Contenzioso tributario: ricorso in cassazione completo di atti

di Enzo Di Giacomo

di Enzo Di Giacomo *Al giudizio che si svolge in Cassazione in materia tributaria si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, per cui unitamente al ricorso vanno depositati gli atti e i documenti su cui si fonda il ricorso stesso.Il principio di cui sopra è contenuto nella sentenza numero 3522 dell'11 febbraio 2011 della Corte di Cassazione da cui emerge che l'onere di tale adempimento ad esempio dichiarazione dei redditi, avviso di accertamento, ecc può essere assolto anche mediante il deposito di semplice fotocopia degli atti e dei contratti su cui si fonda il ricorso, atteso che questa ha lo stesso valore ed efficacia probatoria dell'originale, giusta il principio di cui all'articolo 2712 c.c. recante norme in materia di riproduzioni meccaniche. Tale disposizione stabilisce che le riproduzioni fotografiche o cinematografiche formano piena prova dei fatti e delle cose, se colui se colui avverso il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose stesse.Al ricorso vanno allegati tutti gli atti su cui esso si fonda. In ambito civile le disposizioni contenute nell'articolo 369 cpc, così come modificato dal DLgs numero 40 del 2006, prevedono che il ricorso va depositato presso la cancelleria nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione e unitamente ad esso devono allegarsi gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali i ricorso si fonda comma 2, numero 4 1 . Nel caso di specie il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento per l'anno 1996 scaturito a seguito di una verifica fiscale ex articolo 39, comma 2 del Dpr numero 600 del 1973 ed eseguito presso la sede di società di altro soggetto che aveva intrattenuto rapporti commerciali con quella del contribuente. Mentre i giudici di primo grado hanno accolto il ricorso del contribuente, quelli di appello hanno dato ragione all'ufficio finanziario, rilevando che la cessione di merce risultava attestata dalla documentazione extracontabile e che non risultava provata la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione eccependo la illegittimità dell'accertamento.Ricorso per cassazione al giudizio tributario si applicano le norme del c.p.c. La Suprema Corte, facendo proprie le disposizioni contenute nell'articolo 369 del Cpc, ha ritenuto che al giudizio di cassazione in materia tributaria devono applicarsi le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili e, quindi, conciliabili, con quelle del d.lgs. numero 546 del 1992 recante norme sul processo tributario. In sostanza, a tale giudizio si applicano le norme del Cpc, salvo che si tratti di norme inconciliabili con il sistema delle disposizioni del contenzioso tributario.Secondo i giudici di legittimità l'assolvimento di tale onere previsto in ambito civile dall'articolo 369, comma 2, numero 4, non contrasta con le disposizioni vigenti nel processo tributario ex articolo 25, comma 2, d.lgs. numero 546/1992, il quale prevede, nella prima parte, che i fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti al termine del processo la seconda di tale disposizione prevede che le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte, corrispondendo, se trattasi di parte diverse dall'ufficio tributario, le spese per il rilascio delle copie stesse. Tale onere, del resto, risulta assolto anche mediante l'allegazione della semplice fotocopia dei documenti su cui si fonda il ricorso, atteso che questa ha lo stesso valore ed efficacia probatoria secondo quanto stabilito dall'articolo 2712 c.c., salvo che la sua conformità all'originale non sia contestata dalla parte contro cui è prodotta. Sì al deposito di copie di atti. Pertanto la parte può depositare in Cassazione anche copia di un atto e tale produzione non è da ritenere inammissibile, restando impregiudicata solo la questione della corrispondenza della copia all'originale 1 . Tale principio contenuto nell'articolo 2712, è applicabile anche nel rito tributario Cfr. Cass. numero 2590 del 2009 22 maggio 2003, numero 8108 .I giudici hanno ritenuto, inoltre, che l'allegazione dei documenti, conciliabile anche con il sistema processuale del contenzioso tributario, non rende gravosa la disciplina dello stesso, atteso che l'allegazione in Cassazione di un documento del giudizio non comporta, da un lato, un aggravio eccessivo per l'attività difensiva della parte e, dall'altra, concorre a potenziare in modo efficace la funzionalità decisionale della Suprema Corte.Sul tema in esame una recente sentenza della Cassazione aveva già stabilito l'inammissibilità del motivo del ricorso in mancanza dei documenti sui quali lo stesso si fonda e tale onere di deposito si applica anche al processo tributario, non ostandovi l'articolo 25, comma 2, del d.lgs. numero 546/1992 non vi è alcun impedimento all'assolvimento di tale onere, potendo la parte provvedere anche mediante la produzione in copia ex articolo 2712 c.c. Cass. 13 ottobre 2010, numero 21121 .