Considerata la condizione di salute del detenuto, la pena inflitta pare costituire un trattamento contrario al senso di umanità, sia in riferimento alla finalità rieducativa, sia in riferimento al giudizio di attualità in merito alla pericolosità del soggetto.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 2872/13, depositata il 21 gennaio. Il caso. Un detenuto condannato a 11 anni di reclusione propone istanza di differimento della pena e detenzione domiciliare a causa delle sue condizioni di salute le sue istanze sono però respinte dal Tribunale, in quanto le condizioni di salute dell’uomo non sarebbero preoccupanti, mentre sussisterebbe il pericolo di reiterazione della condotta. Violati i principi costituzionali? Ricorre allora per cassazione il difensore del condannato, lamentando l’illegittimità dell’ordinanza impugnata sotto un duplice profilo essa infatti violerebbe l’articolo 32 Cost. nella misura in cui non tiene conto che l’uomo è affetto da Morbo di Alzheimer, patologia che viene accelerata dallo stato di detenzione il provvedimento, inoltre, sarebbe in contrasto con l’articolo 27, comma 3, Cost., dal momento che, vista l’età del detenuto 80 anni e le sue condizioni di salute, la detenzione non avrebbe più alcuna finalità rieducativa. Non sono state considerate adeguatamente le condizioni del detenuto. A giudizio degli Ermellini il ricorso merita accoglimento l’ordinanza, infatti, è gravemente carente sotto il profilo motivazionale per non aver valorizzato il quadro clinico esposto nella relazione dell’Equipe di osservazione della casa di reclusione, la quale evidenziava – tra l’altro – che il soggetto non appariva in grado di percepire né il valore emendativo né quello afflittivo della pena. La citata mancanza di preoccupazione sulle sue condizioni riguardava la salute fisica del detenuto, che era seguito sotto tutti i profili. Appare pertanto evidente che, dando per scontata una prognosi negativa in ordine al decorso della malattia, la pena inflitta costituisce trattamento contrario al senso di umanità, sia in riferimento alla finalità rieducativa, sia in riferimento al giudizio di attualità in merito alla pericolosità del soggetto. Anziano e malato come può reiterare la condotta? Le gravissime condotte a lui addebitate in qualità di avvocato aveva collaborato con membri di un’associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti non bastano a dimostrare il fatto che, a 20 anni di distanza dagli episodi contestati, un anziano di 80 anni affetto da Morbo di Alzheimer sia in condizione di reiterare attività che presuppongono notevole competenza tecnica e giuridica nonché piena padronanza mentale e facilità nei rapporti interpersonali. Le infrazioni disciplinari commesse all’interno dell’istituto, d’altra parte, sono facilmente spiegabili sulla base della condizione neurologica dell’uomo, che può comportare episodi di aggressività verbale e contrarietà agli operatori. Il provvedimento va annullato. Va dunque valutata attentamente la compatibilità della prosecuzione della pena in regime carcerario, tenendo presente che l’ordinamento fornisce adeguati strumenti con i quali modulare la funzione punitiva. Per questi motivi la Cassazione annulla con rinvio l’ordinanza impugnata.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 15 – 21 gennaio 2013, numero 2872 Presidente Giordano – Relatore Rocchi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19/4/2012, il Tribunale di Sorveglianza di Bari respingeva le istanze di differimento di pena ai sensi dell'articolo 147 cod. penumero e di detenzione domiciliare, ai sensi dell'articolo 47 ter, comma 1 ter legge 354 del 1975 proposte da C.P., detenuto per la condanna ad anni 11 di reclusione in relazione al reato di cui all'articolo 74 D.P.R. 309 del 1990 commesso a omissis . Il Tribunale richiamava l'ordinanza del 22/9/2011 adottata su analoga istanza, con la quale si ritenevano insussistenti i presupposti di salute per il differimento della pena e si affermava il pericolo di reiterazione della condotta illecita rilevava che la relazione sanitaria aggiornata, emessa il 23/2/2012, ribadiva l'insussistenza di particolari motivi di preoccupazione ribadiva, infine, il giudizio di pericolo di reiterazione di condotte illecite, sia alla luce della particolare gravità della condotta, sia delle infrazioni disciplinari reiterate, sia delle condanne e denunce relative all'anno 2008. 2. Ricorre per cassazione il difensore di C.P. , deducendo l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'articolo 32 della Costituzione il detenuto è affetto da Morbo di Alzheimer, patologia che si accresce con il tempo e che viene accelerata dallo stato di detenzione inframuraria. L'ordinanza impugnata aveva ignorato la relazione di Osservazione della Casa di reclusione di Turi favorevole all'accoglimento dell'istanza, e aveva omesso ogni motivazione in punto di compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con lo stato di detenzione inframuraria. In un secondo motivo il ricorrente deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'articolo 27, comma 3 della Costituzione tenuto conto dell'età del detenuto 80 anni e della grave patologia cui egli è affetto, la detenzione non può svolgere la sua funzione rieducativa. La detenzione in corso è contraria al senso di umanità e non è compresa dal detenuto, con conseguente assoluta inefficacia quanto alle finalità poste dall'articolo 27, comma 3 della Costituzione. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata e per la concessione al detenuto della sostituzione della detenzione intramuraria con quella domiciliare, anche presso idonea struttura socio-sanitaria assistenziale. 