Le periodiche modifiche normative che, troppo spesso negli ultimi anni, hanno inciso sul contributo unificato hanno creato e creano non poche difficoltà interpretative. In materie che direttamente o indirettamente influiscono sui c.d. servizi di cancelleria e, quel che è più importante, nelle tasche degli utenti del servizio giustizia, sempre più spesso non trova applicazione il principio che la «norma deve essere chiara e formulata in modo da avere un significato univoco e condiviso».
Nel silenzio del Ministero della Giustizia, e nella poca chiarezza delle circolari emanate, si assiste, o si è assistito [1], al fenomeno, non certamente edificante, di una diversità di interpretazione tra i vari uffici giudiziari e, in alcuni casi, anche tra funzionari dello stesso ufficio [2]. Diversità di interpretazioni che, come prima e più immediata conseguenza, porta a malumori e insofferenza nell’utenza e all’imbarazzo tra il personale più volte richiesto a dare chiarimenti sulla diversità di applicazione della stessa disposizione di legge. Alle difformità interpretative evidenziatesi fin dall'entrata in vigore della normativa sul contributo unificato si sono aggiunte, come detto, le difficoltà sorte a seguito dei continui interventi normativi che hanno inciso direttamente o indirettamente sul contributo unificato e da ultimo la riformulazione dell’articolo 14 del testo unico spese di giustizia [3] che ha ampliato, rispetto alle previsioni originarie, il numero di soggetti tenuti, al verificarsi di determinate situazioni, al pagamento di altro ed autonomo contributo unificato Le problematiche che negli ultimi tempi si sono venute a creare, aggiungendosi alle tante ancora irrisolte attengono, ai fini del presente lavoro, agli istituti intervento, domanda riconvenzionale, chiamata in causa, responsabilità aggravata e formule di stile che brevemente si andranno ad esaminare, ripetendo anche concetti già espressi, nel tentativo di dare soluzioni che possano trovare un momento di condivisione. Nuova formulazione dell’articolo 14 T.U. spese di giustizia [4] l’intervento di terzo. La legge numero 183/2011 introduce un nuovo ed autonomo contributo unificato, che sorge al determinarsi delle situazioni previste dalla richiamata normativa, ed è svincolato dalla eventuale modifica del valore che l’intervento produce nella domanda principale. Alle prime difficoltà interpretative il Ministero della Giustizia aveva dato risposta anche se in maniera non certamente esaustiva [5]. E, anche se con una chiara forzatura interpretativa [6] della norma in relazione al quantum da pagare stabilito infine nell’importo fisso, era stata data soluzione alle problematiche sorte in materia di intervento nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari [7], stabilendosi, accogliendo le tesi dei tanti, compreso di chi scrive, che «il creditore che interviene in una procedura esecutiva sia tenuto al versamento del contributo unificato solo quando proponga istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati». Divergenze interpretative, ad oggi, invece, permangono, tra i vari uffici giudiziari, sull’esatta portata della norma nell’ambito dell’intervento nel processo di cognizione sulla, falsa a mio parere [8], problematica scaturente dalla reale ed effettiva portata della dizione della norma che subordina l’obbligo del pagamento del nuovo contributo unificato al caso di intervento autonomo. Quando un intervento in giudizio si può definire autonomo ai fini della riscossione del nuovo balzello? Il codice di rito in materia di intervento [9] non contempla specificatamente l’istituto del c.d. intervento autonomo. L’unica distinzione rinvenibile è quella relativa all’intervento volontario art 105 c.p.c. , su istanza di parte articolo 106 c.p.c. e per ordine del giudice articolo 107 c.p.c. . Le ulteriori distinzioni sono frutto dell’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale dell’istituto. Riguardo all’intervento volontario, l’articolo 105 c.p.c. prevede tre differenti ipotesi alle quali corrispondono, secondo dottrina [10] e giurisprudenza [11], le tre figure tipiche dell’intervento volontario principale, adesivo autonomo o litisconsortile e adesivo dipendente. Le figure dell’intervento principale e adesivo autonomo sono contemplate dal 1° comma dell’articolo 105 c.p.c. mentre l’ipotesi del’intervento adesivo