Il farmacista che intende trasferire la sede della sua attività non può abusare della benevolenza della legge regionale. Motivo del contendere la legge regionale articolo 22, comma 4, della legge regionale Campania numero 13/1985, come modificato dalla legge regionale numero 10/2011 la quale consente, in casi eccezionali, il trasferimento di una farmacia «anche al di fuori, purché nelle immediate adiacenze, del perimetro della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione».
Il rafforzativo. A tale proposito, osserva la Sezione sentenze nnumero 1300 e 1301 depositate il 31 marzo 2012 , alla luce della ratio legis, l’espressione «immediate adiacenze» si deve interpretare come indicativa di una distanza tanto ridotta da risultare praticamente trascurabile ed irrilevante dal punto di vista dei contrapposti interessi degli altri soggetti coinvolti – e cioè l’interesse del titolare della zona di destinazione, e quello degli abitanti della zona provenienza. Va anche rilevato, ha precisato il Collegio, che la disposizione regionale si pone in deroga al sistema della legge statale, fra i cui princìpi fondamentali vi sono quello del «numero chiuso» delle farmacie nonché quello di una pianificazione basata sulla ripartizione del territorio in sedi zone a ciascuna delle quali è assegnata una ed una sola farmacia con diritto di esclusiva e con l’obbligo di mantenere l’esercizio entro il relativo perimetro sent. numero 1714/2012 di questa Sezione, con riferimento all’individuazione dei princìpi fondamentali della legislazione in materia di farmacie ed ai limiti dell’autonomia legislativa regionale . No all’invasione del rispettivo territorio. In sostanza, afferma l'ordinanza, il rapporto che lega il farmacista titolare alla zona assegnatagli appare indefettibile e cogente, in quanto risponde non solo allo scopo di garantire gli altri titolari di farmacie contro la «invasione» del rispettivo territorio da parte di un concorrente ma altresì allo scopo ancor più rilevante dal punto di vista dell’interesse pubblico di assicurare alla popolazione di quella zona un presidio farmaceutico ben accessibile sull’importanza e sulle implicazioni di questo secondo aspetto, sent. numero 6810/2011 della medesima Sezione . Agevolazione regionale? La facoltà concessa dalla legge regionale, di conseguenza, si può ritenere compatibile con i princìpi della legislazione statale solo in quanto si assuma l’espressione «purché nelle immediate adiacenze» nel senso più restrittivo possibile, giacché in caso contrario la farmacia allontanatasi dalla sua sede originaria adempirebbe la sua funzione non più in favore dei propri utenti designati, bensì in favore di altri utenti i quali peraltro dispongono già di un apposito presidio. Peraltro, sottolinea il Collegio, la parola «adiacente» implica di per sé la caratteristica della «immediatezza», e viceversa il fatto che il legislatore regionale abbia unito i due termini – che reciprocamente si rafforzano - manifesta l’intenzione di escludere tassativamente qualsivoglia ipotesi di interpretazione men che rigorosa. Inoltre, osserva ancora la Sezione, un ulteriore elemento rilevante nello stesso senso è la considerazione che il farmacista che viene autorizzato a delocalizzare il suo esercizio conserva nello stesso tempo il diritto di esclusiva sul territorio assegnatogli dalla pianta organica, sicché il deficit di servizio prodotto dal suo allontanamento non può essere surrogato dall’iniziativa di altro farmacista. Conti e metro alla mano. Nel caso in esame i nuovi locali scelti dal titolare della farmacia numero 22 si trovano all’interno della zona di competenza della farmacia numero 14, e distano dal confine della zona numero 22, a quanto viene dedotto, circa 500 metri, comunque non meno di 450. A tale proposito, puntualizza il Collegio si potrà forse discutere quale sia il limite massimo di distanza compatibile con la regola delle «immediate adiacenze» ma, per quanto si voglia giudicare con larghezza, è insostenibile che una distanza di 400/450 metri vi rientri, quanto meno in un contesto urbano anche perché si tratta di 400 metri dal confine più vicino, il che significa che la generalità gli utenti dovrebbe percorrere un tragitto alquanto più lungo . Peraltro, essendo una farmacia una impresa commerciale che nelle condizioni attuali si può presumere ben redditizia, non si può ritenere eccessivamente gravoso l’onere di reperire locali idonei all’interno della zona assegnata, anche se ciò comporti un certo costo.