* Esperto TributarioNote 1 Cass 10 marzo 2005, numero 5263. 22 luglio 2004, numero 13679. Il deposito, unitamente al ricorso per cassazione, di copia autentica della sentenza impugnata è richiesto, a pena di improcedibilità, anche nel caso di ricorso avverso una sentenza non definitiva.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 15 dicembre 2010 - 11 febbraio 2011, numero 3522Presidente Lupi - Relatore CappabiancaSvolgimento del processoIllustrando le proprie ragioni anche con memorie ex articolo 380 bis c.p.c., comma 3, il contribuente propone ricorso per cassazione avverso sentenza di appello depositata il 24.4.2008, che, in riforma della decisione di primo grado, ha riaffermato la piena legittimità di avviso di accertamento irper, ilor e c.s.s.numero per l'anno 1996, fondato, D.P.R. numero 600 del 1973, ex articolo 39, comma 2, sulle risultanze di verifica eseguita presso impresa di altro soggetto in rapporti commerciali con quella del contribuente.Il giudice di appello ha, in particolare, rilevato che la cessione di merce in evasione di imposta, ascritta al contribuente con avviso idoneamente motivato, risultava attestata da documentazione extracontabile copiosa e mai contestata che l'asserita presentazione della dichiarazione 740/1997 non risultava provata e che, in assenza di dichiarazione del reddito d'impresa, non contraddiceva, comunque, la legittimità dell'accertamento che risultava, altresì, del tutto indimostrata l'affermazione del contribuente di aver avanzato istanza di condono ex L. numero 289 del 2002.L'Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.Motivi della decisione1 - Il contribuente contrasta la decisione di appello sulla base di sette motivi di ricorso.In particolare, con il primo motivo di ricorso, deduce illogica motivazione su punto decisivo della controversia , per aver i giudici di appello ritenuto irrilevante l'avvenuta presentazione della dichiarazione, mentre tale circostanza è fondamentale, atteso che da essa discende che la pretesa fiscale è stata esercitata oltre il termine di legge .Con il secondo motivo di ricorso - premesso che nelle controdeduzioni di appello aveva osservato che i termini di notifica per l'avviso di accertamento per l'anno 1996 sono scaduti - deduce violazione dell'articolo 112 c.p.c., con riferimento all'articolo 360 c.p.c., numero 4, per omessa pronuncia e formula il seguente quesito di diritto se l'omissione di pronunzia su uno specifico motivo d'indagine, riguardante l'eccepita decadenza comporti vizio della sentenza ex articolo 112 c.p.c. .Con il terzo motivo di ricorso, deduce violazione del D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 57, e D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 12. articolo 360, numero 3 e formula il seguente quesito dica la Corte se, in presenza di dichiarazione presentata sia avvenuta nel termine di legge la notifica dell'accertamento irpef - ilor per l'anno 1996 .Con il quarto motivo di ricorso, il contribuente ha dedotto violazione del D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 57, nonchè della L. numero 289 del 2002, articolo 10 con riferimento all'articolo 360 c.p.c., numero 3 , e formula il seguente quesito se essendosi avvalso il contribuente delle disposizioni di cui alla L. numero 289 del 2002, articolo da 7 a 9, sia applicabile, ai fini del termine di notifica dell'accertamento irpef per l'anno 1996, la proroga biennale prevista dalla L. numero 289 del 2002, articolo 10 .Con il quinto motivo di ricorso, il contribuente ha dedotto illogica motivazione su un punto decisivo della controversia, articolo 360 c.p.c., numero 5 , per aver i giudici di appello ritenuto irrilevante l'avvenuta presentazione della dichiarazione, mentre tale circostanza è decisiva, atteso che, a seguito dell'asserita omissione della dichiarazione, l'Ufficio si