Non è legittimo impiegare una norma incriminatrice di diritto comune per perseguire una condotta certamente lesiva degli interessi fiscali dello Stato e della Comunità Europea, ma estranea alle fattispecie tipiche del sistema penale tributario.
Le Sezioni Unite Giordano specialità della frode fiscale rispetto alla truffa . Come noto le Sezioni Unite con la nota sentenza Giordano Cass. SS.UU., numero 1235/2010 oltre a risolvere il conflitto giurisprudenziale preesistente -affermando la specialità della frode fiscale rispetto alla truffa proprio sul piano strutturale in quanto gli artifici previsti dalla norma di carattere generale si specificherebbero, nella norma di settore, in una condotta vincolata, contraddistinta da una specifica modalità decettiva incentrata sull'uso di documenti fiscalmente rilevanti rappresentativi di operazioni fittizie - avevano, seppur incidentalmente, statuito un più ampio e assai rilevante principio e cioè che «il sistema sanzionatorio in materia fiscale ha una spiccata specialità che lo caratterizza come un sistema chiuso e autosufficiente, all'interno del quale si esauriscono tutti i profili degli interventi repressivi, dettando tutte le sanzioni penali necessarie a reprimere condotte lesive o potenzialmente lesive dell'interesse erariale alla corretta percezione delle entrate fiscali». Non è, dunque, consentito all’interprete di andare a cercare nelle norme generali di parte speciale del codice penale fattispecie quale la truffa in danno dello Stato applicabili ad ipotesi non espressamente sanzionate dalla legislazione speciale penale tributaria». Force Blue un leading case. Sicuramente la più nota concreta applicazione di tale importante principio di diritto, statuito solo in via incidentale dalle Sezioni Unite, è la Sentenza numero 46591/2011 della Seconda Sezione Penale della Cassazione con cui la Corte affermò l’insussistenza della fattispecie di cui all’articolo 640 commi 1 e 3 c.p. nei confronti di Flavio Briatore, accusato di aver, in concorso con altre persone, rappresentato falsamente, anche attraverso la realizzazione di una complessa struttura societaria volta a celare l’effettiva intestazione del bene, che l’imbarcazione Force Blue versava nel condizioni di non imponibilità IVA in relazione alle forniture di carburante. Già in altra recente pronuncia la Seconda Sezione della Cassazione Cass., sez. II Penale, sentenza numero 41087/2012 in D& amp G del 23 ottobre 2012 aveva fornito ampio richiamo al proprio precedente sul caso del maxi yacht di Briatore per escludere la penale rilevanza di condotte realizzate in danno del Fisco al di fuori dello specifico sistema di repressione penale tributario strutturato dalla legislazione di parte speciale. Anche il ben più modesto caso in esame nella vicenda oggetto della pronuncia che sia annota viene risolto dagli Ermellini tramite un pedissequo richiamo del precedente del caso Briatore, che rappresenta pertanto sempre più un leading case . Il caso in esame. La pronuncia che si annota nasce dal ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola avverso sentenza ex articolo 425 del G.U.P., che aveva prosciolto dal reato di truffa aggravata gli imputati che, quali amministratori di alcune società, erano accusati di aver evaso il pagamento dell’IVA attraverso la compensazione con falsi crediti IVA. La Suprema Corte, ripercorrendo pedissequamente l’apparato motivazionale del proprio precedente, che viene integralmente ed esplicitamente condiviso, rigetta il proposto ribadendo la autosufficienza del sistema penale tributario previsto dalla legislazione di parte speciale e la conseguente inapplicabilità a condotte pur lesive degli interessi fiscali dello Stato di norme di parte generale, anche a costo di lasciar prive di copertura penale tali condotte. Autarchia penale tributaria. Risulta dunque riaffermato, ancora una volta, il principio richiamato anche nella vicenda Dolce & amp Gabbana per cui tutti i reati tributari descritti dal d.lgs. numero 74/2000 sono da ritenersi in rapporto di specialità rispetto al delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, qualora la condotta incriminata abbia come mera finalità l'evasione o l'elusione della obbligazione tributaria. Il delitto di truffa aggravata potrà eventualmente concorrere con i reati fiscali del decreto sopra citato soltanto qualora «dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale». Nel caso in cui invece, come quello in esame, l’unico ed il solo fine perseguito e conseguito dagli agenti sia l’evasione fiscale non potrà trovarsi sanzione penale al di fuori del sistema normativo strutturato all’interno della legislazione speciale di settore e dunque all’interno del vigente d.lgs. numero 74/2000.
