Accolta la richiesta avanzata dall’uomo, che contestava il niet arrivato dalla Corte d’Appello. Nonostante il peso della convivenza della coppia, caratterizzata anche da tre figli, è impensabile negare considerare nullo il rapporto anche nello Stato. Secondo i giudici, alla luce degli accordi Stato-Chiesa e della giurisprudenza, non è evidenziabile alcun contrasto con l’ordine pubblico interno.
30 anni di matrimonio, tre figli, una vita da coppia, vissuta alla luce del sole. Eppure la nullità del vincolo, riconosciuta dai tribunali ecclesiastici, non può essere messa in discussione dall’ordinamento giudiziario italiano. Perché essa non cozza con l’ordine pubblico Cassazione, sentenza numero 8926, sezione Prima Civile, depositata oggi . Nullo. Anzi no A condividere la richiesta di annullamento sono entrambi i coniugi, che, una volta concluso positivamente l’iter in ambito ecclesiastico, con il pronunciamento del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica - fondato sul «difetto di discrezione di giudizio da parte dell’uomo» -, si rivolgono ai giudici italiani. Ma la domanda viene respinta dalla Corte d’Appello. Per i giudici di secondo grado, difatti, «pur non essendo la causa di nullità del vincolo di per sé ostativa al riconoscimento degli effetti della sentenza ecclesiastica», il fatto che «dalla celebrazione del matrimonio alla sentenza di nullità fossero decorsi ben 30 anni» conduce a considerare come acclarata «una volontà di accettazione del rapporto incompatibile con il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione». Soprattutto tenendo presente che la coppia «aveva vissuto pubblicamente come tale» e «procreando tre figli». Contrasto sanabile. A rivendicare, però, la legittimità dei desiderata di moglie e marito, ossia di vedere considerati nulli i 30 anni di matrimonio, è l’uomo, che presenta ricorso per cassazione, evidenziando, su tutto, un elemento «la coabitazione o la convivenza dei coniugi non sarebbero ostative alla delibazione di una sentenza di nullità matrimoniale canonico, non comportando un contrasto assoluto con l’ordine pubblico italiano». Opinione condivisibile, quella espressa dal legale dell’uomo? Per dare una risposta, di fronte a una questione comunque delicata – non solo da un punto di vista giudiziario –, i giudici della Cassazione richiamano, da un lato, gli accordi e i relativi aggiornamenti tra Stato e Chiesa, e, dall’altro, citano i più importanti riferimenti giurisprudenziali Esito? Alla luce di diverse valutazioni, viene evidenziato che, «pur essendo la disposizione canonica, che consente l’impugnativa del matrimonio in ogni tempo, contraria al principio imperativo, contenuto nell’ordinamento statuale, secondo cui non è consentita l’impugnazione del matrimonio civile simulato dopo il decorso di un certo periodo», nonostante ciò «tale regola non costituisce un principio fondamentale dell’ordinamento, nel quale si danno casi di imprescrittibilità dell’impugnazione, anche in materia matrimoniale». Da ciò consegue che è impensabile una interpretazione ad hoc per affermare che «in ogni caso di matrimonio nullo per vizi del consenso, l’impugnazione dell’atto sarebbe comunque impedita dalla convivenza come coniugi». Per questo motivo, la pronuncia di secondo grado va azzerata e la questione deve essere rimessa alla Corte d’Appello, che, chiariscono i giudici di Cassazione, dovrà tener presente il principio secondo cui «la convivenza fra i coniugi, successiva alla celebrazione del matrimonio, non è espressiva delle norme fondamentali che disciplinano l’istituto e, pertanto, non è ostativa, sotto il profilo dell’ordine pubblico interno, alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico».
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 22 febbraio – 4 giugno 2012, numero 8926 Presidente Carnevale - Relatore Campanile Svolgimento del processo 1. - Con ricorso depositato in data 28 gennaio 2011 D.S.A. e P.G. chiedevano congiuntamente che la Corte di appello di Reggio Calabria dichiarasse l’efficacia nello Stato italiano della sentenza della Sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano in data 28 settembre 2009, confermata in data 14 settembre 2010 dal Tribunale Ecclesiastico di Appello presso il Vicariato di Roma e dichiarata esecutiva in data 5 marzo 2011 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con la quale era stata dichiarata la nullità, per difetto di discrezione di giudizio da parte dell’uomo, del loro matrimonio celebrato in Villa San Giovanni il 13 gennaio 1979. Con sentenza numero 12 del 14 aprile 2011 la Corte d’appello adita rigettava la domanda, ritenendo che pur