Avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per il pagamento delle proprie spettanze professionali, può essere proposta opposizione dinanzi al giudice funzionalmente competente.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 19753/20, depositata il 22 settembre. Il Giudice di Pace accoglieva la richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo avanzata da un avvocato per ottenere il pagamento dei propri compensi professionali. L’ingiunto proponeva opposizione dinanzi al Tribunale che dichiarava la propria incompetenza a favore del Giudice di Pace, funzionalmente competente per aver emesso il decreto ingiuntivo. La pronuncia è stata impugnata con ricorso per regolamento di competenza in Cassazione. Ai sensi dell’articolo 645 c.p.c., l’opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta in via funzionale ed inderogabile alla cognizione del giudice che ha emesso l’ingiunzione. Conseguentemente, «il giudice dell’opposizione, ove ritenga che la controversia introdotta con l’opposizione esuli dalla propria competenza per materia, non può rimettere la causa davanti a quello ritenuto competente e dichiararsi incompetente, in quanto la questione di competenza così formulata non incide sulle valutazioni di merito in ordine alla legittimità dell’ingiunzione opposta, ivi compresa la questione relativa all’eventuale incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, con la conseguente dichiarazione di nullità del provvedimento monitorio, la quale costituisce pur sempre esercizio, e non diniego, della competenza esclusiva del giudice dell’opposizione». Si tratta di principi che trovano applicazione anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace per il pagamento delle competenze professionali dell’avvocato. Con la sentenza numero 4485/18 le Sezioni Unite hanno infatti affermato che «a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. numero 150/2011, articolo 14, la controversia di cui alla l. numero 794/1942, articolo 28, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta con un ricorso ai sensi dell’articolo 702-bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario speciale disciplinato dal menzionato d.lgs., articolo 3, 4 e 14, oppure con decreto ingiuntivo». Di conseguenza l’eventuale successiva opposizione, pur proponibile ai sensi dell’articolo 702-bis c.p.c. ss., lascia salva l’applicazione degli articolo 648, 649, 653 e 654 c.p.c In conclusione, «la disciplina introdotta dal d.lgs. numero 150/2011, articolo 14 è estesa a tutte le controversie, essendo irrilevante se siano state introdotte ex articolo 702-bis c.p.c. ovvero con decreto ingiuntivo e che tali controversie debbano essere decise in composizione collegiale tale principio non esclude che l’opposizione vada comunque proposta dinanzi al giudice funzionalmente competente, che, nella specie era il giudice di pace». Il ricorso viene in conclusione rigettato e la Cassazione dichiara la competenza funzionale del Giudice di Pace, innanzi al quale rimette le parti.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 10 luglio – 22 settembre 2020, numero 19753 Presidente Lombardo – Relatore Giannaccari Rilevato che il giudizio trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo, proposto da parte dell’Avv. Tommasini Danilo innanzi al Giudice di Pace di Velletri per il pagamento delle prestazioni professionali in favore di F.F. il Giudice di Pace emise il decreto ingiuntivo e, il Tribunale di Velletri, adito dal F. in sede di opposizione, dichiarò la propria incompetenza in favore del Giudice di Pace di Velletri, quale giudice funzionalmente competente per aver emesso il decreto ingiuntivo ha proposto ricorso per regolamento di competenza F.F. sulla base di un unico motivo di ricorso l’Avv. T.D. ha resistito con controricorso il Pubblico Ministero, nella persona del Dott. U. d.A., ha concluso per l’accoglimento del ricorso in prossimità dell’adunanza camerale, il controricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto che con l’unico motivo di ricorso privo dell’indicazione delle norme che si assumono violate si censura la dichiarazione di incompetenza territoriale adottata dal Tribunale in quanto, poiché il D.Lgs numero 150 del 2011, articolo 14 prevede che le controversie aventi ad oggetto il pagamento delle prestazioni professionali degli avvocati sono regolate dal rito sommario, la competenza apparterrebbe esclusivamente al Tribunale in composizione collegiale, indipendentemente dalle modalità di introduzione del giudizio il motivo è infondato l’opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta, ai sensi dell’articolo 645 c.p.c., in via funzionale e inderogabile alla cognizione del giudice che ha emesso l’ingiunzione si tratta, come affermato da questa Corte, di competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento, inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di litispendenza, continenza o connessione Sez. 6 1, Ordinanza numero 16454 del 05/08/2015 ne consegue che il giudice dell’opposizione, ove ritenga che la controversia introdotta con l’opposizione esuli dalla propria competenza per materia, non può rimettere la causa davanti a quello ritenuto competente e dichiararsi incompetente, in quanto la questione di competenza così formulata non incide sulle valutazioni di merito in ordine alla legittimità dell’ingiunzione opposta, ivi compresa la questione relativa all’eventuale incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, con la conseguente dichiarazione di nullità del provvedimento monitorio, la quale costituisce pur sempre esercizio, e non diniego, della competenza esclusiva del giudice dell’opposizione. Cass. Civ., Sez. II, del 22/05/2015 numero 10563 tali principi non subiscono deroga od eccezione nemmeno in caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace per il pagamento delle competenze professionali dell’avvocato la competenza funzionale del Giudice di Pace è stata affermata dalle Sezioni Unite con la sentenza del 23/02/2018, numero 4485, con la quale è stato affermato che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 14, la controversia di cui alla L. numero 794 del 1942, articolo 28, come sostituito dal D.Lgs. cit., può essere introdotta con un ricorso ai sensi dell’articolo 702-bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario speciale disciplinato dal menzionato D.Lgs., articolo 3, 4 e 14, oppure con decreto ingiuntivo le Sezioni Unite hanno però precisato che la successiva eventuale opposizione, pur proponibile ai sensi dell’articolo 702-bis c.p.c. ss. lascia salva l’applicazione degli articolo 648, 649, 653 e 654 c.p.c., la sentenza citata, nell’affrontare l’ipotesi in cui la domanda riconvenzionale spiegata dall’opponente superi la competenza del giudice di pace adito con il ricorso monitorio, ovvero con la procedura speciale prevista dall’articolo 702-bis c.p.c., ha fatto in ogni caso salva la competenza del Giudice di pace che ha emesso il decreto ingiuntivo le sezioni semplici si sono uniformate al principio citato, ribadendo che il procedimento sommario, previsto dagli articolo 702-bis c.p.c. e ss. è applicabile esclusivamente alle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, con la conseguenza che in tutte le ipotesi in cui la competenza appartenga alla competenza del giudice di pace, non se ne può invocare l’applicazione Cassazione civile sez. III, 29/10/2019, numero 27591 Cassazione civile sez. VI, 11/11/2011, numero 23691 non è rilevante nel caso di specie il principio affermato da Cass. Civ., Sez. II, 18/09/2019 numero 23259, secondo cui la disciplina introdotta dal D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 14 è estesa a tutte le controversie, essendo irrilevante se siano state introdotte ex articolo 702-bis c.p.c. ovvero con decreto ingiuntivo e che tali controversie debbano essere decise in composizione collegiale tale principio non esclude che l’opposizione vada comunque proposta dinanzi al giudice funzionalmente competente, che, nella specie era il giudice di pace il ricorso per regolamento di competenza va, pertanto, rigettato e va dichiarata la competenza funzionale del Giudice di Pace di Velletri, innanzi al quale rimette le parti, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. rigetta il ricorso per regolamento di competenza e dichiara la competenza funzionale del Giudice di Pace di Velletri, innanzi al quale rimette le parti anche per le spese del giudizio di legittimità.