Truffa ai danni dello Stato e frode fiscale: quale spazio per il concorso di reati?

Vi è specialità tra le fattispecie di frode fiscale e truffa ai danno dello Stato, in quanto qualsiasi condotta fraudolenta finalizzata all’evasione fiscale esaurisce il suo disvalore penale entro il quadro delineato dalla normativa speciale tributaria, lasciando però spazio al concorso di reati nel caso in cui dalla condotta criminosa derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale, quale l’ottenimento di pubbliche erogazioni.

Alle origini della vexata quaestio. Come noto, la questione del concorso tra frode fiscale e truffa aggravata ai danni della Stato è stata oggetto di un contrasto giurisprudenziale, poi risolto con la decisione a Sezione Unite del 28 ottobre 2010-19 gennaio 2011 numero 1235. Per lungo tempo, infatti, il tema del rapporto tra tali due reati aveva conosciuto prospettive interpretative difformi, con sentenze, da un lato, orientate ad affermare il concorso dei reati, legittimando così la contestazione cumulativa delle due fattispecie, e sentenze, dall’altro lato, indirizzate verso la tesi opposta del concorso di norme. Il contrasto interpretativo nasceva da un coacervo di pronunce originate da procedimenti cautelari aventi ad oggetto sequestri preventivi per equivalente finalizzati alla confisca, come, peraltro, il caso in esame. Nel dettaglio, la contestazione cumulativa, secondo lo schema del concorso formale di reati, degli articolo 2 e 8, D.lgs. numero 74/2000 e dell'articolo 640 c.p. in danno dello Stato, consentiva di applicare il sequestro preventivo per equivalente, tanto nei confronti delle persone sottoposte ad indagini in forza dell'articolo 640 c.p., quanto nei confronti degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ai sensi degli articolo 24 e 53, D.lgs. numero 231/2001. Esisteva infatti un disallineamento normativo che non consentiva di applicare la suddetta misura cautelare reale in presenza di mere contestazioni ex D.lgs. numero 74/2000 ora superato con la legge numero 244/2007 , nè le disposizioni in materia penale tributaria costituivano reato presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti. Soprattutto tale lacuna legislativa aveva alimentato l’orientamento interpretativo volto a sostenere la compatibilità tra le violazioni di frode fiscale e truffa ai danni dello Stato. La decisione a Sezioni Unite numero 1235/2010. Le Sezioni Unite della Suprema Corte investite della questione, individuato il principio di specialità quale canone ermeneutico “primo” per dirimere le questioni relative al concorso di norme, con la nota pronuncia numero 1235/2010 hanno esaminato i rapporti strutturali tra le fattispecie esaminate ed affermato il principio di specialità della frode fiscale rispetto alla truffa ai danni dello Stato. Secondo le Sezioni Unite sia la fattispecie di cui all’articolo 2 che quella di cui all’art 8, D.lgs. numero 74/2000 individuano l'artificio nella specifica condotta dell'utilizzare in contabilità – o, specularmente, con l'emettere – fatture od altri documenti per operazioni inesistenti. La specialità della frode fiscale nei confronti della truffa andrebbe individuata sul piano strutturale proprio in ciò gli artifici previsti dalla norma generale, contenuta nel codice penale, si specificano nelle norme penali tributarie, che appaiono contraddistinte da una specifica modalità decettiva incentrata essenzialmente sull'uso di documenti fiscalmente rilevanti rappresentativi di operazioni fittizie. Le Sezione Unite, come chiunque ricorderà, dopo aver affermato tale principio di diritto si erano spinte oltre, affermando un secondo principio ermeneutico di ben più ampia valenza, statuendo che «il sistema sanzionatorio in materia fiscale ha una spiccata specialità che lo caratterizza come un sistema chiuso e autosufficiente, all'interno del quale si esauriscono tutti i profili degli interventi repressivi, dettando tutte le sanzioni penali necessarie a reprimere condotte lesive o potenzialmente lesive dell'interesse erariale alla corretta percezione delle entrate fiscali». Il caso in esame Anche la vicenda che ci interessa riguarda un sequestro per equivalente, finalizzato alla confisca, in vicenda in cui il G.I.P., in prima battuta, ed il Tribunale del Riesame, in sede di impugnazione, avevano ritenuto la sussistenza in capo agli