non essendo la causa di nullità del vincolo di per sé ostativa il riconoscimento degli effetti della sentenza ecclesiastica, la circostanza che dalla celebrazione del matrimonio alla sentenza di nullità fossero decorsi ben trent’anni, nel corso dei quali la coppia aveva vissuto «pubblicamente come tale», procreando tre figli, determinasse una volontà di accettazione del rapporto incompatibile con il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione. Avverso tale decisione propone ricorso il ricorso il D.S., affidato a sei motivi. Le parti intimate non svolgono attività difensiva. Motivi della decisione 2. - Deve premettersi che la reiterate richieste del ricorrente, nonché dello stesso Procuratore Generale, di rimessione della causa alle sezioni unite di questa Corte impongono nel disposto del novellato articolo 374 c.p.c., secondo cui la decisione della causa è rimessa alle sezioni unite quando la sezione semplice non condivide il principio di diritto enunciato da queste ultime il Collegio, per le ragioni che saranno appresso indicate, ritiene di non doversi discostare dai principi costantemente affermati da questa Corte, anche a sezioni unite, circa la conseguente, in tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche, della diversa regolamentazione, nel diritto canonico ed in quello interno, del regime di rilevazione delle nullità. Quanto agli altri profili che potrebbero suggerire l’intervento delle sezioni unite, va rilevato che il Primo Presidente di questa Corte ha già rigettato, con provvedimento in data 8 novembre 2011, l’istanza in tal senso avanzata dal ricorrente. 3. - Con il primo motivo si deduce violazione dell’accordo di revisione del Concordato Lateranense articolo 6, comma 2 , e del Protocollo addizionale articolo 4, lett. b, numero 3 , nonché degli articolo 7 e 29 Cost., sostenendosi che la coabitazione o la convivenza dei coniugi non sarebbero ostative o la convivenza dei coniugi non sarebbero ostative alla delibazione di una sentenza di nullità matrimoniale canonica, non comportando un contrasto assoluto con l’ordine pubblico italiano. 3.1. - Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e motivazione illogica e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendosi che l’attribuzione di efficacia sanante alla consolidata comunione di vita tra i coniugi contrasterebbe con la disciplina del diritto canonico, che prevede, come nel caso in esame, ipotesi di nullità, e non di mera annullabilità del matrimonio. 3.2. - Con il terzo motivo il D.S. lamenta la violazione degli articolo 374 e 384 c.p.c., per non essersi la Corte territoriale conformata alla giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte relativa all’irrilevanza della durata della convivenza dei coniugi ai fini della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del vincolo. 3.3. - Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione, per aver la sentenza impugnata apoditticamente ritenuto che il decorso del tempo avesse fatto venir meno quella situazione di vizio del consenso «derivante da grave difetto di discrezione da parte dell’uomo attore». 3.4. – Con il quinto motivo si sostiene che la possibilità di attribuire efficacia sanante al rapporto, sulla base di una convivenza la cui durata sarebbe rimessa, caso per caso, alla valutazione discrezionale del giudice, finirebbe con violare i principi di ragionevolezza, nonché, in assenza di elementi obiettivi di valutazione, di uguaglianza giuridica. 3.5. – Con l’ultimo motivo si sostiene la violazione degli articolo 7, 29 e 24 Cost., in quanto l’interpretazione recepita nell’impugnata decisione arrecherebbe grave vulnus al concordato e, quindi, al cittadino cristiano, non più in grado di conformarsi, nello stesso tempo, alla norma canonica e all’ordinamento statuale. 4. – Avanti di esaminare la questione giuridica che la presente vicenda pone, vale bene evidenziare preliminarmente, in quanto attinente al rito, l’infondatezza del rilievo mosso con il terzo motivo, che sembra invocare una sorta di sistema giurisprudenziale fondato sul ‘metodo del precedente’, del tutto estraneo al nostro ordinamento. Premesso che i riferimenti alla decisione di questa Corte Cass., 20 gennaio 2011, numero 1343 richiamata dalla corte territoriale appaiono del tutto inconferenti d’altra parte, se l’articolo 374, comma 3, c.p.comma impone un vincolo negativo alle sezioni semplici, non è previsto alcun rimedio di natura impugnatoria in caso di violazione , deve rilevarsi che tale precetto non investe in alcun modo il giudice del merito. 