Corte di Cassazione, Sez. II Penale, sentenza 5 – 11 aprile 2013, numero 16445 Presidente Carmenini – Relatore Gallo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza, ex articolo 425 cod. proc. penumero emessa in data 30/11/2010 il Gup presso il Tribunale di Nola, dichiarava non doversi procedere nei confronti di S.P., M.F. e Ma.Ro.Jo.Ra. per il reato di truffa aggravata, di cui al capo A e non doversi procedere nei confronti di S.P., M.F. e B.B.M.M. per il reato di truffa di cui al capo B perché il fatto non sussiste. 2. I fatti contestati riguardavano l'evasione del pagamento dell'IVA effettuata dagli imputati nelle vesti di amministratori di alcune società, realizzata effettuando la compensazione con falsi crediti IVA. 3. Avverso tale sentenza propone ricorso il P.M. deducendo violazione di legge e dolendosi che l'orientamento espresso dal giudicante con la sentenza impugnata lascerebbe privo di ogni censura penale il comportamento di chi fraudolentemente pone in essere un meccanismo che consente un risparmio d'imposta, mediante la fittizia creazione di un inesistente credito IVA. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Questa Sezione si è già occupata di analoga vicenda a seguito del ricorso proposto da Br.Fl. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 10 dicembre 2010 dal g.i.p. del Tribunale di Genova con la sentenza numero 46591 del 29 settembre 2011. In punto di diritto, tale sentenza ha testualmente rilevato che “le Sezioni unite di questa Corte 28 ottobre 2010, numero 1235 - rv. 248865 hanno recentemente affrontato il quesito se il sistema delle sanzioni penali in materia fiscale debba essere integrato con le fattispecie di diritto comune, talché le condotte non previste dalle norme speciali potrebbero comunque ricadere nell'ambito di applicazione di quelle generali ovvero se esso costituisca un sistema autonomo ed esclusivo, con la conseguente irrilevanza penale dei fatti non espressamente tipizzati dalle disposizioni fiscali, sebbene astrattamente riconducibili a fattispecie incriminatrici di diritto comune. 3. Al riguardo la citata sentenza ha rilevato innanzitutto come il legislatore, in occasione della riforma introdotta con il D.Lgs. numero 74 del 2000, con una scelta di radicale alternatività rispetto al pregresso modello di legislazione penale tributaria, ha inteso abbandonare il modello del c.d. reato prodromico caratteristico della precedente disciplina di cui al D.L. 10 luglio 1982, numero 429, conv. L. 7 agosto 1982, numero 516 , che anticipava la linea d'intervento repressivo già sulla fase preparatoria dell'evasione d'imposta, in favore del focalizzazione del disvalore sul momento dell'effettiva offesa degli interessi dell'erario. Questa strategia, come si legge nella relazione ministeriale, ha impuntato la reazione punitiva sulla dichiarazione annuale, quale atto che realizza, dal lato del contribuente, il presupposto obiettivo e definitivo dell'evasione di contro, è stata negata autonoma rilevanza penale alle violazioni a monte della dichiarazione stessa, non ancora produttive di danno reale ed effettivo per l'erario v. pure Sez. Unumero 25 ottobre 2000 numero 27 - rv. 217031 Corte cost. 27 febbraio 2002, numero 49 . 4. Ai fini della questione che ci interessa, assume particolare rilievo il D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 6, che esclude la punibilità a titolo di tentativo dei delitti in materia di dichiarazione di tipo commissivo articolo 2, 3 e 4 D.Lgs. cit . La disposizione mira ad evitare che le violazioni preparatorie , già autonomamente represse nel vecchio sistema, possano essere ritenute tuttora penalmente rilevanti ex se a titolo di delitto tentato, quali atti idonei preordinati in modo non equivoco ad una falsa dichiarazione. La ratio risiede nell'intenzione di stimolare, nell'interesse dell'erario, la resipiscenza del contribuente scoperto nel corso del periodo d'imposta. 