indagati del fumus commissi delicti dei reati di associazione per delinquere, frode fiscale e truffa ai danno dello Stato. Nel dettaglio il Tribunale del Riesame aveva respinto le doglianze di tutti i difensori degli indagati, che sostenevano – proprio richiamando la pronuncia a Sezioni Unite numero 1235/2010 – l’insussistenza del concorso di reati in quanto l’ipotesi di truffa aggravata sarebbe stata assorbita, in forza dell’affermato principio di specialità, dal delitto di frode fiscale, pure contestato agli indagati in relazione alle medesime condotte. Il Tribunale del Riesame, tuttavia, proprio richiamando la pronuncia a Sezioni Unite ed evidenziando come la stessa avesse adottato, quale elemento specializzante della frode fiscale rispetto ai generici artifici e raggiri della truffa ai danni dello Stato, la specifica condotta dell'utilizzare in contabilità – o, specularmente, dell'emettere – fatture od altri documenti per operazioni inesistenti, aveva rigettato la doglianza dei difensori atteso che, nel caso in esame, «gli artifici e raggiri . non si erano sostanziati esclusivamente nella emissione della false fatture, ma anche nella predisposizione di atti negoziali fittizi». e la pronuncia della Cassazione Specificamente investita della questione da parte dei difensori degli indagati, la Suprema Corte viene chiamata ad accertare la correttezza, in diritto, della statuizione operata, sul punto, dal Tribunale del Riesame. Interessante notare come il Giudice di legittimità si pronunci sul punto – evidentemente avvedendosi dell’importanza di una statuizione su tale aspetto – nonostante la irrilevanza, come la stessa chiarisce, della questione ai fini della legittimità e della permanenza del vincolo cautelare, che rimarrebbe comunque in essere laddove cadesse la contestazione di truffa aggravata ai danni dello Stato, essendo, per la vigente normativa, sufficiente la sussistenza della contestazione della mera ipotesi di frode fiscale. La Corte, proprio alla luce della sentenza Sezioni Unite numero 1235/2010, ricorda che la specialità fra le due fattispecie in esame deriva dal fatto che qualsiasi condotta fraudolenta diretta all’evasione fiscale esaurisce il suo disvalore penale entro il quadro normativo delineato dalla normativa penale tributaria di parte speciale, essendovi spazio per il concorso di reati solo nel caso in cui dalla condotta criminosa derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto alla evasione delle imposte, quale ad esempio l’ottenimento di pubbliche erogazioni. Il discrimen tra concorso apparente di norme e concorso di reati non è, dunque, da ravvisarsi – come erroneamente ha fatto il Tribunale del Riesame – nella tipologia di artifici e raggiri posti in essere dagli indagati, bensì nel tipo di profitto che, all’agente, la condotta criminosa apporta. Poiché, nel caso in esame, del perseguimento di un profitto ulteriore rispetto all’evasione fiscale non vi era traccia alcuna, ne consegue la insussistenza del concorso del reato di truffa alla Stato e frode fiscale, con conseguente annullamento della ordinanza impugnata in ordine alla configurabilità del delitto di cui all’articolo 640 c.p quale raccordo fra i due principi statuiti dalle Sezioni Unite. L’importanza della pronuncia pubblicata si sostanzia nell’aver fornito un raccordo fra le due principali statuizioni contenute nella pronuncia a Sezioni Unite numero 2135/2010, raccordo che, siccome non esplicitato nella suddetta pronuncia, aveva indotto in errore il Tribunale del Riesame di Padova. Se è pur vero che la specialità delle fattispecie penali tributarie si sostanzia nella particolarità degli artifici e raggiri previsti dalle fattispecie di cui agli articolo 2 e 8, D.lgs. numero 74/2000 fatture o altri documenti per operazioni inesistenti a fronte della generica previsione di cui all’articolo 640 c.p., il canone ermeneutico cui attenersi onde verificare se vi è concorso apparente di norme o concorso di reati non è individuabile in tale contenuto, quanto nel verificare se dalla condotta derivi per il soggetto agente un profitto ulteriore rispetto all’evasione fiscale, in quanto, con il secondo e più ampio principio di diritto, le Sezioni Unite hanno statuito che la normativa penale speciale tributaria costituisce un sistema chiuso, autonomo e perfetto, che esaurisce il novero della condotte di evasione fiscale penalmente rilevanti.