è ritenuto legittimato ad effettuare un accertamento induttivo ai sensi del D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 39, comma 2, liquidando altresì le imposte senza tener conto delle deduzioni e detrazioni spettanti e senza tener, altresì, conto degli importi versati, applicando, inoltre, le sanzioni previste per il caso di omissione della dichiarazione .Con il sesto motivo di ricorso, il contribuente deduce violazione del D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 39, comma 2, con riferimento all'articolo 360 c.p.c., numero 3 , e formulato il seguente quesito se, in presenza di dichiarazione regolarmente presentata, è legittimo l'accertamento induttivo, D.P.R. numero 600 del 1973, ex articolo 39, comma 2, effettuato, invece, sul presupposto dell'omissione della dichiarazione, senza prendere in considerazione i redditi dichiarati, le deduzioni e le detrazioni riportate in dichiarazione nonchè le imposte versate .Con il settimo motivo di ricorso, il contribuente deduce illogica e contraddittoria motivazione su un ulteriore punto decisivo della controversia. articolo 360 c.p.c., numero 5 , in rapporto all'immotivatamente assunta cessione di merce in evasione d'imposta per L. 14.745.800, in favore della società Terranova . 2 - 1. Prioritariamente rispetto ad ogni altra valutazione, deve rilevarsi che tutti i motivi del ricorso per cassazione promosso dal contribuente - in assenza di deposito, entro il termine fissato per il deposito del ricorso dall'articolo 369 c.p.c., comma 1, degli atti processuali e dei documenti sui quali rispettivamente si fondano dichiarazione 740/97, controdeduzioni in appello, istanza di condono, avviso di accertamento - si rivelano improcedibili per inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 369 c.p.c., comma 2, numero 4. 2. Invero, nella formulazione introdotta dal D.Lgs. numero 40 del 2006, articolo 7, a far tempo dal 2 marzo 2006 e applicabile ratione temporis alla fattispecie, la citata disposizione stabilisce, che insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena d'improcedibilità . d gli atti processuali, i documenti, i contratti, o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda laddove, nella previgente versione della norma, l'identico contenuto precettivo ora riferito a gli atti od i documenti sui quali il ricorso si fonda . 3. In considerazione dall'univoco portato letterale della norma che sancisce, appunto, che il deposito in questione va eseguito insieme col ricorso , a pena d'improcedibilità questa Corte ha, in proposito, evidenziato che l'onere suindicato deve essere necessariamente assolto entro quello stesso termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso alle controparti , che l'articolo 369 c.p.c., comma 1, fissa per il deposito del ricorso in Cancelleria v. ss.uu. 7161/10 e ss.uu. 21747/09, 3427/10, 303/10, 24940/09, 2855/09, 28547/08 e, in relazione alla precedente formulazione della disposizione, Cass. 570/98 e cfr., altresì, Cass., ss.uu., 10722/02 .In proposito, è stato, specificamente, rilevato che la produzione, successivamente alla scadenza del termine di deposito di cui all'articolo 369 c.p.c., comma 1, degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda non è idonea a scongiurare l'indicata improcedibilità, giacchè detta produzione non è riconducibile alla previsione di cui all'articolo 372 c.p.c., comma 2, che quand'anche estensibile al deposito di documenti attinenti all'improcedibilità del ricorso , è riferibile alla sola eccezionale produzione in Cassazione di documenti nuovi non prodotti o acquisiti nei gradi precedenti e non anche al deposito in Cassazione di documenti già acquisiti in sede di merito, regolato dall'articolo 369 c.p.c., comma 2, numero 4, e precluso ai sensi di tale disposizione.4. Con riguardo all'oggetto dell'onere in rassegna, il fatto che il legislatore del 2006 abbia sostituito, nell'ambito della previsione dell'articolo 369 c.p.c., comma 2, numero 4, alla formula gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda , la formula gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda - così specificamente qualificando processuali gli atti , già in precedenza in detto ambito contrapposti ai documenti ed aggiungendo a questi i contratti o accordi collettivi - non sembra poter obiettivamente assumere altro significato che quello di sancire l'inequivoca estensione dell'onere in esame a tutti gli