L’atto dell’Ufficiale Giudiziario, nel caso di specie l’avviso di prosecuzione di operazioni di pignoramento mobiliare, non può essere contestato nelle forme dell’ordinaria azione di cognizione o dell’opposizione esecutiva, poiché tale atto, essendo assoggettato al controllo del Giudice dell’esecuzione, potrà essere impugnato ex articolo 617 c.p.c. Forma dell’opposizione solo dopo che il Giudice si sia pronunciato sull’istanza dell’interessato.
Così la Corte di Cassazione con sentenza numero 5175/18, depositata il 6 marzo. Il caso. Il difensore del destinatario di un precetto di pagamento, fondato sulla sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Brescia, proponeva azione innanzi al Tribunale di Bergamo, domandando l’accertamento negativo o l’opposizione esecutiva, avverso l’atto dell’Ufficiale Giudiziario dell’UNEP. Con tale atto, infatti, era stata data notizia sia della pendenza, anche a carico del difensore, di una procedura esecutiva mobiliare sia del fato che, in assenza di comunicazioni, «si sarebbe proceduto all’apertura forzata per procedere al chiesto pignoramento». Avverso il rigetto della domanda, qualificata dal Giudice quale opposizione ex articolo 617 e 618 c.p.c., il legale ricorre per cassazione. Gli atti dell’Ufficiale Giudiziario. Il Supremo Collegio sottolinea che la ricorrente sia insorta domandando un’azione di accertamento negativo o di opposizione esecutiva avverso un atto compiuto da un ausiliario del Giudice dell’esecuzione, ovvero un Ufficiale Giudiziario. Tale atto consisteva nel preavviso di un successivo accesso forzoso in adempimento di una richiesta di pignoramento mobiliare. Ciò premesso, la Suprema Corte evidenzia che secondo un orientamento consolidato è stato «escluso in radice una autonoma impugnabilità, con l’azione ordinaria di cognizione, degli atti compiuti da qualunque ausiliario del Giudice e, tra questi, di quelli dell’Ufficiale Giudiziario». Difatti, gli atti in questione «vanno, invero, sottoposti esclusivamente al controllo del Giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 60 c.p.c. e solo dopo che il Giudice stesso si sia pronunciato sull’istanza dell’interessato sarà possibile impugnare il suo provvedimento con le modalità di cui all’articolo 617 c.p.c.». Pertanto, la Suprema Corte rileva che, indipendentemente dalla qualificazione dell’azione effettuata dal Giudice, «l’azione di cognizione, anziché il reclamo al Giudice dell’esecuzione, non potesse essere in alcun modo o caso intrapresa ciò che impone di cassare senza rinvio la sentenza che la ha definita». Il principio relativo agli atti dell’Ufficiale Giudiziario. Dunque, nel cassare senza rinvio la sentenza, i Giudici di legittimità fissano il seguente principio di diritto. «Poiché il processo esecutivo è articolato su di un sistema chiuso di rimedi e non è consentita azione in forme diverse dalle opposizioni esecutive o dalle iniziative cognitive specificamente previste da detto sistema processuale, non è ammessa la contestazione di un atto dell’Ufficiale Giudiziario nella specie avviso di prosecuzione di operazioni di pignoramento mobiliare rivolto anche a chi non era debitrice esecutata nelle forme di un’ordinaria azione di cognizione o di un’opposizione esecutiva, essendo anche tale atto assoggettato esclusivamente al controllo del Giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 60 c.p.c. o nelle eventualmente diverse forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato, sicché solo dopo che il Giudice stesso si sia pronunciato sull’istanza dell’interessato è possibile impugnare il suo provvedimento con le modalità di cui all’articolo 617 c.p.c.».