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 15 gennaio - 7 marzo 2013, numero 10580 Presidente Squassoni – Relatore Graziosi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 26 luglio 2012 il Tribunale di Padova respingeva le richieste di riesame proposte da V.C. e V.M. - indagati per associazione a delinquere, truffa aggravata e reati fiscali - nonché da M.P. avverso decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal gip dello stesso Tribunale in data 11 giugno 2012. 2. Contro l'ordinanza sono stati presentati tre ricorsi. 2.1 Ha presentato ricorso il difensore di V.C. , articolandolo su quattro motivi. Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 322 ter c.p. e assenza di proporzionalità. Nell'ordinanza del 22 giugno 2012, relativa allo stesso procedimento, il Tribunale di Padova aveva riconosciuto la mancata valutazione da parte del gip del valore dei beni sequestrati. Poiché, in applicazione del principio in dubio pro reo, si deve allora ritenere che il valore sia eccessivo, il sequestro integrativo è illegittimo perché incrementa un sequestro già sproporzionato, che ha investito beni di valore superiore all'equivalente. Il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 322 ter, primo comma, c.p., per erroneo richiamo al necessario rapporto di proprietà dei beni sequestrati . Il Tribunale contraddittoriamente ha ritenuto oggetto del riesame soltanto i beni di proprietà dell'istante, pur considerando la disponibilità sufficiente a legittimarne il sequestro. Il terzo motivo, ex articolo 606, primo comma, lettera b , c.p.p., denuncia mancanza o apparenza di motivazione sulle eccezioni di cui alla memoria del 20 luglio 2012, relative alla esistenza dei requisiti di applicabilità della confisca per equivalente ex articolo 322 ter c.p. In particolare, la motivazione sarebbe carente sulle prove della disponibilità dei conti correnti intestati alle società che sarebbero coinvolte non vi sarebbe poi prova del fatto che il profitto derivi dal crimine alla persona fatta oggetto di sequestro sic , nulla rinvenendosi nelle intercettazioni e nelle s.i.t. e unico elemento indiziario essendo le dichiarazioni di tale A.M. . L'equivalente infatti può essere sequestrato solo se è accertato che il detentore dei beni abbia originariamente incamerato il profitto. Il quarto motivo denuncia violazione di legge penale per avere configurato l'ipotesi di truffa aggravata in danno dello Stato, reato che non può concorrere con quello di frode fiscale. Sussiste infatti tra i due reati un rapporto di specialità che comporta l'assorbimento del primo nel secondo, tenuto conto anche degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità. 3.2 Ha presentato ricorso il difensore di V.M. , sulla base di sette motivi. Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 416 c.p. e vizio motivazionale sul vincolo associativo tra gli indagati. Sarebbe improbabile il delitto di associazione a delinquere considerati gli esiti probatori e ai sensi dell'articolo 321 c.p.p., per l'adozione di un provvedimento cautelare è necessario il riscontro in concreto del presupposto fattuale, anche se questo non ascende al grado di gravi indizi di reità. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla L. 146/2006 e vizio motivazionale. La confisca deve riguardare i beni di cui il reo ha la disponibilità. Non è quindi possibile, come invece dispone il provvedimento impugnato, sequestrare somme eventualmente a ricevere , poiché in tal modo il sequestro protrarrebbe i suoi effetti ad libitum , laddove la cautela deve avere effetto in un momento preciso e determinato. Il terzo motivo denuncia vizio motivazionale in ordine alla mancata prova della provenienza del profitto, essendo il Tribunale incorso in contraddittorietà perché non è dato leggere nella motivazione alcun onere di allegazione in ordine alla riconducibilità del profitto direttamente ricavato dal reato all'indagato. Il quarto motivo denuncia ancora vizio motivazionale in ordine all'eccessivo valore dei beni sequestrati il Tribunale nega di poter valutare la congruità dei beni, ma aliunde la valuta disponendo la restituzione di due immobili a C V. , coindagato di M V. . Il sequestro deve essere comunque proporzionato alla successiva misura della confisca, per cui occorre verificare il valore dei beni sequestrati. Il