributivi previsti dal C.C.N.L. leader, compresa la tredicesima mensilità, la retribuzione feriale, gli eventuali scatti di anzianità, etc Nel caso esaminato dalla Cassazione viene rilevato che la società «aveva retribuito alcuni dei dipendenti, specificatamente nominati assunti con contratto di formazione e lavoro , in misura inferiore alla retribuzione costituente il minimo imponibile contributivo» articolo 1, comma 1, d.l. numero 338/89 , l'INPS aveva proceduto al «calcolo dei contributi dovuti sulla base di tale minimale e al recupero dei benefici contributivi indebitamente concessi». I giudici di appello non prendono in considerazione le inadempienze segnalate dal CTU. Ciò che non spiega la Corte territoriale – affermano gli Ermellini – è cosa l'abbiano convinta del fatto che «alcune irregolarità nel pagamento della retribuzione siano inconsistenti, altre debbano essere ridimensionate o altre ancora non debbano rientrare nella nozione di minimale contributivo». In conclusione,la sentenza impugnata viene cassata con rinvio ad altro giudice, che procederà ad una nuova valutazione degli atti al fine di accertare la violazione o non degli obblighi gravanti per legge, nella situazione data, sulla s.r.l. datrice di lavoro degli 8 lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 6 marzo – 12 aprile 2013, numero 8927 Presidente Canevari – Relatore Ianniello Svolgimento del processo Nei giudizi riuniti promossi da Texidea s.r.l. per opporsi alla cartella esattoriale notificatele il 4 aprile 2003, relativa ad un credito per contributi e sanzioni di Euro 248.857,16 e per contrastare la conseguente emanazione del certificato INAIL del 3 ottobre 2003 di variazione dei codici assicurativi di rischio applicati all'impresa, la Corte d'appello di Campobasso, con sentenza depositata il 12 gennaio 2007, ha confermato il rigetto dell'opposizione alla cartella per quanto riguarda la somma di Euro 120.581,00 riferita ad alcuni DM 10 insoluti ed ha riformato nel resto la decisione di primo grado, respingendo pertanto le pretese dell'INPS, quanto all'ulteriore importo di Euro 128.276,16 e conseguentemente dichiarando errate le variazioni di codice assicurativo effettuate dall'INAIL . Trattasi quelle respinte di pretese contributive nascenti da un verbale ispettivo del 23 maggio 2002, che aveva rilevato l'erogazione da parte della società nel periodo dal 1997 al 1998 di retribuzioni inferiori a quelle stabilite dal C.C.N.L. nei confronti di alcuni dipendenti numero 8 assunti con contratti di formazione e lavoro, disponendo conseguentemente, alla stregua dell'articolo 6, nono comma, del D.L. 9 ottobre 1989 numero 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989 numero 389, l'annullamento delle agevolazioni contributive fiscalizzazione degli oneri sociali fruite a norma del primo comma del medesimo articolo. Per la cassazione di tale sentenza l'INPS, anche quale mandatario della società di cartolarizzazione S.C.C.I. s.p.a., propone ricorso, notificato in data 10-16 gennaio 2008, deducendo la violazione degli articolo 3, commi 5 e 9 del D.L. 30 ottobre 1984 numero 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984 numero 863, 1, primo comma e 6, nono comma del D.L. numero 338/1989 nonché il vizio di motivazione. La s.r.l. Texidea resiste alle domande dell'INPS con rituale controricorso. L'INAIL ha depositato la procura speciale al proprio difensore. La concessionaria S.R.T. s.p.a. non si è costituita in questa sede. Motivi della decisione 1 - Riassunta la vicenda che aveva dato luogo alla notifica della cartella esattoriale, l’INPS denuncia il fatto che la Corte territoriale, nonostante avesse fatto esplicito riferimento, per decidere, all'accertamento del C.T.U., il quale aveva rilevato dai libri paga alcune deviazioni dalla disciplina del C.C.N.L. nell'erogazione dei minimi retributivi ai dipendenti indicati non eccessive, ma comunque esistenti, soprattutto nel mese di novembre 1997 , oltre al ritardo nel pagamento delle ferie e a grosse carenze nella disciplina dei permessi ed delle ex festività, aveva ignorato quest'ultime e aveva infine ritenuto ingiustificato l'annullamento dei benefici contributivi in considerazione del sostanziale rispetto dell'erogazione di retribuzioni parametrate al C.C.N.L. e comunque della lievità di episodiche inadempienze , operando altresì una valutazione non consentita dalla legge, che collega il diniego dei benefici alla mancata scrupolosa osservanza delle retribuzioni contrattuali. A tali argomentazioni, la Corte aveva poi aggiunto una ulteriore ratio decidendi, del tutto inconferente e probabilmente frutto di travisamento del significato della espressione annullamento delle agevolazioni contributive , contenuta nel verbale di accertamento ed evidentemente confusa con quella di annullamento del contratto di formazione e lavoro , che aveva indotto la Corte ad affermare che la revoca di tale tipo di contratti è sanzione applicabile solo in ipotesi di grave inadempimento degli obblighi datoriali formativi, inadempimento nella specie non provato e nemmeno ravvisato in sede ispettiva . 2 - Il ricorso è fondato. 2.1 - Va anzitutto disattesa la deduzione della resistente di inammissibilità del ricorso per la pretesa mancata formulazione di quesiti di diritto, alla stregua di quanto disposto dall'articolo 366-bis c.p.c., applicabile, ratione temporis, all'attuale ricorso dell'INPS. Tali quesiti sono stati infatti correttamente formulati dall'INPS a pag. 6 del ricorso, prima delle conclusioni assunte. 