atti processuali e documenti negoziali e non necessari alla decisione sul ricorso e la specifica ricomprensione nella relativa sfera oggettiva degli atti processuali generalizzatamente intesi.Ciò, peraltro, in sintonia con l'esigenza già avvertita da Cass. 570/98 di offrire alla Corte, immediatamente, un quadro completo ed oggettivamente autosufficiente di elementi utili alla decisione esigenza, il cui soddisfacimento costituisce condizione necessaria alla prospettiva propria della riforma procedimentale di cui al D.Lgs. numero 40 del 2006, ed, altresì, di quella di cui alla L. numero 69 del 2009 di potenziare la capacità decisionale della Corte, al fine di adeguarne la risposta al progressivo aumento delle sopravvenienze, attraverso l'incremento delle decisioni nelle più snelle forme di cui agli articolo 375 e 380 bis c.p.c. in sede di Struttura centralizzata per l'esame preliminare dei ricorsi civili , costituita con decreto del Primo presidente 9.5.2005, e, poi, di sezione filtro istituita dall'articolo 376 c.p.c., comma 1, come modificato dalla L. numero 69 del 2009, articolo 46, comma 1, lett. b .L'univocità del dato letterale dell'articolo 369 c.p.c., comma 2, numero 4, come modificato dal D.Lgs. numero 40 del 2006, articolo 7, - ancor più evidente ove il dato suddetto venga valutato in proiezione dinamica rispetto a quello di cui alla formulazione previgente - e la sua finalità non consentono di escludere dall'onere sancito dalla disposizione gli atti processuali ricompresi, in forza dell'articolo 168 c.p.c, nel fascicolo d'ufficio dei gradi di merito di per sè destinato a confluire negli atti del giudizio di legittimità, in esito all'apposita istanza del ricorrente ovvero di ritenere detto onere assolto, all'esito della trasmissione, con il deposito in Cassazione dell'istanza di trasmissione rivolta alla Cancelleria del giudice a quo, prescritto dall'articolo 369 c.p.c., comma 3.Una siffatta lettura delle norme in rassegna proposta da Cass. 18854/10, 4894/10 ma in senso contrario cfr. Cass. 21580/10, 21121/10, 17463/10, 15938/10, 1797/10, 24940/09 si risolverebbe, invero, nella sostanziale abrogazione di larga parte della portata innovativa del D.Lgs. numero 40 del 2006, articolo 7, consistente nell'estensione dell'onere di cui all'articolo 369 c.p.c., comma 2, numero 4, agli atti processuali i più eminenti dei quali sono, del resto, proprio quelli ricompresi ex articolo 168 c.p.c. nel fascicolo di ufficio dei gradi di merito , con conseguente ampia riduzione, se non marginalizzazione, del novero di detti atti rilevanti ai fini dell'applicazione della norma. Ciò, mentre, per converso, la previsione dell'onere di cui all'articolo 369 c.p.c., comma 2, numero 4, nei termini sopra indicati, non rende superfluo quella dell'onere previsto dall'articolo 369 c.p.c., comma 3, essendo, quest'ultimo, adempimento funzionale all'ineludibile esigenza che la Corte abbia comunque in sua disponibilità, all'occorrenza, le complessive risultanze processuali dei gradi di merito del giudizio.Peraltro, il collegamento temporale al termine di deposito del ricorso, perentoriamente prescritto dall'articolo 369 c.p.c., comma 2, numero 4, per il deposito ivi previsto, impedisce, di ritenere il correlativo onere assolto, in relazione agli atti processuali ricompresi nel fascicolo d'ufficio dei gradi di merito, con il mero deposito in Cassazione dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio rivolta alla Cancelleria del giudice a quo, giacchè, in esito all'istanza di trasmissione che, ai sensi dell'articolo 369 c.p.c., comma 3, va depositata presso la Cancelleria della Corte nel termine per il deposito del ricorso , detto fascicolo è destinato a confluire tra gli atti del giudizio di cassazione solo in tempo successivo al deposito del ricorso presso la Cancelleria di questa Corte ed alla formazione del correlativo fascicolo di ufficio.Una lettura restrittiva dell'ambito oggettivo dell'onere ex articolo 369 c.p.c., comma 2, numero 4, con riferimento alla categoria degli atti processuali appare, d'altro canto, niente affatto confortato da Cass., ss.uu., 7161/10, che - puntualizzato cfr. la motivazione che, per i documenti ivi contenuti, l'onere di cui all'articolo 369 c.p.c., comma 2, numero 4, può essere assolto anche con il deposito in Cassazione del fascicolo di parte dei gradi di merito, purchè, ovviamente, entro il termine di cui all'articolo 369 c.p.c., comma 