4.1. – Passando al primo motivo di ricorso, assume prioritariamente e assorbente valenza l’esame del tema inerente alla verifica della contrarietà all’ordine pubblico della differente disciplina del regime delle nullità nel diritto canonico rispetto al nostro ordinamento. 4.2. – La materia è permeata dalla particolare natura dei rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, disciplinati da accordi il cui valore, nell’ambito del principio di bilateralità, è consacrato nell’articolo 7, secondo comma, Cost., che fornisce copertura costituzionale anche agli accordi successivi ai Patti Lateranensi, ivi espressamente indicati. Ed invero si è affermato che anche dopo l’entrata in vigore della l. 25 marzo 1985, numero 121, che ha dato esecuzione all’accordo di modificazioni ed al protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984, tra la Santa Sede e l’Italia, permane integra la riserva esclusiva di giurisdizione in favore dei tribunali canonici per le cause volte ad accertare la nullità del matrimonio concordatario, vale a dire del matrimonio contratto, per libera, concorde scelta delle parti, secondo le norme del diritto canonico e da quest’ultimo disciplinato nel suo momento genetico, anche per quanto attiene ai requisiti di validità logico, irrefutabile corollario in quanto precede è che le controversie relative all’accertamento della nullità del matrimonio concordatario restino esclusivamente riservate ‘in toto’ alla cognizione degli organi giurisdizionali dell’ordinamento canonico, fermo restando che il giudice dello Stato continua ad avere giurisdizione sull’efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità attraverso il procedimento di delibazione, espletato peraltro, in base alla normativa del 1984, in modo ben più penetrante di quanto avvenisse ai sensi della normativa dei Patti Lateranensi del 1929 Corte Cost., 1 dicembre 1993, numero 421 . 4.3. – L’esigenza di ottemperare al principio ‘pacta sunt servanda’ e, nello stesso tempo, quella di salvaguardare il rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento impongono di trovare un punto di equilibrio nelle non poche ipotesi in cui il diritto canonico e quello civile siano difformi. Viene in considerazione, quindi, la necessità di delimitare il concetto di ‘ordine pubblico interno’, che costituisce uno dei limiti essenziali di valutare in sede di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, dovendosi ritenere tuttora efficace Cass., sez. unumero , 18 luglio 2008, numero 19809 Cass., 10 maggio 2006, numero 10796 il rinvio contenuto nell’articolo 4, lett. b , del Protocollo addizionale del 1984 all’articolo 797 c.p.c., che, in quanto divenuto parte integrante della convenzione che li richiama, prevalgono, ai sensi dell’articolo 2 della l. numero 218 del 1935, sul generale criterio di collegamento di cui all’articolo 64 della stessa legge. La Corte costituzionale, premesso che «la riserva alla giurisdizione ecclesiastica delle cause di nullità dei matrimoni canonici trascritti agli effetti civili, pur con le innegabili diversità che nei vari istituti processuali tale giurisdizione presenta rispetto alla giurisdizione statuale, non è incompatibile con l’ordinamento costituzionale», con la pronuncia numero 18 del 1982 dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge 27 maggio 1929, numero 810 Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l’Italia, l’11 febbraio 1929, limitatamente all’esecuzione data all’articolo 34, comma sesto, del Concordato, e dell’articolo 17, comma sesto, del Concordato, e dell’articolo 17, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, numero 847, nella parte in cui le norme suddette non prevedevano che alla Corte d’appello, all’atto di rendere esecutiva la sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, spettasse accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici fosse stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, e che la sentenza medesima non contenesse disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano. Anche in conseguenza di tale pronuncia si addivenne agli accordi del 1984, in virtù dei quali, per quanto qui maggiormente interessata, si prevede che le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda, delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d’appello competente, quando questa accerti a che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo b che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano articolo 8 l. numero 121 del 1985 . Il Protocollo addizionale di tale legge precisa, poi, all’articolo , lett. b , che, «ai fini dell’applicazione degli articoli 796 e 797 del giudice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell’ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine». 