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 19 dicembre 2017 – 6 marzo 2018, numero 5175 Presidente Vivaldi – Relatore De Stefano Fatti di causa 1. L’avv. K.M. , consorte e già procuratrice dell’avv. D.D.M. , cui T.L. aveva intimato in data 08/03/2013 precetto di pagamento fondato sulla sentenza numero 1145/12 della Corte di appello di Brescia, insorse - prospettando la sua azione quale domanda di accertamento negativo o, in alternativa e rimettendone la qualificazione all’adito giudice, opposizione esecutiva - dinanzi al Tribunale di Bergamo avverso l’atto del 28/06/2014 numero 6897 cronumero dell’Ufficiale giudiziario dell’Ufficio unico notifiche esecuzioni e protesti UNEP presso quell’ufficio, con cui, data anche a lei notizia della pendenza di una procedura esecutiva mobiliare, le si era dato avviso che, in mancanza di comunicazioni, si sarebbe proceduto all’apertura forzata per procedere al chiesto pignoramento. 2. Contestata dall’opposto T. in rito e nel merito l’avversa domanda, questa, qualificata dal giudice come opposizione ex articolo 617 e 618 cpc , fu rigettata - con condanna dell’opponente K. alle spese di lite - in base all’attribuzione ad una svista o distrazione dell’Ufficiale giudiziario della menzione nell’atto oggetto di causa pure dell’avv. K.M. , oltre che dell’effettivo esecutato avv. D.D.M. , espressamente qualificato come il solo contro cui era stata richiesta l’esecuzione dal procedente e poteva quindi dirsi pendente una procedura esecutiva. 3. Per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 13/10/2015 col numero 2278, la K. ricorre oggi, con atto spedito per la notifica il 12/04/2016 ed articolato su nove motivi resiste con controricorso il T. e, per la pubblica udienza del 19/12/2017, ciascuna delle parti deposita memoria ai sensi dell’articolo 378 cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. La ricorrente si duole - col primo motivo a pag. 10 del ricorso , di violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360 numero 4 c.p.c. - col secondo motivo a pag. 13 del ricorso , di violazione dell’articolo 111 Cost. e degli articolo 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’articolo 360 numero 4 c.p.c. A e B - col terzo motivo a pag. 18 del ricorso , di violazione dell’articolo 116 c.p.c. e dell’articolo 2700 c.c. in relazione all’articolo 360 numero 4 c.p.c. - col quarto motivo a pag. 21 del ricorso , di violazione dell’articolo 111 Cost. e degli articolo 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’articolo 360 numero 4 c.p.c. A nonché omissione dell’esame del fatto attestato dall’U.G., ricorribile ai sensi dell’articolo 360 numero 5 c.p.c. e violazione dell’articolo 2700 c.c. in relazione all’articolo 360 numero 4 c.p.c. B e finire violazione degli articolo 116 c.p.c. e 2733 c.c. in relazione all’articolo 360 numero 4 C - col quinto motivo a pag. 26 del ricorso , di violazione dell’articolo 111 Cost. e degli articolo 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’articolo 360 numero 4 c.p.c. A nonché dell’articolo 2700 c.c. in relazione all’articolo 360 numero 4 c.p.c. B - col sesto motivo a pag. 30 del ricorso , di violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360 numero 4 c.p.c. A e degli articolo 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’articolo 360 numero 4 c.p.c. B - col settimo motivo a pag. 35 del ricorso , di violazione dell’articolo 111 Cost. e degli articolo 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’articolo 360 numero 4 c.p.c. A ed omissione dell’esame del fatto attestato dall’U.G., ricorribile ai sensi dell’articolo 360 numero 5 c.p.c. B - con l’ottavo motivo a pag. 39 del ricorso , di violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360 numero 4 c.p.c. - col nono motivo a pag. 41 del ricorso , di violazione dell’articolo 91 c.p.c. in relazione all’articolo 360 numero 4 c.p.c. . 2. Ritiene il Collegio superflua l’illustrazione dei singoli motivi, come pure delle articolate repliche ad essi mosse dal controricorrente e delle ulteriori argomentazioni sviluppate nelle rispettive memorie, perché la peculiarità della vicenda impone di rilevare senza altro indugio che la domanda non poteva essere proposta. 3. Ed invero la K. è insorta, prospettando l’azione alternativamente come di accertamento negativo o di opposizione esecutiva e lasciando al giudice la relativa qualificazione, avverso un atto compiuto da un ausiliario del giudice dell’esecuzione, quale l’Ufficiale giudiziario, consistente nel preavviso - rivolto anche ad essa K. - di un successivo accesso forzoso in adempimento di una richiesta di pignoramento mobiliare, la quale però si è rivelata essere stata dal creditore procedente formulata nei confronti del solo D.D.M. . 