Il consumo effettivo rende nullo l'accertamento al parrucchiere

di Enzo Di Giacomo

di Enzo Di GiacomoIl consumo di energia elettrica, desunto dalla lettura del contatore e non dagli importi presunti esposti in fattura, invalida l'accertamento induttivo.Tale principio è contenuto nell'ordinanza numero 2480 del 2 febbraio 2011 della Corte di Cassazione da cui emerge che l'avviso di accertamento può essere annullato nel caso in cui il contribuente dimostri i consumi effettivi e, conseguentemente, un volume di affari inferiore rispetto a quello accertato presuntivamente dall'ufficio finanziario. La fattispecie. Nel caso in esame, l'ufficio finanziario ha impugnato dinanzi alla Suprema Corte la sentenza della Commissione tributaria regionale che ha annullato l'avviso di accertamento basato su valori irrisori degli acquisti contabilizzati e consumo di energia non corrispondente a quello reale dichiarati da un parrucchiere i giudici di appello hanno ritenuto reale ed effettiva la proporzione tra i materiali impiegati e le prestazioni dichiarate, previa valutazione degli elementi offerti dall'ufficio e di quelli dedotti dal contribuente. Energia e shampoo la rettifica al parrucchiere si fonda sui consumi. In particolare, l'ufficio ha motivato la rettifica in base ai consumi dei prodotti impiegati shampoo e soprattutto dalla lettura delle fatture provvisorie da cui sarebbe emerso un volume d'affari maggiore rispetto a quanto dichiarato. Avverso l'atto impositivo il contribuente ha proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale che lo ha accolto e identico esito si è avuto in secondo grado dove le motivazioni addotte dal contribuente sui consumi di luce e l'acquisto delle materie prime sono risultate rispondenti alla realtà dell'attività svolta. Via libera all'accertamento fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti. Per la fattispecie in esame trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 39 del D.p.r. numero 600/1973, il quale elenca i casi in cui l'ufficio finanziario determina i redditi in base alle scritture contabili, nonché i casi in cui lo stesso, prescindendo dai dati del bilancio e delle scritture contabili, può determinare l'accertamento in base a irregolarità formali gravi, precise e concordanti ovvero a mezzi di prova che rendono inattendibili nel loro complesso le stesse scritture. I giudici di legittimità, in applicazione di tale principio generale di cui all'articolo 39 del D.p.r. numero 600/1973, hanno rilevato che in materia di accertamento delle imposte sui redditi, l'apprezzamento circa la gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi dipende dall'esame dei mezzi di prova essendo rimesso l'accertamento in fatto, in via esclusiva, all'apprezzamento del giudice di merito, salvo l'esame di un eventuale vizio di motivazione 1 .La lettura del contatore prevale sulla bolletta Enel. Nel caso de quo, hanno rilevato i giudici di legittimità, la commissione tributaria di secondo grado ha dato congruamente e logicamente conto delle ragioni per cui ha ritenuto fondate le deduzioni del contribuente circa i consumi di energia desunti dalla lettura del contatore, non da quelli presunti esposti nelle fatture provvisorie ed agli acquisti dello shampoo impiegato per lo svolgimento delle prestazioni raffrontandone il consumo nell'anno con la media generale , non assumendo rilievo decisivo l'errato richiamo alla regolarità della contabilità ed alla sua rispondenza alla dichiarazione fiscale . Da quanto precede, quindi, le prove fornite dal contribuente, in applicazione delle valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito, hanno prevalso sugli elementi presuntivi su cui l'ufficio finanziario aveva fondato l'accertamento.Legittimo l'accertamento fondato sul tovagliometro. E' da sottolineare che la decisione in esame si pone in contrasto con diversi pronunciamenti resi dalla stessa Suprema Corte in tema di tovagliometro dove si conferma la legittimità dell'accertamento fondato sul numero dei tovaglioli che consentono di ricavare il numero dei pasti serviti. Non da ultima la sentenza 23 luglio 2010, numero 17498, ha ritenuto che l'accertamento presuntivo ex articolo 39, comma 1, lett. d , D.p.r. numero 600/1973, è legittimo se ricostruisce i ricavi di ristorazione sulla base del consumo unitario dei tovaglioli utilizzati Cfr. Cass. 29 luglio 2005, numero 16408 . Note 1 Cass. 30 settembre 2009, numero 21023. L'accertamento di una circostanza di fatto è rimesso alle valutazioni del giudice di merito ed è censurabile dal giudice di legittimità solo per vizio di motivazione. Cfr. Cass 26 gennaio 2007, numero 1715. Pertanto il giudizio relativo alla gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a base dell'accertamento presuntivo attiene alla valutazione dei mezzi di prova e spetta esclusivamente al giudice di merito, salvo lo scrutinio riguardo alla congruità della motivazione.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 2 febbraio 2011, numero 2480Presidente Carleo - Relatore GiacaloneRitenuto in fattoNella causa indicata in premessa, nella quale la contribuente non ha svolto attività difensiva, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. La sentenza impugnata ha ritenuto - rispetto ad accertamento induttivo del reddito ai fini IVA IRPEF IRAP relativi ad attività di parrucchiere, per il 2002, basato su irrisorietà degli acquisti contabilizzati e consumo di energia non corrispondente al reale - che fosse abbastanza convincente la proporzione tra i materiali impiegati e le prestazioni dichiarate, previa puntuale valutazione degli elementi offerti dall'Ufficio e di quelli specificamente dedotti dalla parte contribuente, sia in ordine ai consumi di energia che agli acquisti di shampoo.Ricorre per cassazione la parte erariale con un unico motivo la parte contribuente non ha svolto attività difensiva.La censura formulata dall'Agenzia, avverso le predette statuizioni, si rivela manifestamente priva di pregio. Infatti, essa, allorché denunzia violazione del D.L. numero 331 del 1993, articolo 62, conv. con L. numero 427 del 1993 e D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 39, comma 1, lett. d , si rivela manifestamente inammissibile, perché in realtà non ha ad oggetto l'interpretazione e l'applicazione, da parte dei giudici d'appello, delle predette norme di diritto sui presupposti dell'accertamento induttivo, bensì l'asserita inadeguata considerazione, da parte degli stessi, di circostanze di fatto relative al consumo energetico rilevato dalle bollette Enel, mentre l'accertamento in fatto del giudice di merito è - anche in questo caso - censurabile in questa sede solo per vizio di motivazione non lamentato nella specie , sempre che la relativa censura sia autosufficiente Cass. numero 21023/09, in motivazione . Del resto, in tema di accertamento delle imposte sul reddito, l'apprezzamento in ordine alla gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a fondamento dell'accertamento effettuato con metodo presuntivo attiene alla valutazione dei mezzi di prova, ed è pertanto rimesso in via esclusiva al giudice di merito, salvo lo scrutinio riguardo alla congruità della relativa motivazione Cass. numero 1715/07 .Nella specie, il giudice ha dato congruamente e logicamente conto delle ragioni per cui ha ritenuto fondate le deduzioni della parte contribuente in ordine ai consumi di energia desunti dalla lettura del contatore, non da quelli presunti esposti nelle fatture provvisorie ed agli acquisti dello shampoo impiegato per l'effettuazione delle prestazioni raffrontandone il consumo nell'anno con la media generale , sicché non assume rilievo decisivo l'errato richiamo alla regolarità della contabilità ed alla sua rispondenza alla dichiarazione fiscale. .La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.Non sono state depositate conclusioni scritte né memorie.Considerato in dirittoChe il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato i principi di diritto sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato che non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata.P.Q.M.Rigetta il ricorso.