4.4. – Le Sezioni unite di questa Corte, con la nota decisione del 1° ottobre 1982 numero 5026 affermavano il principio secondo cui «la dichiarazione di esecutività può essere negata solo in presenza di una contrarietà ai canoni essenziali cui si ispira in un determinato momento storico il diritto dello Stato ed alle regole fondamentali che definiscono la struttura dell’istituto matrimoniale, così accennata da superare il margine di maggiore disponibilità che l’ordinamento statuale si è imposto rispetto all’ordinamento canonico». Dall’applicazione di tale criterio discendeva il corollario secondo cui una pur rilevante diversità di disciplina fra le cause di nullità del matrimonio considerate negli ordinamenti statutale e canonico non ha portata impeditiva ai fini della dichiarazione di esecutività della sentenza ecclesiastica, in quanto tale differenza trova giustificazione nel livello di maggiore disponibilità che caratterizza i rapporti fra Stato e Chiesa cattolica. 4.5. – In applicazione di tali principi veniva affermata la possibilità di delibare le sentenze ecclesiastiche che avevano pronunciato la nullità di matrimoni concordatari in ipotesi in cui l’azione di nullità era stata proposta dopo che erano decorsi i termini fissati dalla legge civile per fare valere analoghe nullità, riportando cioè la naturale perpetuità dell’azione di nullità del matrimonio canonico nell’ambito della mera diversità di disciplina e senza distinguere fra le diverse ipotesi contenute nell’ambito dell’articolo 123, comma 2, c.comma cfr., fra le tante, Cass., 8 maggio 1984 numero 2677 Cass. 13 giugno 1984 numero 3535 Cass. 21 gennaio 1985 numero 192 Cass. 18 febbraio 1985 numero 1376 Cass. 10 aprile 1985 numero 2370 Cass. 16 ottobre 1985 numero 5077 Cass. 15 novembre 1985 numero 5601 Cass. 4 dicembre 1985 numero 6064 Cass. 6 dicembre 1985 numero 6134 Cass. 7 maggio 1986 numero 3057 Cass. 7 maggio 1986 numero 3064 Cass. 31 luglio 1986 numero 4897 Cass. 1 agosto 1986 numero 4916 Cass. 15 gennaio 1987 numero 241 . 4.6. – Successivamente, essendo emerso un orientamento secondo cui l’instaurazione del ‘matrimonio-rapporto’, con la pienezza della convivenza morale e materiale dei coniugi, determina una condizione – da ricondursi nei principi essenziali dell’ordinamento statuale – preclusiva della possibilità di far valere vizi del ‘matrimonio-atto’ Cass., 18 giugno 1987, numero 5354 , le Sezioni unite di questa Corte venivano chiamate a comporre il contrasto. Con decisione in data 11 luglio 1988, numero 4700, veniva ribadito il precedente indirizzo, all’esito di una perspicua definizione della nozione di ordine pubblico interno e di una compiuta disamina delle tesi in base alle quali la comunione di vita fra i coniugi, per un determinato periodo, veniva considerata come elemento coessenziale, nel nostro ordinamento, alla disciplina del matrimonio, in maniera tale da non consentire la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità pronunciate rispetto a vincoli protrattisi nel tempo. Non potendosi non rinviare, a fronte dell’ampiezza dei temi affrontati, all’intera motivazione della richiamata decisione, mette conto di richiamare l’osservazione secondo cui, essendosi recepito nel nostro ordinamento il sistema matrimoniale canonico, «comprensivo non solo delle norme che disciplinano la costituzione del vincolo, ma anche di quelle che ne regolano il venir meno», non è possibile far valere come causa ostativa alla delibabilità la circostanza che una sentenza ecclesiastica abbia dichiarato la nullità di un matrimonio canonico in violazione di norme imperative previste dall’ordinamento italiano, proprio perché derogate e superate dallo strumento concordatario. Sulla base di tale premessa si è rilevato che, pur essendo la disposizione canonica che consente l’impugnativa del matrimonio in ogni tempo contraria al principio imperativo, contenuto nell’orientamento statuale, secondo cui non è consentita l’impugnazione del matrimonio civile simulato dopo il decorso di un certo periodo, ciò nondimeno tale regola non costituisce un principio fondamentale dell’ordinamento, nel quale si danno basi di imprescrittibilità dell’impugnazione, anche in materia matrimoniale. Esclusa, poi, la rilevanza dei principi costituzionali rispetto alla possibilità di predicare la stabilità del vincolo, realizzatasi anche attraverso la convivenza, come causa ostativa al rilievo del difetto genetico dell’atto costitutivo, si è posta in evidenza la sostanziale peculiarità della norma contenuta nell’articolo 123, comma 2, c.comma tale da non consentire