quinto motivo denuncia vizio motivazionale quanto al mancato riconoscimento del rapporto di specialità tra il reato di cui agli articoli 2 e 8 d.lgs. 74/2000 e il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, deducendone l'inapplicabilità della confisca, perché quest'ultimo sarebbe stato assorbito dai reati fiscali. Il sesto motivo denuncia vizio motivazionale per mancato riconoscimento della non applicabilità dell'articolo 11 L. 146/2006 pur non essendo stato richiamato tale articolo nel provvedimento impugnato, il ricorrente ritiene di doverne contestare l'applicabilità, non derivando il profitto in via immediata dal reato transnazionale, nel caso di specie l'associazione a delinquere ex articolo 416 c.p Il settimo motivo denuncia vizio motivazionale in relazione alla omessa motivazione del provvedimento di sequestro preventivo integrativo , che non ha giustificazione ed è perciò affetto da nullità. 3.3 Ha presentato ricorso, infine, il difensore di M.P. , la quale agisce in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui due figli minori Ve.Mi. e G. , quali persone cui sono state sequestrate cose in forza del provvedimento impugnato. Il ricorso si fonda su due motivi. Il primo motivo denuncia motivazione assente o apparente sulla eccezione di cui alla memoria depositata il 20 luglio 2012, relativa alla applicabilità della confisca per equivalente ex articolo 322 ter c.p., argomentando che la sola delega ad operare sul conto corrente del coniuge non è sufficiente per giustificare la confisca delle somme ivi depositate e che la ricorrente, coniuge di V.C. , è stata ritenuta arbitrariamente intestataria fittizia del proprio conto corrente solo per l'esistenza della delega al marito. L'esiguità delle somme in oggetto esclude poi che queste derivino direttamente da attività criminosa. Ciò a maggior ragione vale per i figli minorenni dell'indagato, non essendo il rapporto di filiazione e la potestà genitoriale elementi sufficienti a sequestrare le somme depositate su due libretti di deposito, di importo tra l'altro assai limitato. Il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 322 ter c.p. per essere stato ritenuto applicabile nonostante l'assenza delle condizioni di legge anche questo motivo si fonda sulla contestazione della effettiva fittizietà delle intestazioni. Considerato in diritto 3. Il ricorso presentato dal difensore di V.C. è parzialmente fondato. Il primo motivo, partendo dal principio di proporzionalità tra il credito garantito e i beni assoggettati al vincolo cautelare, denuncia che in una precedente ordinanza del 22 giugno 2012 lo stesso Tribunale del riesame di Padova osservava che dagli atti non risultava elemento da cui dedurre che il gip, disponendo il sequestro, avesse considerato il problema del valore dei numerosissimi beni di cui disponeva il sequestro, e ne desumeva l'illegittimità del decreto nella parte relativa all'omessa valutazione del valore dei beni diversi dal denaro. In tal modo il Tribunale ha riconosciuto che il sequestro è stato disposto senza l'imprescindibile valutazione sul valore dei beni sequestrati. Da ciò il ricorrente evince che nel caso di sequestro per equivalente su beni su cui non sia stata operata una stima deve valere il principio per cui, nell'incertezza del dato estimatorio, si deve presumere in dubio pro reo i beni sottoposti a vincolo siano sproporzionati per eccesso rispetto al credito garantito, come correttamente motivò il Tribunale della prima ordinanza . Ne consegue l'illegittimità del provvedimento integrativo in questa sede impugnato perché incrementante un sequestro già riconosciuto eccessivo. L'argomentazione del ricorrente, pur abilmente esposta, a ben guardare deforma il contenuto dell'ordinanza richiamata del 22 giugno 2012. In essa infatti il Tribunale non aveva affatto presunto che i beni sottoposti al vincolo fossero di valore eccessivo rispetto al credito da garantire, bensì aveva dato atto che mancavano elementi per identificarne il valore. Il principio in dubio pro reo, poi, come evidenzia lo stesso brocardo, attiene a situazioni di esiti dubbi, e non di assenza assoluta di accertamento. Da ciò deriva, evidentemente, che l'ordinanza del 22 giugno 2012, sotto questo aspetto, non inficia la legittimità dell'ordinanza in questa sede impugnata, non contenendo alcuna valutazione di eccessività, neppure