La Cassazione accoglie il ricorso del Ministero della Giustizia rilevando la nullità della notificazione del ricorso avvenuta con modalità telematica. L’atto era stato notificato ad un indirizzo PEC dell’Avvocatura distrettuale dello Stato diverso da quello risultate dagli elenchi ex articolo 7 d.m. numero 44/2011.
Cosi è stato deciso dalla Suprema Corte con l’ordinanza numero 14523 depositata il 9 giugno. Caso. Nell’ambito della richiesta di liquidazione delle spese di custodia di un’autovettura presentata da una società contro il Ministero della Giustizia, quest’ultimo ricorreva in Cassazione lamentando come primo motivo di doglianza la violazione dell’articolo 16-bis l. numero 221/2012, rilevando come l’iscrizione della causa a ruolo fosse avvenuta per via telematica anche se anteriormente all’entrata in vigore della disciplina sopraccitata. Come secondo motivo di ricorso il Ministero indicava la violazione e falsa applicazione dell’articolo 3-bis l. numero 53/1994, deducendo la nullità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione eseguita con modalità telematica, ma effettuata all’indirizzo PEC errato. Nullità della notificazione. La Corte, dopo aver rilevato l’infondatezza del primo motivo di doglianza, entra nel merito del secondo rilevando la nullità della notificazione. La Cassazione, infatti, ricorda come «la notificazione per via telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dai pubblici elenchi», pertanto la notificazione effettuata ad un indirizzo PEC dell’Avvocatura distrettuale differente da quello contenuto nel registro generale è da considerarsi nulla ex articolo 11 l. numero 53/94. Tali registri sono elencati dall’articolo 16-ter, comma 1, d.l. numero 179/2012, riferibili a soggetti privati e Amministrazioni pubbliche diverse dall’Avvocatura dello Stato, per la quale assumono rilevanza gli indirizzi inseriti nel registro generale gestito dal Ministero della Giustizia ex articolo 7 d.m. numero 44/2011 8cd. Reginde . Il Giudice di primo grado, quindi, rilevata la non costituzione in giudizio del Ministro avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione e non dichiararne la contumacia.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 16 maggio – 9 giugno 2017, numero 14523 Presidente Scaldaferri – Relatore Mercolino Fatto e diritto Rilevato che il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, illustrati anche con memoria, avverso l’ordinanza del 30 ottobre 2015, con cui il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria ha accolto l’opposizione proposta dalla Di Stefano Auto S.numero c. avverso il decreto emesso il 2 marzo 2015, con cui il Pubblico Ministero aveva rigettato la richiesta di liquidazione delle spese di custodia dell’autovettura Renault Clio tg. , ed ha condannato il Ministero al pagamento della somma di Euro 1.250,00 a titolo d’indennità per il traino, il trasporto e la custodia dell’autoveicolo dal 4 settembre 2011 al 2 novembre 2014 che l’intimata non ha svolto attività difensiva che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata. Considerato che con il primo motivo d’impugnazione il Ministero denuncia la violazione dell’articolo 19 recte 16-bis , comma primo, del d.l. 18 ottobre 2012, numero 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, numero 221, rilevando che l’iscrizione della causa a ruolo, effettuata anteriormente all’entrata in vigore dell’articolo 19, comma primo, del d.l. 27 giugno 2015, numero 83, ha avuto luogo con modalità telematiche, sebbene il comma primo dell’articolo 16-bis cit. facesse riferimento soltanto al deposito degli atti endoprocedimentali, ed il deposito telematico di altri atti fosse subordinato all’adozione del decreto ministeriale previsto dal comma quinto del medesimo articolo e di quello previsto dall’articolo 35 del d.m. 21 febbraio 2011, numero 44, all’epoca non ancora intervenuta che il motivo è infondato, trovando applicazione il principio enunciato da questa Corte, secondo cui, nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica dell’articolo 16-bis del d.l. numero 179 del 2012 da parte dell’articolo 19, comma primo, lett. a , numero 01 , del d.l. 27 giugno 2015, numero 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, numero 132, il deposito dell’atto introduttivo del giudizio in via telematica, anziché con modalità cartacee, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell’attore, ma ad una mera irregolarità, avuto riguardo all’inserimento nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, per effetto dei quali deve ritenersi integrato il raggiungimento dello scopo dell’atto, consistente nella presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e nella messa a disposizione delle altre parti cfr. Cass., Sez. lav., 4/11/2016, numero 22479 Cass., Sez. II, 12/05/2016, numero 9772 che è invece fondato il secondo motivo, con cui il Ministero lamenta, in via subordinata, la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, numero 53, deducendo la nullità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, anch’essa eseguita con modalità telematiche, ma effettuata ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dall’elenco previsto dall’articolo 7 del d.m. 21 febbraio 2011, numero 44 che, infatti, la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio è stata effettuata ai sensi dell’articolo 3-bis della legge numero 53 del 1994, introdotto dall’articolo 16-quater, comma primo, lett. d , del d.l. numero 179 del 2012, il quale dispone al primo comma che la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi che i pubblici elenchi da cui estrarre l’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile sono individuati dall’articolo 16-ter, comma primo, del d.l. numero 179 cit., il quale menziona, oltre a quelli previsti dagli articolo 4 e 16, comma 12, del medesimo decreto-legge, dall’articolo 16, comma 6, del d.l. 29 novembre 2008, numero 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, numero 2, e dall’articolo 6-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, numero 82, riferibili a soggetti privati ed Amministrazioni pubbliche diverse dall’Avvocatura dello Stato, il registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia c.d. Reginde , previsto dall’articolo 7 del d.m. numero 44 del 2011 che, in quanto effettuata ad un indirizzo di posta elettronica certificata dell’Avvocatura distrettuale dello Stato diverso da quello risultante dal Reginde, la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio doveva pertanto considerarsi nulla, ai sensi dell’articolo 11 della legge numero 53 del 1994, con la conseguenza che, non essendosi costituito in giudizio il Ministero, il Giudice di primo grado non avrebbe potuto dichiararne la contumacia, ma avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell’articolo 291, primo comma, cod. proc. civ. che l’ordinanza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. rigetta il primo motivo di ricorso accoglie il secondo motivo cassa l’ordinanza impugnata rinvia al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.