dipendente è prevista dal comma 2 dello stesso articolo [12]. Gli utenti cfr. avvocati sostengono che il nuovo pagamento vada effettuato nelle sole ipotesi di intervento principale o adesivo autonomo ipotesi contemplate dal primo comma dell’articolo 105 c.p.c. mentre nulla sarebbe dovuto nella ipotesi di c.d. intervento adesivo dipendente articolo 105, comma 2, c.p.c. . Nel rinviare a quando già sostenuto dallo scrivente in materia vedasi nota 8 sottolineiamo come, ai fini della riscossione del contributo unificato, la dichiarazione di valore resa dalla parte [13] non è vincolante per l’ufficio. Infatti il funzionario addetto all’Ufficio « verifica l’esistenza della dichiarazione della parte » [14]. Tale verifica, ai sensi della circolare DAG Direzione Giustizia Civile, Ufficio I del 10 marzo 2008, non si limita alla sola esistenza della dichiarazione e alla corrispondenza del contributo versato allo scaglione di riferimento, ma « si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica numero r. operata dalla legge 311/04 dell’articolo 15, DPR 115/2002 TU spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all’effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato ». Controllo quindi sul valore ma non sulla qualificazione giuridica della domanda e nella fattispecie in esame, dell’intervento. Qualificazione giuridica che esula, e giustamente, dalle competenze del funzionario addetto all’ufficio. Quindi in attesa di, eventuali ed auspicate, direttive ministeriali ogni intervento, al di la della sua qualificazione giuridica, effettuato ai sensi dell’articolo 105 c.p.c. comporta il pagamento di nuovo ed autonomo contributo unificato. Nessun problema [15] interpretativo riguarda l’intervento su istanza di parte ex articolo 106 codice di procedura civile il nuovo contributo o l’integrazione, a seconda se a richiederlo è la parte che introduce il giudizio o le altre parti, verrà corrisposto, ex articolo 14 DPR 115/02, dalla parte che chiede l’intervento in giudizio. Né problematiche si rinvengono relativamente all’intervento su ordine del giudice ex articolo 107 c.p.c In tale ipotesi nessun ulteriore pagamento è dovuto per il semplice motivo che l’articolo 14, DPR 115/02 nella sua nuova formulazione non ne contempla il pagamento nel caso specifico. Nuova formulazione dell’articolo 14 T.U. spese di giustizia opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale. In presenza di domanda riconvenzionale, prima della riforma dell’articolo 14 T.U, spese di giustizia per come operato dalla legge 183/2011, l’importo del contributo unificato doveva essere integrato solo nella ipotesi in cui il valore della domanda riconvenzionale superasse il valore della domanda originaria e il contributo veniva individuato nello scaglione corrispondente alla differenza di valore [16]. Con la nuova formulazione del 3 comma dell’articolo 14 T.U. spese di giustizia il quantum da, eventualmente, versare dipende dalla parte che propone la domanda riconvenzionale. Se la parte che propone domanda riconvenzionale è quella che «per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo » il contributo unificato dovrà essere integrato, nella differenza del valore, solo se si aumenta il valore della causa. Se la domanda riconvenzionale è invece presentata dalle altre parti l’obbligo di un nuovo ed autonomo contributo unificato scatta, nel valore della domanda riconvenzionale, a prescindere se venga o meno modificato il valore della domanda principale. Nei procedimenti di opposizione a de creto ingiuntivo l'opponente è tenuto al pagamento del contributo unificato pari alla metà di quando dovuto in base al valore del decreto ingiuntivo stesso [17]. I due «mezzi» contributi, il primo all’atto dell’iscrizione del ricorso per decreto ingiuntivo ed il secondo al momento dell’iscrizione della, eventuale, opposizione allo stesso, fanno si che l'Erario riscuota nel complessivo il contributo che sarebbe stato dovuto ove la causa fos se stata introdotta con ordinario atto di citazione [18]. In caso di domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione il contributo unificato, in relazione alla differenza di valore, va versato per intero non operandosi, in tema di domanda riconvenzionale, la riduzione del contributo unificato [19]. La domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha generato diverse