la configurabilità di un principio fondamentale dell’ordinamento , tanto più che l’articolo 123, secondo comma, c.comma piuttosto che prevedere una sanatoria del ‘matrimonio-atto’ ad opera del ‘matrimonio-rapporto’, configurerebbe una presunzione iuris ete de iure, in assenza di impugnativa entro l’anno, di inesistenza della simulazione. Si afferma, quindi, anche all’esito di una disamina dei rapporti fra il giudizio di divorzio e quello relativo alla nullità matrimoniale, che «la limitata portata della convivenza come coniugi» e «l’inesistenza nelle norme costituzionali di un principio chiaramente evincibile circa la prevalenza del matrimonio-rapporto sul matrimonio-atto, anche se viziato», impediscono la praticabilità di un’interpretazione adeguatrice, per la quale in ogni caso di matrimonio nullo per vizi del consenso l’impugnazione dell’atto sarebbe comunque impedita dal detta convivenza come coniugi, che finirebbe col comportare «una sostanziale modifica dell’ordinamento». 5 – I principi affermati nella citata pronuncia sono stati costantemente applicati da questa Sezione, con numerosi arresti Cass. 10 maggio 2006 numero 10796, 7 aprile 2000 numero 4387, 7 aprile 1997 numero 3002, 17 giugno 1990 numero 6552 e 17 ottobre 1989 numero 4166 , rispetto ai quali si pone in contrasto soltanto quello richiamato nell’impugnata decisione Cass. numero 1343 del 2010 , che, da un lato, richiama talune osservazioni contenute nella nota decisione delle Sezioni unite numero 19809 del 2008, dall’altro, pone in evidenza il rilievo attribuito nell’ordine pubblico italiano al matrimonio-rapporto. Quanto a quest’ultimo profilo, ritiene il Collegio di non doversi discostare dai principi affermati alle sezioni unite di questa Corte con la sentenza numero 4700 del 1988, con dovizia di argomentazioni che vengono in questa sede condivise e che, per altro, non sembrano essere state adeguatamente valutate né da parte della corte territoriale, né nella stessa decisione cui la stessa ispira. La sentenza delle sezioni unite del 18 luglio 2008, numero 19809, che pure costituisce un importante momento di riflessione sui temi inerenti alla delimitazione della opzione di ‘ordine pubblico interno’, riguarda una fattispecie relativa a una pronuncia di nullità basata su un vizio del consenso scaturente dall’ignoranza dell’infedeltà prematrimoniale di uno dei coniugi, e, nell’ambito della delineata distinzione fra cause di incompatibilità assolute e relative essendo soltanto le prime ostative alla delibazione in considerazione del favor al riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale ai sensi del citato Protocollo addizionale , non approfondisce il tema della convivenza come causa ostativa alla delibazione, del quale, anzi, afferma l’irrilevanza nella vicenda scrutinata, limitandosi a rilevare, da un lato, che «non appare condivisibile, alla luce della distinzione enunciata fra cause di incompatibilità assoluta e relativa delle sentenze di altri ordinamenti con l’ordine pubblico interno, qualificare come relative quelle delle pronunce di annullamento canonico intervenute dopo molti anni di convivenza o coabitazione dei coniugi, ritenendo l’impedimento a chiedere l’annullamento di cui sopra mera condizione di azionabilità, da considerare esterna e irrilevante come ostacolo d’ordine pubblico alla delibazione», e, dall’altro, che «dopo molte incertezze sul carattere ostativo alla delibazione dei comportamenti di coabitazione e della convivenza dei coniugi, la giurisprudenza attualmente prevalente esclude che tali condotte, se rilevate, comportino contrasto assoluto con l’ordine pubblico interno e impediscano il riconoscimento della sentenza di nullità matrimoniale canonica». In altri termini, le Sezioni unite del 2008 si sono limitate a menzionare la questione o, come ha rilevato il Primo Presidente nel citato provvedimento, a ‘sfiorarla’ , ma, di certo, non l’hanno né affrontata, né risolta, avendo per altro espresso un giudizio di irrilevanza della stessa nell’ambito del ricorso esaminato. 6. – L’accoglimento del primo motivo, assorbente rispetto alla altre censure, comporta la cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla corte territoriale che, in diversa composizione, applicherà il principio secondo cui la convivenza fra i coniugi successiva alla celebrazione del matrimonio non è espressiva delle norme fondamentali che disciplinano l’istituto e, pertanto, non è ostativa, sotto il profilo dell’ordine pubblico interno, alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico, provvedendo, altresì, in merito al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.