4. Ora, la giurisprudenza di questa Corte, fin da prima della proposizione della domanda definita con la qui gravata sentenza e con principio ribadito costantemente anche in tempi successivi, ha escluso in radice una autonoma impugnabilità, con azione ordinaria di cognizione, degli atti compiuti da qualunque ausiliario del giudice e, tra questi, di quelli dell’Ufficiale giudiziario. 5. Tali atti vanno, invero, sottoposti esclusivamente al controllo del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 60 cod. proc. civ. - o nelle eventualmente diverse, come nel caso dell’articolo 591-ter cod. proc. civ. Cass. ord. 20/01/2011, numero 1335 , forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato - e solo dopo che il giudice stesso si sia pronunciato sull’istanza dell’interessato sarà possibile impugnare il suo provvedimento con le modalità di cui all’articolo 617 cod. proc. civ. sul principio generale Cass. 21/03/2008, numero 7674 in precedenza, v. già Cass. 12/03/1992, numero 3030 successivamente Cass. 30/09/2015, numero 19573 Cass. ord. 12/12/2016, numero 25317 . 6. Di conseguenza, poiché il processo esecutivo comporta un sistema chiuso di rimedi e non è ammessa quindi azione in forme diverse dalle opposizioni esecutive o dalle altre iniziative specificamente previste da detto sistema processuale tra le ultime Cass. 20/03/2014, numero 6521 Cass. 02/04/2014, numero 7708 Cass. 31/10/2014, numero 23182 Cass. 29/05/2015, numero 11172 Cass. ord. 14/06/2016, numero 12242 , non può che rilevarsi come, qualunque ne fosse stata la qualificazione prospettata o rimessa al giudice, l’azione di cognizione, anziché il reclamo al giudice dell’esecuzione, non potesse essere in alcun modo o caso intrapresa ciò che impone di cassare senza rinvio la sentenza che la ha definita. 7. Né a conclusione più favorevole per l’odierna ricorrente potrebbe oggi giungersi ove si potesse, per un solo momento e pensando di poter superare la chiara ed univoca qualificazione da lei stessa data alla sua iniziativa giudiziale come azione di cognizione e lo sviluppo processuale ad essa seguito e ripresa dal giudice nella qui gravata sentenza di definizione quale opposizione agli atti esecutivi, riqualificarla come reclamo al giudice, con conseguente riqualificazione del provvedimento, pure univocamente reso come sentenza su quella domanda, quale ordinanza ai sensi dell’articolo 60 cod. proc. civ., perché allora essa avrebbe potuto costituire oggetto di un’opposizione ai sensi dell’articolo 617 cod. proc. civ. e giammai di ricorso per cassazione. 8. Deve trovare applicazione alla fattispecie il seguente principio di diritto poiché il processo esecutivo è articolato su di un sistema chiuso di rimedi e non è consentita azione in forme diverse dalle opposizioni esecutive o dalle altre iniziative cognitive specificamente previste da detto sistema processuale, non è ammessa la contestazione di un atto dell’Ufficiale giudiziario nella specie avviso di prosecuzione di operazioni di pignoramento mobiliare rivolto anche a chi non era debitrice esecutata nelle forme di un’ordinaria azione di cognizione o di un’opposizione esecutiva, essendo anche tale atto assoggettato esclusivamente al controllo del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 60 cod. proc. civ. o nelle eventualmente diverse forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato sicché solo dopo che il giudice stesso si sia pronunciato sull’istanza dell’interessato è possibile impugnare il suo provvedimento con le modalità di cui all’articolo 617 cod. proc. civ. . 9. Alla cassazione senza rinvio deve allora provvedersi in dispositivo, con preclusione di ogni doglianza relativa al merito della vicenda primi otto motivi ed al suo sviluppo processuale nono motivo . 10. Le spese del grado di merito malamente instaurato a causa dell’iniziativa della K. vanno mantenute a suo carico, stavolta per l’improponibilità della domanda, nella misura reputata congrua come in dispositivo mentre le spese del presente giudizio di legittimità debbono comunque essere sopportate dalla medesima, in base - a tacer d’altro al principio di causalità. 11. Tuttavia, non può trovare applicazione l’articolo 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, inserito dall’articolo 1, co. 17, della l. 24 dicembre 2012, numero 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione Cass. ord. 25/02/2016, numero 3703 Cass. ord. 05/05/2017, numero 10932 Cass. 23/03/2017, numero 7421 Cass. ord. 23/06/2017, numero 15671 , per il carattere ufficioso del rilievo della originaria improponibilità della domanda non potendo tecnicamente dirsi i soccombente la ricorrente e dovendo interpretarsi restrittivamente la norma in quanto lato sensu sanzionatoria. P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la gravata sentenza. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del grado di merito e del giudizio di legittimità, che liquida in rispettivi Euro 1.600,00 ed Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.