accertata per presunzione, del valore dei beni oggetto del sequestro rispetto al quale quello ora in esame - tramite appunto l'ordinanza del 25 luglio 2012 - costituisce sequestro integrativo. Il secondo motivo censura l'ordinanza per violazione dell'articolo 322 ter, primo comma, c.p., in sostanza perché la disponibilità dei beni da parte dell'indagato vi è ritenuta rilevante soltanto per assoggettarli al sequestro, ma non per la tutela rispetto al sequestro. Invero, l'ordinanza, seppure attraverso un percorso motivazionale non privo di ambiguità, ribadisce una sua precedente posizione nel senso che il riesame deve avere ad oggetto esclusivamente i beni di proprietà dei ricorrenti , pur riconoscendo che la disponibilità in capo all'indagato di beni intestati ad altri nel caso, la moglie e i figli è sufficiente a sostenere il sequestro. Si tratta di una posizione chiaramente contraddittoria, che non corrisponde al dettato normativo di cui il ricorrente denuncia la violazione. Il motivo infatti è fondato, perché il concetto di disponibilità evincibile dal primo comma dell'articolo 322 ter c.p. esprime un potere di fatto sul bene che può sussistere prescindendo dalla titolarità della sua proprietà, cioè da un potere di diritto, in accordo con i principi generali che scindono la titolarità del diritto dal suo contenuto, riconoscendo che di quest'ultimo può fruire un soggetto diverso dal titolare del diritto tipico specimen è la dicotomia proprietà-possesso . Si è dunque riconosciuto che la disponibilità può coesistere con la titolarità in capo ad altri del diritto avente ad oggetto il bene da ultimo Cass. sez. II, 26 ottobre 2011 numero 41051, che condivisibilmente afferma che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può investire non soltanto beni intestati solo apparentemente ad un soggetto interposto cosiddetta interposizione fittizia , ma pure beni effettivamente intestati al soggetto interposto, avvinto all'interponente da un rapporto fiduciario, che gliene garantisce la disponibilità e che comunque la disponibilità prescinde come potere di fatto dalla facies formale dei diritti sui beni cfr. da ultimo Cass. sez. III, 19 ottobre 2011 numero 45353, a proposito del denaro depositato su conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato, denaro comunque sequestrabile in funzione della confisca per equivalente perché riconducibile ai beni nella disponibilità dell'indagato, non ostandovi limitazioni provenienti da vincoli o presunzioni operanti, a livello formale - civilistico, nel rapporto di solidarietà tra creditori e debitori articolo 1289 c.c. o nel rapporto tra banca e depositante articolo 1834 c.c. . Se, dunque, la disponibilità espone al sequestro, correlativamente il rilievo giuridico attribuito al potere di fatto qualificato come disponibilità giustifica logicamente la legittimazione a tutelarlo tramite l'impugnazione del decreto di sequestro. Il motivo è pertanto fondato, e comporta l'annullamento in parte qua dell'ordinanza con conseguente rinvio. Il terzo motivo, pur se rubricato ex articolo 606, primo comma, lettera b , c.p.p., presenta un contenuto del tutto fattuale, riguardante l'esito probatorio quanto alla disponibilità dei conti correnti intestati alle società che sarebbero coinvolte e quanto all'incasso del profitto derivante dal crimine da parte dell'indagato. In sede di ricorso per cassazione ex articolo 325, primo comma, c.p.p. non è ammissibile la presentazione di profili fattuali neppure indirettamente attraverso la fattispecie di cui all'articolo 606, primo comma, lettera e , c.p.p Il motivo è pertanto affetto da evidente inammissibilità. Il quarto motivo denuncia violazione di legge penale per avere configurato l'ipotesi di truffa aggravata in danno dello Stato, reato che sarebbe invece, in forza del principio di specialità, assorbito da quello di frode fiscale. La questione è stata affrontata dall'ordinanza in modo esplicito, negandosi l'assorbimento che era stato già prospettato dalla difesa di V. perché sussiste, invero, quel quid pluris richiesto dalla Suprema Corte di Cassazione perché possa ravvisarsi il concorso di reati in quanto gli artifici e raggiri contestati in rubrica non si sono sostanziati esclusivamente nella emissione delle false fatture ma anche nella predisposizione di atti negoziali fittizi . Premesso che, in sintesi, la