Novità in materia di antiriciclaggio (anche per gli avvocati)

Il prossimo 10 novembre entrerà in vigore il d.lgs. numero 125/2019 pubblicato in G.U. numero 252 del 26 ottobre 2019 che da un lato modifica parzialmente la disciplina vigente in materia di antiriciclaggio d.lgs. numero 231/2007 così come modificato dal d.lgs. numero 90/2017 e dall’altro attua la direttiva UE 2018/843 c.d. V Direttiva Antiriciclaggio .

Tra le molteplici modifiche e nuove previsioni, ve ne sono alcune che riguardano la professione legale. Le novità per gli Organismi di autoregolamentazione. Entro il termine del 30 marzo di ogni anno, gli organismi di autoregolamentazione, come il CNF, pubblicano, dandone preventiva informazione al Comitato di sicurezza finanziaria, una relazione annuale contenente i seguenti dati e informazioni a il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell’anno solare precedente b il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall’organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF possibilità al momento non attivata dal CNF c il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dalla normativa antiriciclaggio in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette. Le novità per i soggetti obbligati tra cui gli avvocati . Nei casi di clienti già acquisiti, si deve procedere entro il 30 giugno di ogni anno all’aggiornamento dell’adeguata verifica, qualora questa si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Ai fini di procedere ad una adeguata verifica rafforzata viene previsto, fra i fattori di rischio, rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza, non assistiti da procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall’Agenzia per l’Italia digitale. Nei casi di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, i soggetti obbligati devono procedere all’adeguata verifica rafforzata. Oltre a ciò devono anche a acquisire informazioni aggiuntive in merito allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale b acquisire informazioni sull’origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo c acquisire informazioni sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite d acquisire l’autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un’operazione che coinvolga paesi terzi ad alto rischio e assicurare un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale, aumentando la frequenza e l’intensità dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento. Nei prossimi mesi, inoltre, entrerà a pieno regime il Registro dei titolari effettivi attraverso l’emanazione di un apposito decreto ministeriale il quale dovrà regolare le relative modalità di accesso. I soggetti obbligati quindi anche gli avvocati dovranno segnalare al Registro le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva emerse nel Registro con le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di adeguata verifica della clientela. I soggetti obbligati che consultino il Registro delle Imprese o il Registro dei titoli effettivi, a supporto degli adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono e conservano prova dell’iscrizione del titolare effettivo nei predetti registri ovvero conservano un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione. L’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust viene garantita, con alcune limitazioni, anche al pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria. Vengono, inoltre, previsti dei criteri per individuare i titolari effettivi di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento semplificato previsto dal d.P.R. numero 361/2000. Per quanto concerne i rapporti tra la normativa Antiriciclaggio e quella sulla Protezione dei Dati, il d.lgs. stabilisce articolo 2, comma 6-bis che il trattamento dei dati personali, effettuato per le finalità di prevenzione e di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, è considerato di interesse pubblico. Viene inoltre garantito esplicitamente l’anonimato dei soggetti che effettuano segnalazioni di operazioni sospette all’UIF limitando il diritto di accesso ai dati e di cancellazione articolo 15-22 GDPR laddove dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto del segnalante. Da ultimo si segnala il divieto, con decorrenza dal 10 giugno 2020, di emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi, nonché l’utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, aperti o emessi presso Stati esteri.