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza 30 – 31 marzo 2012, numero 1300 Presidente/Relatore Lignani Ritenuto - che nella presente sede di appello contro l’ordinanza cautelare è compito di questo Collegio valutare i presupposti della tutela cautelare richiesta, ivi compreso l’apprezzamento del fumus boni iuris, fermo restando che la decisione conclusiva su tutte le questioni di fatto e di diritto spetta al giudice del merito - che – precisato così l’oggetto della presente decisione - viene in questione l’interpretazione dell’articolo 22, comma 4, della legge regionale numero 13/1985, come modificato dalla legge regionale numero 10/2011, che in casi eccezionali consente il trasferimento di una farmacia «anche al di fuori, purché nelle immediate adiacenze, del perimetro della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione» - che la predetta disposizione si pone in deroga al sistema della legge statale, fra i cui princìpi fondamentali vi sono quello del “numero chiuso” delle farmacie nonché quello di una pianificazione basata sulla ripartizione del territorio in sedi zone a ciascuna delle quali è assegnata una ed una sola farmacia con diritto di esclusiva e con l’obbligo di mantenere l’esercizio entro il relativo perimetro cfr. sentenza numero 1714/2012 di questa Sezione, con riferimento all’individuazione dei princìpi fondamentali della legislazione in materia di farmacie ed ai limiti dell’autonomia legislativa regionale - che, in particolare, il rapporto che lega il farmacista titolare alla zona assegnatagli appare indefettibile e cogente, in quanto risponde non solo allo scopo di garantire gli altri titolari di farmacie contro la “invasione” del rispettivo territorio da parte di un concorrente ma altresì allo scopo ancor più rilevante dal punto di vista dell’interesse pubblico di assicurare alla popolazione di quella zona un presidio farmaceutico ben accessibile sull’importanza e sulle implicazioni di questo secondo aspetto, cfr. sentenza numero 6810/2011 di questa Sezione - che di conseguenza l’articolo 22, comma 4, in esame si può ritenere compatibile con i princìpi della legislazione statale solo in quanto si assuma l’espressione «purché nelle immediate adiacenze» nel senso più restrittivo possibile, giacché in caso contrario la farmacia allontanatasi dalla sua sede originaria adempirebbe la sua funzione non più in favore dei propri utenti designati, bensì in favore di altri utenti i quali peraltro dispongono già di un apposito presidio del resto, la parola “adiacente” implica di per sé la caratteristica della “immediatezza”, e viceversa il fatto che il legislatore regionale abbia unito i due termini – che reciprocamente si rafforzano - manifesta l’intenzione di escludere tassativamente qualsivoglia ipotesi di interpretazione men che rigorosa - che un ulteriore elemento rilevante nello stesso senso è la considerazione che il farmacista che viene autorizzato a delocalizzare il suo esercizio conserva nello stesso tempo il diritto di esclusiva sul territorio assegnatogli dalla pianta organica, sicché il deficit di servizio prodotto dal suo allontanamento non può essere surrogato dall’iniziativa di altro farmacista - che, riassumendo, alla luce della ratio legis, l’espressione “immediate adiacenze” si deve interpretare come indicativa di una distanza tanto ridotta da risultare praticamente trascurabile ed irrilevante dal punto di vista dei contrapposti interessi degli altri soggetti coinvolti – e cioè l’interesse del titolare della zona di destinazione, e quello degli abitanti della zona provenienza - che nella fattispecie i nuovi locali scelti dal titolare della farmacia numero 22 si trovano all’interno della zona di competenza della farmacia numero 14, e distano dal confine della zona numero 22, a quanto viene dedotto, circa 500 metri, comunque non meno di 450 - che si potrà forse discutere quale sia il limite massimo di distanza compatibile con la regola delle «immediate adiacenze» ma, per quanto si voglia giudicare con larghezza, è insostenibile che una distanza di 400/450 metri vi rientri, quanto meno in un contesto urbano anche perché si tratta di 400 metri dal confine più vicino, il che significa che la generalità gli utenti dovrebbe percorrere un tragitto alquanto più lungo - che d’altra parte, essendo una farmacia una impresa commerciale che nelle condizioni attuali si può presumere ben redditizia, non si può ritenere eccessivamente gravoso l’onere di reperire locali idonei all’interno della zona assegnata, anche se ciò comporti un certo costo - che in conclusione si ravvisano motivi sufficienti per accogliere la domanda cautelare proposta dall’odierno appellante, rimettendo al giudice del merito la decisione definitiva sulle questioni sin qui affrontate e a maggior ragione su tutte le altre - che sarà cura del T.A.R. procedere con sollecitudine alla trattazione del ricorso nel merito articolo 55, comma 11, c.p.a. - che le spese del giudizio cautelare nei due gradi vanno liquidate a favore dell’appellante, già ricorrente in primo grado, e poste a carico del controinteressato dott. I. e della Regione Campania P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza Accoglie l'appello Ricorso numero 1758/2012 e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'articolo 55, comma 10, cod. proc. amm. Condanna gli appellati costituiti dott. I. e Regione Campania in solido al pagamento delle spese legali dei due gradi in favore dell’appellante, liquidandole in euro 3.000 oltre agli accessori di legge. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza 30 – 31 marzo 2012, numero 1301 Presidente/Relatore Lignani Ritenuto - che nella presente sede di appello contro l’ordinanza cautelare è compito di questo Collegio valutare i presupposti della tutela cautelare richiesta, ivi compreso l’apprezzamento del fumus boni iuris, fermo restando che la decisione conclusiva su tutte le questioni di fatto e di diritto spetta al giudice del merito - che – precisato così l’oggetto della presente decisione - viene in questione l’interpretazione dell’articolo 22, comma 4, della legge regionale numero 13/1985, come modificato dalla legge regionale numero 10/2011, che in casi eccezionali consente il trasferimento di una farmacia «anche al di fuori, purché nelle immediate adiacenze, del perimetro della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione» - che la predetta disposizione si pone in deroga al sistema della legge statale, fra i cui princìpi fondamentali vi sono quello del “numero chiuso” delle farmacie nonché quello di una pianificazione basata sulla ripartizione del territorio in sedi zone a ciascuna delle quali è assegnata una ed una sola farmacia con diritto di esclusiva e con l’obbligo di mantenere l’esercizio entro il relativo perimetro cfr. sentenza numero 1714/2012 di questa Sezione, con riferimento all’individuazione dei princìpi fondamentali della legislazione in materia di farmacie ed ai limiti dell’autonomia legislativa regionale - che, in particolare, il rapporto che lega il farmacista titolare alla zona assegnatagli appare indefettibile e cogente, in quanto risponde non solo allo scopo di garantire gli altri titolari di farmacie contro la “invasione” del rispettivo territorio da parte di un concorrente ma altresì allo scopo ancor più rilevante dal punto di vista dell’interesse pubblico di assicurare alla popolazione di quella zona un presidio farmaceutico ben accessibile sull’importanza e sulle implicazioni di questo secondo aspetto, cfr. sentenza numero 6810/2011 di questa Sezione - che di conseguenza l’articolo 22, comma 4, in esame si può ritenere compatibile con i princìpi della legislazione statale solo in quanto si assuma l’espressione «purché nelle immediate adiacenze» nel senso più restrittivo possibile, giacché in caso contrario la farmacia allontanatasi dalla sua sede originaria adempirebbe la sua funzione non più in favore dei propri utenti designati, bensì in favore di altri utenti i quali peraltro dispongono già di un apposito presidio del resto, la parola “adiacente” implica di per sé la caratteristica della “immediatezza”, e viceversa il fatto che il legislatore regionale abbia unito i due termini – che reciprocamente si rafforzano - manifesta l’intenzione di escludere tassativamente qualsivoglia ipotesi di interpretazione men che rigorosa - che un ulteriore elemento rilevante nello stesso senso è la considerazione che il farmacista che viene autorizzato a delocalizzare il suo esercizio conserva nello stesso tempo il diritto di esclusiva sul territorio assegnatogli dalla pianta organica, sicché il deficit di servizio prodotto dal suo allontanamento non può essere surrogato dall’iniziativa di altro farmacista - che, riassumendo, alla luce della ratio legis, l’espressione “immediate adiacenze” si deve interpretare come indicativa di una distanza tanto ridotta da risultare praticamente trascurabile ed irrilevante dal punto di vista dei contrapposti interessi degli altri soggetti coinvolti – e cioè l’interesse del titolare della zona di destinazione, e quello degli abitanti della zona provenienza - che nella fattispecie i nuovi locali scelti dal titolare della farmacia numero 22 si trovano all’interno della zona di competenza della farmacia numero 14, e distano dal confine della zona numero 22, a quanto viene dedotto, circa 500 metri, comunque non meno di 450 - che si potrà forse discutere quale sia il limite massimo di distanza compatibile con la regola delle «immediate adiacenze» ma, per quanto si voglia giudicare con larghezza, è insostenibile che una distanza di 400/450 metri vi rientri, quanto meno in un contesto urbano anche perché si tratta di 400 metri dal confine più vicino, il che significa che la generalità gli utenti dovrebbe percorrere un tragitto alquanto più lungo - che d’altra parte, essendo una farmacia una impresa commerciale che nelle condizioni attuali si può presumere ben redditizia, non si può ritenere eccessivamente gravoso l’onere di reperire locali idonei all’interno della zona assegnata, anche se ciò comporti un certo costo - che in conclusione si ravvisano motivi sufficienti per accogliere la domanda cautelare proposta dall’odierno appellante, rimettendo al giudice del merito la decisione definitiva sulle questioni sin qui affrontate e a maggior ragione su tutte le altre - che sarà cura del T.A.R. procedere con sollecitudine alla trattazione del ricorso nel merito articolo 55, comma 11, c.p.a. - che le spese del giudizio cautelare nei due gradi vanno liquidate a favore dell’appellante, già ricorrente in primo grado, e poste a carico del controinteressato dott. I. e della Regione Campania P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza Accoglie l'appello Ricorso numero 1649/2012 e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'articolo 55, comma 10, cod. proc. amm. Condanna gli appellati costituiti dott. I. e Regione Campania in solido al pagamento delle spese legali dei due gradi in favore dell’appellante, già ricorrente in primo grado, liquidandole complessivamente in Euro 3.000, oltre agli accessori di legge. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.