condotta criminosa contestata al V. consiste nell'organizzazione di un'associazione a delinquere il cui reato-fine sarebbero la truffa aggravata e reati fiscali rappresentati da operazioni fittizie poste in essere per evadere l'Iva su auto acquistate in Germania e importate attraverso soggetti fittiziamente interposti, per concludere la sequenza con la vendita a prezzi inferiori a quelli di mercato in forza del vantaggio economico arrecato dall'evasione dell'imposta, va rilevato che a dirimere la tematica del rapporto tra la frode fiscale di cui agli articoli 2 e 8 d.lgs. 74/2000 da un lato e la truffa aggravata ai danni dello Stato ex articolo 640, comma secondo, numero 1, c.p. dall'altro, come richiamano sia l'ordinanza sia il ricorso, sono state le Sezioni Unite con un recente arresto sentenza 28 ottobre 2010-19 gennaio 2011 numero 1235 che riconosce la specialità tra le suddette fattispecie dal momento che qualsiasi condotta fraudolenta diretta all'evasione fiscale esaurisce il suo disvalore penale entro il quadro delineato dalla normativa speciale tributaria, lasciando spazio però al concorso dei reati nel caso in cui dalla condotta criminosa derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni. Il quid pluris, dunque, consiste in un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione delle imposte e dal capo di imputazione capo 2, contestato a V.C. , V.M. , Ar.Sa. questo non risulta, non essendo d'altronde rilevante quanto osserva l'ordinanza impugnata riguardo al contenuto degli artifizi e dei raggiri non solo emissione di false fatture ma anche predisposizione di negozi fittizi , perché il discrimen non è individuabile in tale contenuto, bensì nel tipo di profitto che all'agente la condotta criminosa apporta. Tanto considerato, occorre peraltro rilevare che la non configurabilità di concorso tra i reati di truffa aggravata e di frode fiscale che si è riscontrata nella presente fattispecie per assorbimento del primo nel reato speciale non incide affatto sulla legittimità della cautela reale che è stata disposta, dal momento che questa è sorretta dalla contestazione della frode fiscale, e non viene quindi a riscontrarsi un reale interesse del ricorrente a far valere in questa sedei l'erronea conformazione della imputazione posta a suo carico. Unicamente per correttezza, se non ad abundantiam, quindi, si è data risposta alla doglianza che costituisce il presente motivo di ricorso e parimenti solo per correttezza l'accertamento della fondatezza di tale motivo verrà inserito nel dispositivo. 4. Deve ora esaminarsi il ricorso presentato dal difensore di V.M. . Il primo motivo, che contesta l'esistenza del delitto di associazione a delinquere considerati gli esiti probatori, in sostanza prospetta una questione fattuale pur avendo tentato di qualificarla come violazione dell'articolo 416 c.p. si tratta invero di un'analisi delle risultanze finora acquisite per proporre una versione alternativa della loro lettura rispetto a quella adottata dal giudice di merito. Il motivo incorre pertanto in evidente inammissibilità. Il secondo motivo denuncia violazione di legge sotto il profilo della qualità di beni futuri delle somme che, essendo stato assoggettato al sequestro quanto depositato sul conto corrente, saranno in futuro versate sul conto, non potendosi in tal modo determinare il momento di effetto del sequestro. L'argomento è suggestivo ma privo di consistenza è indiscussa la sequestrabilità delle giacenze su conto corrente da ultimo Cass. sez. Ili, 19 ottobre 2011 numero 45353, citata , che verranno assoggettate al vincolo non come beni futuri, bensì nel momento in cui vengono depositate sul conto, deposito che rileva quindi non come eventualità, bensì solo come un concreto evento attuale. Fino a che il conto corrente è assoggettato al sequestro come contenitore di beni nella disponibilità dell'indagato è agevolmente determinabile l'efficacia del sequestro dal punto di vista temporale. Il terzo motivo denuncia, ex articolo 606, primo comma, lettera e , c.p.p., mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione risultante dagli atti di causa. Ai sensi dell'articolo 325, primo comma, c.p.p. in questa sede un siffatto motivo è inammissibile e per di più la sua sostanza è fattuale, poiché censura che non è dato leggere nell'impugnato provvedimento .alcun onere di allegazione