2.2. - L'articolo 6, primo comma del D.L. numero 338 del 1989, convertito nella L. numero 389 del 1989, aveva stabilito, per determinate categorie di imprese, alcune riduzioni dei contributi a carico del datore di lavoro, rapportate ad ogni mensilità di retribuzione dei suoi dipendenti, con esclusione nono comma dell'articolo 6 delle retribuzioni dei lavoratori che siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma primo . Secondo quest'ultima norma La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore ali 'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle OO.SS. più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo . Trattasi del c.d. minimale contributivo, fissato con riferimento al contratto collettivo leader del settore, a prescindere dall'eventuale inapplicabilità dello stesso nell'impresa e con esclusiva incidenza sul rapporto contributivo, ma senza corrispondenza sui livelli delle prestazioni pensionistiche cfr., Cass. S.U. 29 luglio 2002 numero 11199 e, recentemente, Cass. 20 gennaio 2012 numero 801 . Compongono tale minimale tutti gli elementi retributivi previsti dal C.C.N.L. leader, compresa la tredicesima mensilità, la retribuzione feriale, gli eventuali scatti di anzianità, etc., con esclusione, secondo un certo orientamento cfr. la sent. numero 801/12, citata , degli istituti meramente normativi del contratto collettivo, sia pure aventi riflessi sul piano retributivo, quali la durata delle ferie ma al riguardo, cfr., viceversa, Cass. 9 settembre 2011 numero 18522 , la riduzione dell'orario di lavoro che comporta la qualificazione come compenso per lavoro straordinario, con la relativa eventuale maggiorazione, quello riferito al lavoro nelle ore eccedenti l'orario contrattuale, ancorché rientranti nell'orario legale , i permessi. 2.3 - I benefici contributivi previsti dalla citata normativa sono stati nel caso in esame applicati con riferimento ai dipendenti della società qui resistente. Essendo stato peraltro rilevato, a mezzo del verbale ispettivo del 23 maggio 2002, che la Texidea s.r.l. aveva retribuito alcuni dei dipendenti, specificatamente nominati assunti con contratto di formazione e lavoro , in misura inferiore alla retribuzione costituente il minimo imponibile contributivo, come definito dall'articolo 1, comma primo del D.L. numero 338/89, l'INPS aveva proceduto al calcolo dei contributi dovuti sulla base di tale minimale e al recupero dei benefici contributivi indebitamente concessi. La Corte territoriale oltre alle considerazioni chiaramente non pertinenti relative alle conseguenze della eventuale nullità del contratto di formazione e lavoro ha viceversa ritenuto che dalla espletata C. T. U. - ed anche alla stregua delle condivisibili osservazioni che in ordine ad essa sono state svolte dal c.t.p. della Texidea s.r.l. - si desume il sostanziale rispetto, da parte di quest'ultima società, dell'erogazione di retribuzioni parametrite al C.C.N.L. e comunque la lievità di episodiche inadempienze . La pronuncia si riferisce pertanto all'analisi della relazione del C.T.U., condotta anche alla luce della relazione del c.t. di parte Texidea. 2.4 - Risulta dalla relazione di C.T.U., riprodotta nel ricorso dell'INPS, nella parte che interessa, che nel periodo preso in considerazione vi sono state, con riguardo ai dipendenti indicati, alcune piccole devianze nell'erogazione della retribuzione in rapporto ai minimi retributivi di cui al C.C.N.L. c.d. leader, ma anche la mancata retribuzione dell'intero mese di novembre 1997, oltre a ritardi nel pagamento delle ferie e a grosse carenze nel rispetto degli i-stituti contrattuali dei permessi e delle ex festività. La Corte territoriale non spiega quali condivise considerazioni contenute nella relazione di parte Texidea l'abbiano convinta del fatto che alcune di tali irregolarità nel pagamento della retribuzione siano inconsistenti, altre debbano essere ridimensionate o altre ancora non debbano rientrare nella nozione di minimale contributivo i giudici non prendono infatti in considerazione, ma senza motivazione alcuna, le inadempienze segnalate dal C.T.U. relativamente alle ferie, ai permessi e alle ex festività , per cui residuerebbero semmai elementi di difformità talmente lievi da non incidere sulla scrupolosa osservanza dell'obbligo di pagamento della retribuzione negli importi previsti dall'articolo 1, primo comma del D.L. numero 338/1989. Difetta pertanto nella motivazione della sentenza impugnata la puntuale analisi delle ragioni per cui si è ritenuto, alla luce degli atti acquisiti in giudizio, il sostanziale rispetto degli obblighi da cui scaturisce il diritto agli sgravi contributivi, da intendere come quello sul quale incidono esclusivamente irregolarità di tipo formale o di minima, irrilevante offensività. Tale carenza incide su di uno snodo decisivo della motivazione, per cui il ricorso va accolto sotto tale profilo, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, ad altro giudice, che procederà ad una nuova valutazione degli atti al fine di accertare la violazione o non degli obblighi gravanti per legge, nella situazione data, sulla Texidea s.r.l., quale datrice di lavoro degli otto lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, di cui al verbale ispettivo del 23 maggio 2002. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Napoli.