interpretazioni sull’esatta applicazione dell’articolo 14 T.U. spese di giustizia, nella sua nuova formulazione, in relazione alla posizione processuale assunta dall’opponente e dall’ opposto. Secondo l’indirizzo giurisprudenziale [20] della Suprema Corte «in tema di procedimento per ingiunzio ne, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti». Partendo dal sopra citato indirizzo giurisprudenziale c’è chi fa rientrare l'opponente, nella sua acclarata qualità di convenuto, tra le altre parti di cui all'articolo 14, comma 3, seconda parte, del testo unico sulle spe se di giustizia. Con la conseguenza che «l'opponente sarà tenuto al pa gamento della metà del contributo dovuto per l'opposizione ma poi ché con la domanda riconvenzionale viene introdotta una nuova do manda sarà tenuto anche al pagamento di un «autonomo» contributo unificato in base al valore della domanda riconvenzionale proposta, anche se questo rientra nello stesso scaglione di riferimento del l'opposizione, e ciò perché egli si trova nella veste processuale e sostanziale di convenuto e non di attore». Non condividiamo tali tesi peraltro in palese contrasto con il disposto normativo in oggetto [21]. Il testo unico spese di giustizia nell’ambito dei soggetti tenuti al pagamento del contributo unificato prescinde dalla posizione processuale degli stessi. Nell’evidenziare, ai fini interpretativi, che il contributo unificato ha natura di entrata tributaria [22], ribadiamo che, ai sensi dell’articolo 14 T.U. spese di giustizia, « la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo . è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato»solo se «modifica il valore della domanda” mentre le altre parti conseguenzialmente diverse da quelle che si «costituiscono per prima»o che «depositano il ricorso introduttivo» sono tenute al pagamento del contributo unificato autonomo a prescindere della «modifica del valore della domanda» Non c’è chi non veda come nel giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo la parte che «deposita il ricorso introduttivo» e «introduce, nel merito, il giudizio» sia l’opponente, quindi ad esso si applicherà, ai fini del pagamento del contributo unificato, la disciplina della prima parte del punto 3 dell’articolo 14 T.U. spese di giustizia. Per lo stesso Ministero della Giustizia [23], con specifico riguardo alla parte tenuta al pagamento, si prescinde dal concetto di attore e/o convenuto, infatti «il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l’avvio e l’espletamento di un procedimento giurisdizionale» Quanto sopra porta, brevemente, a riassumere che «nell'ipotesi in cui contestualmente all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo venga formulata una domanda riconvenzionale si provvederà al pagamento del con tributo unificato dell'opposizione calcolato nella misura del 50% al quale aggiungere l’eventuale pagamento integrativo per la domanda riconvenzionale solo nella ipotesi cui consegue l’aumento di valore della causa» [24]. Ricordiamo da ultimo che « la specialità dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo si esaurisca con il procedimento di primo grado conseguentemente l’impugnazione avverso la sentenza che conclude i predetti procedimenti assume la forma di un ordinario giudizio di appello per il quale non è applicabile la riduzione del contributo unificato prevista dall’articolo 13 comma 3 tu spese di giustizia» [25]. Nuova formulazione dell’articolo 14 T.U. spese di giustizia chiamata in causa del terzo. Anche nella ipotesi di chiamata di causa del terzo si assiste a divergenze interpretative. Secondo la tesi sostenuta ed applicata ad esempio in un importante ufficio giudiziario del nord riporto testualmente «In caso di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con chiamata in causa di un terzo, il contributo unificato dovrà essere versato per intero. Ciò in quanto la riduzione alla metà del contributo unificato in caso di opposizione a decreto ingiuntivo è applicabile solo nell’ ipotesi in cui la questione presa in esame dal giudice sia esattamente la stessa già oggetto di valutazione in occasione dell'esame del ricorso per decreto ingiuntivo. In questo caso la chiamata del terzo comporta inevitabilmente la proposizione di una nuova domanda per la quale il contributo unificato va determinato ex novo, indipendentemente da quelle relative ai