in ordine alla riconducibilità del profitto direttamente ricavato dal reato all'indagato, anche sotto questo profilo ponendosi su un piano di inammissibilità. Il quarto motivo a sua volta è proposto ex articolo 606, primo comma, lettera e , c.p.p., per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione risultante dagli atti di causa, incorrendo quindi anch'esso nella preclusione dettata dall'articolo 325, primo comma, c.p.p Il quinto motivo è anch'esso qualificato come vizio motivazionale, ma il suo contenuto è riconducibile, in effetti, alla violazione di legge, essendo censurata la mancata applicazione del principio di specialità nel rapporto tra frode fiscale da un lato e truffa aggravata dall'altro. Al riguardo, possono richiamarsi le considerazioni svolte in ordine al quarto motivo del ricorso presentato dalla difesa di V.C. , incluse quelle relative alla non incidenza dell'assorbimento della truffa aggravata nella frode fiscale sulla legittimità della cautela, che può fondarsi proprio sulla frode fiscale contestata. Il sesto motivo, a sua volta erroneamente qualificato come vizio motivazionale, attiene invece al mancato riconoscimento della non applicabilità, nel caso di specie, dell'articolo 11 L. 146/2006 . Il motivo è proposto in manifesta carenza di interesse, dal momento che, come riconosce lo stesso ricorrente, nel provvedimento impugnato vi è assenza di un tale richiamo normativo . E di nuovo va ricordato che il sequestro si fonda sulla frode fiscale, non sul reato transnazionale dell'associazione a delinquere. Il settimo motivo è qualificato come ex articolo 606, primo comma, lettera e , c.p.p., e lamenta una pretesa mancanza di giustificazione del sequestro. È inammissibile sia ex articolo 325, primo comma, c.p.p., sia in conseguenza della sua generica formulazione. 5. Vi è infine il ricorso del difensore di M.P. , in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori. I due motivi che lo costituiscono possono essere accorpati, in quanto entrambi si incentrano, come violazione di legge, sulla mancanza di fittizietà nella intestazione dei propri beni soggetti a sequestro perché ritenuti nella disponibilità del marito e padre V.C. . Secondo il ricorrente, non sussistono precisi elementi fattuali che depongano in modo univoco a favore della natura fittizia dell'intestazione del conto della moglie, e ciò vale a maggior ragione per i figli. Il Tribunale al riguardo sarebbe incorso in motivazione mancante o apparente. Va premesso che non rientra nell'ambito della cognizione di legittimità valutare se dagli atti emergano come sussistenti o meno precisi elementi fattuali a favore della fittizietà, trattandosi evidentemente di valutazione riservata al giudice di merito. Sotto questo profilo, la doglianza è inammissibile. Quanto poi alla carenza assoluta della motivazione, anche nella species di motivazione apparente che è riconducibile alla violazione di legge e pertanto non incorre nella preclusione dell'articolo 325, primo comma, c.p.p. S.U. 28 gennaio 2004 n, 5876 da ultimo conformi Cass. sez. I, 31 gennaio 2012 numero 6821, Cass. sez. V, 25 giugno 2010 numero 35532 e Cass. sez. VI, 21 gennaio 2009 numero 7472 , la doglianza non è fondata, sussistendo nell'ordinanza una motivazione pagina 5 la quale è stringata e, ovviamente, ha un contenuto che potrebbe anche essere non condiviso, ma non può qualificarsi motivazione apparente, in quanto non si limita a espressioni totalmente generiche o riproducenti il testo della norma, né assume forme di incomprensibilità logica da ultimo Cass. sez. I, 31 gennaio 2012 numero 6821 ritiene il Tribunale, in sostanza, che la fittizietà non derivi solo dalla delega, ma anche dal vincolo coniugale e parentale, e afferma quindi la sufficienza di tali elementi per provare la disponibilità. In conclusione, l'ordinanza deve essere annullata, limitatamente alla configurabilità del delitto di truffa aggravata e alla mancata pronuncia sui beni in disponibilità dei ricorrenti V.M. e V.C. , con conseguente rinvio al Tribunale di Padova per nuovo esame al riguardo, dovendosi rigettare ogni altra impugnazione. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Padova limitatamente alla configurabilità del delitto previsto dall'articolo 640 c.p. ed alla mancata pronuncia sui beni nella disponibilità dei ricorrenti V.M. e V.C. rigetta nel resto.