1, - cura di ribadire l'autonomia ed alterità dell'onere, qui in rassegna, di improcedibilità del ricorso ex articolo 369 c.p.c., comma 2, numero 4, concernente il deposito insieme con il ricorso, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda rispetto a quello di ammissibilità del ricorso previsto di cui all'articolo 366 c.p.c., numero 6, concernente la specifica indicazione, in ricorso, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda e della relativa sede processuale .Non va, infine, trascurato di considerare che l'oggettiva allegazione al ricorso di atti, altrimenti non sottratti ad un rigoroso onere di descrizione in ricorso in ossequio al criterio di autosufficienza cfr. Cass. 6937/10, 11886/06 , non può che positivamente circoscrivere l'ambito d'inevitabile soggettività della correlativa valutazione.5. Diversamente da quanto prospetta il ricorrente in memoria, l'articolo 369 c.p.c., comma 2, numero 4, nella lettura sopra richiamata, trova applicazione anche nei giudizi di cassazione in materia tributaria.Al riguardo, il ricorrente sostiene che, in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 25, comma 2, disponendo i fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine dei processo , per un verso, precluderebbe alle parti il libero accesso agli atti del giudizio sino alla sua definitiva conclusione, ostacolandone l'attività difensiva, e, per l'altro, si risolverebbe in un adempimento praticamente superfluo, avendo ad oggetto atti e documenti comunque destinati a confluire nel giudizio di cassazione in quanto inseriti nel fascicolo che la Cancelleria del giudice di appello è tenuta inviare alla Corte su istanza del ricorrente.L'assunto non è condivisibile.In sede di prima approssimazione al tema e a prescindere dalle considerazioni svolte in precedenza e da quelle che si svolgeranno successivamente, occorre subito segnalare - con riferimento alla prospettata superfluità in tema di giudizio di cassazione su controversia tributaria dell'adempimento di cui all'articolo 369 c.p.c., comma 2, numero 4, in quanto incidente su atti e documenti comunque destinati a confluire nel giudizio di cassazione in conseguenza della trasmissione del fascicolo del giudizio di merito richiesta dal ricorrente alla cancelleria del giudice a quo - che nel contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 25, comma 1, il fascicolo d'ufficio dei gradi di merito comprende anche le copie delle sentenze pronunziate e che, ciononostante e nonostante che, conseguentemente, pure la sentenza impugnata è destinata comunque a confluire tra gli atti del giudizio di cassazione con il fascicolo di ufficio dei gradi di merito , certamente non si dubita che, in applicazione dell'articolo 369 c.p.c., comma 2, numero 2, anche il ricorso per cassazione in controversia tributaria è inammissibile se, nel termine per il deposito del ricorso di cui all'articolo 369 c.p.c., comma 1, non si depositi copia autentica della sentenza impugnata cfr.Cass. 3998/06, 13679/04 .Approfondendo la questione occorre, poi, rilevare che, in forza della previsione di cui al D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 62, al giudizio di cassazione in materia tributaria si applicano le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili e, quindi, conciliabili con quelle del D.Lgs. numero 546 del 1992 sul contenzioso tributario.Ciò vuoi dire che, secondo l'ordinamento, al giudizio di cassazione in materia tributaria devono applicarsi le norme del codice di procedura civile, salvo che si tratti di norme inconciliabili con il sistema delle le norme sul contenzioso tributario.Tanto premesso, va osservato che al D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 25, comma 2, parte prima, i fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo , fa seguito la seconda parte che recita le parti possono attenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio e che, alla luce di tale elemento, dalla previsione del D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 25, comma 2, complessivamente considerata, non appare emergere alcun effettiva incompatibilità con l'assolvimento, nell'ambito del giudizio di cassazione in materia tributaria, dell'onere generalizzatamente previsto dall'articolo 369 c.p.c., comma 2, numero 4.D'altro canto, l'onere in rassegna risulta, in ogni caso, suscettibile di assolvimento anche mediante l'allegazione di semplice fotocopia