Atteso che il riferimento alle modalità di cui alla l. numero 890/1982 va inteso quale mera previsione di un ulteriore strumento di notificazione di cui i soggetti al riguardo abilitati e pertanto anche quello gestore del servizio privato possono avvalersi, decisivo rilievo assume la circostanza che il provvedimento di ordinanza-ingiunzione emanato dall’autorità amministrativa competente secondo le previsioni della l. numero 689/1981 ha natura di atto amministrativo e non già giudiziario, e non concerne violazioni al codice della strada, risultando pertanto legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata.
La fattispecie. La sentenza in commento, numero 8416/19, depositata il 26 marzo, trae origine dall’impugnazione promossa avverso una decisione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che aveva accolto l’eccezione di inesistenza della notifica di un atto nella fattispecie, una sanzione amministrativa relativa all’utilizzo per fini irrigui di acque di un fondo di proprietà di terzi che era stata eseguite mediante il servizio di posta privata. Non solo Poste Italiane. Accogliendo il ricorso, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito l’erroneità della decisione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella misura in cui era stato ritenuto che i servizi di notificazione degli atti giudiziari di cui alla l. numero 890/1982 dovessero essere affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, escludendo che le notifiche potessero essere affidate al gestore privato del servizio di posta. Infatti, secondo i Giudici, il d.lgs. numero 261/1999, di recepimento della Direttiva 97/67/CE emanata con il preciso scopo di dettare regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. E il servizio postale universale è espletato, all’esito della trasformazione in società per azioni dell’Ente Poste, dalla società Poste Italiane S.p.A Successivamente, l’articolo 1, comma 57, lett. b , l. numero 124/2017 ha espressamente abrogato l’articolo 4 del d.lgs. numero 261/1999, con soppressione pertanto dell'attribuzione in esclusiva a Poste Italiane S.p.A. quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della l. numero 890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell'articolo 201 del d.lgs. numero 285/1992. Pertanto, atteso che secondo gli Ermellini, diversamente da quanto affermato dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il riferimento alle modalità di cui alla L. numero 890/1982 va inteso quale mera previsione di un ulteriore strumento di notificazione di cui i soggetti abilitati e pertanto anche quello gestore del servizio privato possono avvalersi, decisivo rilievo assume la circostanza che il provvedimento di ordinanza-ingiunzione emanato dall’autorità amministrativa competente secondo le previsioni della l. numero 689/1981 ha natura di atto amministrativo e non già giudiziario, e non concerne violazioni al Codice della strada, risultando pertanto legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 3 luglio 2018 – 26 marzo 2019, numero 8416 Presidente Schirò Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 27/6/2016 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha respinto il gravame interposto dall’Assessorato alle infrastrutture e mobilità della Regione Sicilia in relazione alla pronunzia Trap Palermo 15/6/2015, di accoglimento dell’impugnazione proposta dal Condominio omissis del processo verbale di contestazione del 28 maggio 2014 numero 94390 con il quale gli era stata contestata la violazione dell’articolo 17 del t.u. 11 dicembre 1933, numero 1775, per aver utilizzato a fini irrigui le acque di un fondo di proprietà di terzi, e gli era stata contestualmente ordinata la cessazione della condotta illecita, con obbligo di pagamento della relativa sanzione amministrativa e dei canoni non corrisposti . Accoglimento fondato sulla ravvisata inesistenza della notifica del suindicato p.v., in quanto effettuata a mezzo di servizio di posta privata . Avverso la suindicata pronunzia del Tsap l’Assessorato alle infrastrutture e mobilità della Regione Sicilia propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria. L’intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con unico motivo il ricorrente denunzia violazione del D.Lgs. numero 261 del 1999, articolo 4, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3. Si duole essersi dal Tsap erroneamente affermato che la notifica del provvedimento amministrativo dovesse necessariamente essere eseguita per il tramite del servizio universale in ragione della ritenuta prevalenza della disposizione di cui alla L. numero 689 del 1981, articolo 18, comma 6, come modificata dalla L. 3 agosto 1999, numero 265, entrata in vigore successivamente al D.Lgs. numero 261 del 1999 , laddove quest’ultimo è stato invero modificato in parte qua da legge ancora successiva il D.Lgs. numero 58 del 2011 . Lamenta che il provvedimento amministrativo de quo è stato notificato in data 5 giugno 2014 , allorquando la regula iuris ratione temporis applicabile era quella di cui al D.Lgs. numero 261 del 1999, articolo 4, come modificato dal D.Lgs. numero 58 del 2011 , a tale stregua invero successiva e non precedente alla disposizione di cui alla L. numero 689 del 1981, articolo 18, comma 6, come modificata dalla L. 3 agosto 1999, numero 265 . Si duole non essersi considerato come, pur essendo vero che la previsione di cui al D.Lgs. numero 261 del 1999, articolo 4 richiama la notificazione a mezzo posta ex L. numero 890 del 1982 , tale rinvio sia comunque limitato esclusivamente agli atti giudiziari e non anche ad altri atti che siano notificati a mezzo posta . Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. La vicenda attiene a notificazione, effettuata il 5/6/2014, di processo verbale del 28 maggio 2014 emesso dall’odierno ricorrente Assessorato alle infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana, con il quale è stata all’odierno intimato Condominio contestata la violazione dell’articolo 17 T.U. numero 1775 del 1933 per avere utilizzato a fini irrigui acqua di fondo di proprietà di terzi, con contestuale ordine di cessazione della condotta illecita e di pagamento dell’irrogata relativa sanzione amministrativa, oltre ai canoni di utenza non corrisposti per il periodo dal 1976 al 2014. Nell’impugnata sentenza si è dato atto che nella versione attuale, applicabile nella fattispecie ratione temporis, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale cioè, nella specie, alla s.p.a. Poste italiane i servizi di notificazione in materia di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, numero 890, e successive modifiche, e i servizi relativi alle notifiche a mezzo posta in materia di sanzioni amministrative connesse alle violazioni del codice della strada D.Lgs. 30 aprile 1992, numero 285, articolo 201 . Si è quindi escluso che la notificazione del p.v. di contestazione della violazione e irrogazione della sanzione ex articolo 17 T.U. numero 1775 del 1933 in argomento, ancorché non rientrante tra quelle previste per le violazioni del codice della strada , possa essere effettuata da gestore privato del servizio di posta, trovando comunque applicazione la disposizione speciale di cui alla L. 24 novembre 1981, numero 689, articolo 18, comma 6, in base alla quale la notifica dell’ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall’ufficio con le modalità di cui alla L. numero 890 del 1992, cioè col sistema delle notifiche a mezzo posta , giacché tale disposizione “è stata inserita nel corpo dell’articolo 18 cit. dalla L. 3 agosto 1999, numero 265, articolo 10, comma 6, entrata in vigore successivamente al D.Lgs. numero 261 del 1999 nella sua versione originaria e, come tale, doveva senza dubbio essere applicata in relazione alla notifica dell’ordinanza-ingiunzione per cui è causa . Orbene, siffatto assunto è erroneo. Il D.Lgs. numero 261 del 1999, di recepimento della Direttiva 97/67/CE emanata con il preciso scopo di dettare regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio , ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie . Il servizio postale universale è espletato, all’esito della trasformazione in società per azioni dell’Ente Poste, dalla società Poste Italiane s.p.a. v. Cass., Sez. Unumero , 29/5/2017, numero 13452, ove si pone in rilievo come, nonostante la trasformazione, permanga tuttora in capo all’agente postale l’esercizio di poteri certificativi propriamente inerenti a un pubblico servizio, a ragione della connotazione pubblicistica della disciplina normativa che continua a disciplinarlo e del perseguimento di connesse finalità pubbliche . Alla L. numero 689 del 1981, articolo 18 è stato dalla L. numero 265 del 1999, articolo 10 inserito il comma 6, ove si stabilisce che La notificazione dell’ordinanza ingiunzione può essere eseguita dall’ufficio che adotta l’atto, secondo le modalità di cui alla L. 20 novembre 1982, numero 890 . Alla suindicata Direttiva del 1997 è seguita la Direttiva 2008/6/CE, recepita con D.Lgs. numero 58 del 2011, che ha modificato il D.Lgs. numero 261 del 1999, articolo 4 stabilendo che Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale a i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, numero 890, e successive modificazioni b i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, numero 285, articolo 201 cfr. Cass., 19/12/2014, numero 27021 . La L. numero 124 del 2017, articolo 1, comma 57 lett. b , ha quindi espressamente abrogato il D.Lgs. numero 261 del 1999, articolo 4, con soppressione pertanto dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane s.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. numero 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. numero 285 del 1992, articolo 201 v. Cass., 11/10/2017, numero 23887, e, conformemente, da ultimo, Cass., 7/9/2018, numero 21884 . Detta abrogazione opera, peraltro, come dalla suindicata norma espressamente indicato, con decorrenza dal 10/9/2017, sicché non assume nella specie rilievo, essendo stato -come detto l’impugnato atto de quo notificato in data 5 giugno 2014. A tale stregua, con riferimento alla disciplina ratione temporis nella specie applicabile va osservato che la riserva della notifica a mezzo posta all’Ente Poste poi società Poste Italiane s.p.a. , pur se posteriore L. numero 265 del 1999, articolo 10, comma 6, che ha modificato la L. numero 689 del 1981, articolo 18 al D.Lgs. numero 261 del 1999 di liberalizzazione nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui al D.Lgs. numero 261 del 1999, articolo 4, come modificato dal D.Lgs. numero 58 del 2011, vigente alla data di notifica del verbale di contestazione di cui trattasi. Atteso che, diversamente da quanto affermato dal TSAP nell’impugnata sentenza, il riferimento alle modalità di cui alla L. 20 novembre 1982, numero 890 va invero inteso quale mera previsione di un ulteriore strumento di notificazione di cui i soggetti al riguardo abilitati e pertanto anche quello gestore del servizio privato possono avvalersi, decisivo rilievo assume la circostanza che il provvedimento di ordinanza-ingiunzione emanato dall’autorità amministrativa competente secondo le previsioni della L. numero 689 del 1981 ha natura di atto amministrativo cfr. Cass., 20/9/2006, numero 20401 Cass., 1/6/1993, numero 6088 , e non già giudiziario, e non concerne violazioni al Codice della strada, risultando pertanto legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata. Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione alla censura accolta. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa in relazione alla censura accolta l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al TSAP, in diversa composizione.