soggetti già parti della procedura monitoria». Quanto sopra è la prova lampante, ove ve ne fosse bisogno, di come anche nelle cose semplici vi sia la tendenza a complicare il tutto. Nella precedente nota n 22 di pagina 5 ho avuto modo di evidenziare come , nell’interpretazione della norma, l’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale dispone che «nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato delle parole secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore ». Dalla semplice lettura del punto 3, articolo 14, nuova formulazione, T.U. spese di giustizia, appare chiaro come in caso di chiamata in causa ai sensi della prima parte, del punto 3, ndr da parte di chi introduce il ricorso il contributo unificato è soggetto ad integrazione se dalla chiamata in causa consegue un aumento del valore della causa, mentre se la chiamate del terzo avviene ai sensi della seconda parte del punto 3, la chiamata ndr operata dalle altre parti in causa di per sé, a prescindere dall’aumento o meno di valore , comporta il pagamento di un ulteriore ed autonomo contributo unificato. Nessuna nuova domanda, tra l’altro difficilmente sostenibile proceduralmente, ma ampliamento di quella esistente e, al più, aumento del numero dei contraddittori. Su questa linea, e non poteva essere diversamente, anche l’indirizzo ministeriale[26] che, se pur se limitatamente alla seconda parte del punto 3 dell’articolo 14 T.U. spese di giustizia, ha chiarito «Con la nuova dizione del terzo comma dell'articolo 14 T.U. spese di giustizia, il legislatore ha previsto l'introduzione di un autonomo contributo unificato a carico della parte, diversa da quella che si è costituita per prima, la quale modifica la domanda proposta da controparte, oppure propone domanda riconvenzionale, o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo. Il versamento di tale importo prescinde dal mutamento di valore e si incardina esclusivamente sull'esistenza di un ampliamento della domanda rispetto a quel la originaria o, piuttosto, sulla necessità di estendere il numero dei contraddittori». Tra l’altro, senza entrare troppo nel merito della questione procedurale, giova ricordare come «l’opponente a decreto ingiuntivo non può che richiedere al giudice, con lo stesso atto di opposizione, l’autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritiene comune la causa sulla base dell’esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo» [27]. Quindi nessuna domanda nuova. Tra l’altro anche per l’opposto attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione «nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la chiamata del terzo deve intendersi subordinata, alla valutazione discrezionale da parte del giudice istruttore prevista dall'articolo 183, comma 4, c.p.c., dovendo l'istruttore verificare che l'esigenza dell'estensione del contraddittorio al terzo sia derivata effettivamente dalle difese dell'opponente convenuto in senso sostanziale » [28]. Nuova formulazione dell’articolo 14 T.U. spese di giustizia contestualità di domande. Qualora con il medesimo atto si pongano più domande tra quelle previste dall'articolo 14, comma 3, D.P.R. numero 115/2002, ad esempio domanda ricon venzionale e chiamata in causa del terzo, dovrà essere riscosso un unico contri buto unificato in aggiunta a quello versato dalla parte che si è costituita per prima [29]. Nel caso sopra accennato verrà riscosso il contributo unificato di maggior importo. Lite temeraria e formule di stile. In materia di richiesta risarcimento danni per responsabilità aggravata c.d. lite temeraria [30] e, nei casi in cui la parte, alla richiesta originaria abbia aggiunto formule c.d. formule di stile quali «o nella maggiore o minore somma che il giudice riterrà di giustizia» oppure «entro i limiti di competenza del giudice adito» il Ministero della Giustizia [31] ha, con una nota per la verità non molto chiara, stabilito che il contributo unificato non vada integrato quando nelle conclusionali si chiede il pagamento del danno per lite temeraria oppure nel ribadire la richiesta originaria si aggiungono formule del tipo «o quella maggiore o minore somma che il giudice riterrà di competenza» o «entro i limiti di competenza del giudice adito». Il Ministero osserva, inoltre, che l’articolo 15, DPR 30.5.2002 al comma 2 [32] prevede che «il funzionario procede