degli atti e dei contratti su cui si fonda il ricorso, giacché questa, secondo il principio fissato dall'articolo 2712 c.c., ha lo stesso valore ed efficacia probatoria, dell'originale, salvo che la sua conformità all'originale non venga contestata dalla parte contro cui è prodotta cosicché, se una parte depositi in Cassazione copia di un atto o documento nei limiti in cui tale produzione è prevista e consentita , la produzione non può essere considerata senz'altro inammissibile, ma va invece presa in esame, restando solo impregiudicata la questione della corrispondenza della copia all'originale v., tra le altre, Cass. 2590/09, 3695/07, 8108/03, 15148/00 e tale rilievo rende ancora più arduo cogliere profili di inconciliabilità tra dell'onere previsto dall'articolo 369 c.p.c., comma 2, numero 4, ed il giudizio di cassazione in materia tributaria.E', dunque, dall'interno del medesimo sistema processuale e specificamente di quello tributario che scaturisce la chiave della piana conciliabilità dell'onere in oggetto e della caratteristiche proprie del contenzioso tributario, senza sostanziali alterazioni dell'onere medesimo e senza che possa riscontrarsi una disciplina processuale eccessivamente gravosa e disfunzionale nell'evocata prospettiva di cui a C.Cost. 189/00 e Cass. 3117/06 , posto che l'allegazione in Cassazione di un qualche documento del processo e solo di quelli rilevanti ai ristretti fini del giudizio di cassazione e se decisivi ai fini della pronunzia cfr. Cass. 20504/06, 19132/05, 15063/05 , per un verso, non pare certamente potersi obbiettivamente considerare aggravio insopportabile dell'attività difensiva della parte e, per l'altro, concorre certamente a potenziare efficacemente la funzionalità decisionale della Corte.3 - A prescindere dagli esposti assorbenti rilevi, tutti i motivi del ricorso si rivelano, poi, inammissibili.I correlativi quesiti, sopra testualmente riportati, non ottemperano, infatti, alle prescrizioni di cui all'articolo 366 bis c.p.c., secondo la lettura offertane, in merito alle censure di diritto, da Cass. s.u.3519/08 e, quanto alla deduzione di vizi motivazionali da Cass. 4311/08, 4309/08, 20603/07, 16002/07.Deve, peraltro, osservarsi che il primo ed il terzo motivo sono, altresì inammissibili, poiché muovono dall'assunto di fatto, negato dal giudice del merito, che il contribuente avrebbe fornito prova della presentazione del dichiarazione mod. 740/97 e perché, secondo la stessa narrativa del ricorso, l'evocata decadenza dell'Agenzia dal potere impositivo sarebbe stata contestata, non già in funzione dell'avvenuta presentazione del mod. 740/1997, ma, esclusivamente, in funzione della circostanza che avendo il contribuente goduto dei condono ex articolo 289/2002, alla fattispecie non si applicava la proroga biennale del termine dell'accertamento previsto dalla legge medesima, sicché, per tale profilo, le censure rivelano anche nuove che il secondo motivo è, comunque, infondato, posto che la relativa narrativa rivela che la decadenza veniva contestata esclusivamente in funzione della circostanza che avendo il contribuente goduto del condono ex articolo 289/2002, alla fattispecie non si applicava la proroga biennale del termine dell'accertamento previsto dalla legge medesima, e che l'assunto resta assorbito nell'affermazione dei giudici di appello secondo cui il contribuente non ha mai dimostrato di aver attivato una procedura di condono che il quarto motivo è, altresì inammissibile, poichè muove da presupposto in contraddizione con l'assunto principale dei giudici di appello secondo cui il contribuente non ha mai dimostrato di aver attivato una procedura di condono che i motivi quinto e sesto sono, comunque, irrilevanti, posto che, in proposito, l'assunto principale dei giudici di appello è che il contribuente non ha fornito prova della presentazione del dichiarazione mod. 740/97 che il settimo motivo è, comunque, del tutto generico.4 - Alla stregua delle considerazioni che precedono - affermata l'improcedibilità del ricorso per Cassazione promosso dal contribuente - va adottata la correlativa declaratoria nelle forme di cui agli articolo 375 e 380 bis c.p.c Stante l'inammissibilità del controricorso - in quanto tardivamente consegnato per la notifica il 26.6.2009, a fronte di un ricorso notificato il 5.5.2009 - non va adottata alcuna determinazione sulle spese.P.Q.M.La Corte dichiara improcedibile il ricorso.