3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, chiede il rigetto del ricorso, ritenendo l'ordinanza congruamente motivata. Considerato in diritto Il ricorso merita accoglimento. L'ordinanza impugnata è gravemente carente sotto il profilo motivazionale per avere omesso di valorizzare adeguatamente la relazione della Equipe di osservazione della Casa di Reclusione di Turi, limitandosi a cogliere dalle Relazione sanitarie il dato - senza dubbio rilevante - della mancanza di preoccupazioni di carattere sanitario attinenti alla salute fisica del detenuto, adeguatamente seguito sotto tutti i profili. Peraltro il dato non è esaustivo, tenuto conto delle condizioni psichiche del soggetto in conseguenza del Morbo di Alzheimer cui il C. è affetto, morbo che, come risulta evidente, ha già prodotto effetti notevoli. La Relazione riferisce che il soggetto non è in grado di reggere il confronto dialogico, se non in maniera approssimata e spesso fantasiosa e con un livello di coscienza minimo momenti di disorientamento spazio-temporale e vuoti di memoria lo condizionano nella narrazione della storia personale Si è di fronte ad un caso in cui la capacità critico-progettuale è compromessa, oltre che dall'età avanzata, dalle succitate condizioni neurologiche ed il soggetto non appare in grado di percepire né il valore emendativo né quello afflittivo della pena . Si può dare per scontato - trattandosi di fatto notorio - che tali condizioni non potranno migliorare ma peggioreranno, più o meno rapidamente. Alla luce di tale condizione psicofisica, la motivazione è carente e contraddittoria quanto al giudizio di conformità della pena al disposto dell'articolo 27 della Costituzione, sia con riferimento alla contrarietà del trattamento al senso di umanità, sia con riferimento alla finalità rieducativa della pena, ma anche quanto al giudizio di attualità della pericolosità del soggetto. Cominciando da tale ultima questione, non si può non rilevare che le gravissime condotte - secondo lo stesso provvedimento impugnato - furono poste in essere dal condannato come raffinato e scaltro difensore di altri soggetti secondo la relazione dell'Equipe di osservazione della Casa di Reclusione, il detenuto svolgeva nell'ambito dell'associazione la funzione organizzativa di garantire la continuità dei rapporti tra i membri arrestati o latitanti e i membri incaricati di proseguire l'attività dell'associazione, con l'ulteriore funzione di addetto ai problemi finanziari, ossia incaricato del trasferimento dei capitali all'estero . Si tratta di attività cessata nel 1992, ossia vent'anni orsono. L'ordinanza impugnata non fornisce adeguata motivazione in ordine alla possibilità che un anziano di 80 anni, malato del Morbo di Alzheimer in stadio abbastanza avanzato, possa reiterare condotte che presupponevano notevole competenza tecnica e giuridica e piena padronanza mentale, nonché facilità e competenza nei rapporti interpersonali. Né le infrazioni disciplinari all'interno dell'istituto di pena appaiono particolarmente significative, se si pensa che come si evince dalla già menzionata Relazione dell'Equipe di osservazione e trattamento , l'aggressività verbale e la contrarietà con gli operatori è stata considerata conseguenza della sua condizione neurologica, la quale influenza pesantemente la sua modalità di interazione con l'ambiente che lo circonda . Anche gli episodi del 2008 richiamati nel provvedimento impugnato il C. fu denunciato per guida in stato di ebbrezza e per peculato devono essere attentamente valutati, al fine di ritenere l'attualità della pericolosità non si può escludere, infatti, che la distanza temporale, oggettivamente non eccessiva quattro anni , assuma un significato assai diverso rispetto all'avanzare del Morbo di Alzheimer. In altre parole il soggetto sarebbe ancora in grado di condurre un'autovettura o di maneggiare denaro? La compatibilità della prosecuzione della pena in regime carcerario deve essere adeguatamente valutata anche con riferimento all'articolo 27 della Costituzione occorre infatti verificare se la malattia sia di tale gravità da escludere - in quanto preponderante sugli altri aspetti della vita intramuraria, globalmente considerata, del detenuto sia la sua pericolosità, che la sua capacità di avvertire l'effetto rieducativo del trattamento penitenziario Sez. 1, numero 5282 del 15/10/1996 - dep. 10/12/1996, Ciancimino, Rv. 206329 né gli articolo 147 e 148 cod. penumero possono essere interpretati come se ponessero un'alternativa secca grave infermità fisica sospensione della pena infermità psichica ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario , così da non permettere l'adozione del provvedimento di sospensione ex articolo 147 cod. penumero per motivi di carattere psichiatrico, perché, appunto, la norma costituzionale impone una risposta adeguata alle condizioni concrete del detenuto. Del resto, l'ordinamento, soprattutto con la possibilità offerta dall'articolo 47 ter comma 1 ter legge 354 del 1975, non è privo di strumenti con i quali modulare la funzione punitiva, nel caso si ritenga il condannato in grado di partecipare consapevolmente al processo rieducativo attuato attraverso gli interventi del servizio sociale, e residui un margine di pericolosità sociale che faccia ritenere ancora necessario un controllo da parte dello Stato. Sez. 1, numero 4750 del 14/01/2011 - dep. 09/02/2011, Tinelli, Rv. 249794 . L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata, con rinvio per nuovo esame ai Tribunale di Sorveglianza di Bari. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Bari.