altresì alla verifica di cui al comma 1 ogni volta venga introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa». Per concludere che «tale norma, tuttavia, si ritiene debba essere letta nel contesto delle altre disposizioni del T.U. in materia di spese di giustizia ed in particolare dell’articolo 14, comma 3, che determina il momento in cui deve essere effettuato il controllo formale del corretto versamento dell’imposta o della sua omissione» [33]. La, ribadisco, poco chiara disposizione ministeriale ha comportato da parte degli uffici l’applicazione del contributo unificato il relazione al solo valore del quantum richiesto con esclusione della richiesta del danno per lite temeraria, che ricordiamo viene quantificato dal giudice al momento della sentenza, e delle richieste contenute nelle c.d. formule di mero stile. Assodata l’ininfluenza ai fini della determinazione del valore della causa ai fini della riscossione del contributo unificato della richiesta risarcitoria ex articolo 96 codice di procedura civile, tra l’altro rimessa alla liquidazione anche d’ufficio nella sentenza, il problema si pone per le espressioni di mero stile tra l’altro frequenti più che altro negli atti che promuovono il giudizio innanzi al Giudice di Pace. Infatti ove tali espressioni di rito concorressero alla determinazione del valore della causa stante la loro indeterminabilità comporterebbero nelle cause innanzi al giudice di pace la riscossione del contributo unificato nell’importo previsto dall’articolo 13, punto, 1 lett. c o quello equivalente allo scaglione di valore corrispondente alla competenza del giudice adito. Quanto sopra ha trovato autorevole conferma in una recente sentenza, della Corte di Cassazione[34]. La Suprema Corte in un giudizio promosso dal Ministero della Giustizia [35] ha infatti statuito che «la commissione Regionale non si è attenuta al principio di diritto più volte affermato da questa Corte sia pure per altri fini secondo cui ove l’attore integri e completi una richiesta specificatamente quantificata nel suo ammontare, con una ulteriore sollecitazione rivolta al giudice a determinare il dovuto “in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia” questa seconda indicazione ha un contenuto sostanziale e non è rilevante che essa corrisponda alla prassi per cui possa essere definita “di stile” . La formula in questione manifesta cioè la ragionevole incertezza della parte sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere vincolato all’ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche». Concludendo, e affermando, la Corte che «ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una ancata indicazione della somma domandata con la conseguenza che la domanda si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito si veda la sentenza di questa Corte n 9432 dell’11 giugno 2012 . E l’applicazione del contributo unificato dovrà avvenire sulla base di questo parametro». Dall’indirizzo ministeriale richiamato in materia e dalla pronuncia della suprema Corte possiamo concludere che quando le c.d. formule di stile sono contenute nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio il contributo unificato sarà, all’atto dell’iscrizione a ruolo del procedimento, quantificato sulla base delle indicazioni contenute nella citata sentenza della Corte di Cassazione scaglione corrispondente al valore del giudice adito quando invece le dette formule di stile vengono introdotte nelle conclusionali in corso di causa ad esempio nel giudizio innanzi al giudice di pace nella precisazione definitiva dei fatti ex articolo 319 c.p.c. il contributo rimane, secondo il richiamato indirizzo ministeriale del 15 luglio 2007 richiamato in nota numero 34 ancorato al valore della causa dichiarato all’atto dell’iscrizione a ruolo del procedimento. Tra i tanti si pensi ad esempio al reclamo considerato solo da alcuni, compreso lo scrivente, forma di impugnazione quindi soggetto al pagamento del contributo unificato aumentato della metà tesi confermata da circolare ministeriale n 65934/u del 14 maggio 2012 . Esemplare a tal proposito quanto successo ad un legale che prima di recarsi presso un ufficio giudiziario per l’iscrizione a ruolo di una opposizione al decreto che rende esecutivo lo stato passivo nel fallimento si è munito dell’importo in misura fissa per come previsto, e pubblicato, nella tabella del contributo unificato nel sito web di detto tribunale per poi sentirsi chiedere in cancelleria all’atto dell’iscrizione il contributo commisurato al valore. DPR 30 maggio 2002 n 115. L'articolo 14, terzo comma, DPR 115/02 testo unico sulle spese di giustizia nella attuale formulazione recita «La parte di cui al primo comma, quan do modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o for mula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della cau sa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al conte stuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chia mata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta». Circolari Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U in Rivista delle Cancellerie anno 2012 pagg 363 e ss e DAG.05/07/2012.0094920.U in Rivista delle Cancellerie anno 2012 pagg 490 e ss . Cfr nello specifico il mio precedente intervento “contributo unificato nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari nuovo e definitivo ? indirizzo ministeriale” in Diritto e Giustizia 18 maggio 2012. Circolare ministero della Giustizia DAG.05/07/2012.0094920.U in Rivista delle Cancellerie anno 2012 pagg 490 e ss . Cfr nello specifico il mio precedente intervento “l’intervento nel processo civile di cognizione tra regime fiscale e contributo unificato” in Diritto e Giustizia 21 marzo 2013. articolo 105,106,107,167,183,268,269,270,271,443,498,499,500,564,565,566 cpc. Vedi nota n 15. Tra le altre Cassazione sezione unite n 9589/12 , Cassazione Sezione Terza Civile, numero 25264/08. Per un maggior approfondimento dell’istituto vedasi , tra gli altri,Manuale di diritto processuale civile A. Lugo – Giuffrè editore e diritto processuale civile S. Satta Cedam editore. Articolo 14 comma 2 DPR 115/02. Articolo 15 DPR 115/02. Salvo non improbabili e infondate “interpretazioni” a livello locale di cui al momento non siamo a conoscenza. Circolari ministeriali n 1543 del 14 luglio 2005 in Rivista delle Cancellerie anno 2005 pagg 608 e ss e DAG 25/11/2005 n 0041542.U. Ai sensi dell’art 13, punto TU spese di giustizia il contributoè ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Circolare 14 luglio 2005, numero 001543 in Rivista delle Cancellerie anno 20°5 pagg 608 e ss . Circolari ministeriali n 1543 del 14 luglio 2005 in Rivista delle Cancellerie anno 2005 pagg 608 e ss . Cass. Civ., Sez. I, 27 giugno 2000, numero 8718 e Cass. Civ., Sez. II, 19 novembre 2009, numero 2212. articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato delle parole secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore ”. Cass. civ., Sez. Unumero , sentenza 17 aprile 2012 numero 5994 Corte Costituzionale. 73/2005 secondo quest’ultima”io contributo unificato presenta le caratteristiche essenziali del tributo quali la doverosità della prestazione ed il collegamento ad una tipologia di spesa pubblica quale quella per il servizio giudiziario. Circolare ministeriale n 6/1517/035/20011/CA del 19 settembre 2011 in Rivista delle Cancellerie anno 2011 pagg 759 e ss . Da ricordare che “per i decreti ingiuntivi emessi per crediti derivanti da rapporti individuali di lavoro o di pubblico impiego e per le relative opposizioni il contributo unificato è applicato secondo le disposizioni dell’articolo 13, terzo comma, del D.P.R. n 115/2002 escludendo quindi la possibilità di una doppia riduzione “ circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U in Rivista delle Cancellerie anno 2012 pagg 363 e ss . Nota Ministero della Giustizia direzione Generale-1/12244/U/44 del 29 settembre 2003 in Rivista delle Cancellerie anno 2003 pagg 719 e ss . Già citata circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U. Tribunale Varese, sentenza 05.02.2010. Tribunale Nola, sez. II, 17 gennaio 2008,Trib. Milano, 28 febbraio 2003, Trib. Bari, sez. I, 26 marzo 2008 già citata circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U. Ex articolo 96 codice di procedura civile. Già citata circolare DAG 15/02/2007.0020047.U. Introdotto con decreto legge 30 giugno 2005 n 115 convertito con legge 17 agosto 2005 n 168. Ricordiamo che la determinazione del valore della causa è regolamentato dagli artt 10 e ss codice procedura civile. Sentenza n 6053 del 28 novembre 2012 pubblicata in data 11 marzo 2013. Avverso la sentenza n 35/7/2010 della Commissione Tributaria Regionale di Ancona.