5. Sulla base di tale rilievo, le Sezioni unite hanno concluso che la negazione di un rapporto di specialità tra la fattispecie penale tributaria e quella comune di truffa aggravata ai danni dello Stato si porrebbe in palese contrasto con la linea di politica criminale e con la stessa ratio che ha ispirato il legislatore nel dettare le linee portanti della riforma introdotta con il D.Lgs. numero 74 del 2000. Ciò in quanto, se il legislatore individua nella presentazione della dichiarazione annuale la condotta tipica e il momento di rilevanza penale della fattispecie di evasione, espressamente escludendo che la soglia di punibilità possa essere anticipata , ai sensi dell'articolo 56 c.p., anche nel caso di accertamento di irregolarità fiscali compiute nel corso del periodo d'imposta, non può recuperarsi l'illiceità penale della condotta preparatoria utilizzando un'ipotesi delittuosa comune contro il patrimonio, quale la truffa aggravata ai danni dello Stato eventualmente anche sub specie di tentativo . A ragionare diversamente, si finirebbe con lo stravolgere il sistema di repressione penale dell'evasione fiscale, consapevolmente disegnato dalla riforma del 2000 su basi radicalmente diverse. 6. In favore della esclusività del sistema penale fiscale depone anche la disciplina del condono fiscale di cui alla L. 27 dicembre 2002, numero 289, articolo 8, comma 6, lett. c e comma 12 legge finanziaria 2003 . Il ravvedimento del contribuente comporta l'esclusione della punibilità per i reati tributari di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, numero 74 e l'integrazione dei redditi e degli imponibili non determina obbligo di denunzia all'autorità giudiziaria, in quanto non costituisce notizia di reato. Emergono quindi due elementi che attestano come il legislatore abbia inteso escludere il concorso con il delitto di truffa ai danni dello Stato. In primo luogo, diversamente opinando, la non punibilità dei soli reati fiscali esporrebbe il contribuente alla responsabilità penale per truffa ai danni dello Stato, con l'effetto di disincentivare -anziché auspicare - il perseguimento delle finalità a cui l'intervento normativo è rivolto”. 7. La Corte osserva, inoltre, che se il fatto continuasse a costituire reato alla stregua della normativa comune , costituirebbe una grave aporia sistematica l'affermazione secondo cui la dichiarazione dei redditi non integra gli estremi della notitia criminis e non deve essere trattata come tale. Quindi la Corte rileva testualmente che 8. “un ulteriore argomento a sostegno della non applicabilità dell'articolo 640-bis c.p. alla materia fiscale si trae dall'articolo 7 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee oggi dell'Unione Europea del 26 luglio 1995. La norma, nel porre il principio ne bis in idem Europeo la persona che sia stata giudicata con provvedimento definitivo in uno Stato membro non può essere perseguita in un altro Stato membro per gli stessi fatti, purché la pena eventualmente applicata sia stata eseguita, sia in fase di esecuzione o non possa essere più eseguita ai sensi della legislazione dello Stato che ha pronunciato la condanna , conferma che la tutela degli interessi finanziari comunitari deve essere attuata mediante un sistema sanzionatorio che è esaustivo degli interventi repressivi, non solo all'interno dei confini nazionali, ma anche nella dimensione comunitaria. Sulla base di tali considerazioni, le Sezioni unite hanno quindi concluso che in definitiva, qualsiasi condotta di frode al fisco non può che esaurirsi all'interno del quadro sanzionatorio delineato dalla apposita normativa. Vi è, dunque, una generale specialità delle previsioni penali tributarie in materia di frode fiscale, le quali, in quanto disciplinano condotte tipiche e si riferiscono ad un determinato settore di intervento della repressione penale, esauriscono la connessa pretesa punitiva dello Stato e della Unione Europea . 9. Nella specie, al Br. è stato contestato il reato di cui all'articolo 640 c.p., commi 1 e 3, perché, in concorso con altri, avrebbe rappresentato falsamente - anche attraverso la realizzazione di una complessa struttura societaria volta a dissimulare l'effettiva destinazione del bene - che l'imbarcazione denominata omissis versava nelle condizioni di non imponibilità i.v.a. in relazione alla fornitura del carburante. 10. La condotta naturalistica così descritta non rientra in alcuna delle fattispecie criminose di cui al D.Lgs. numero 74 del 2000. L'imputazione, infatti, è strutturata secondo un criterio di tutela anticipata dell'interesse dell'erario, dal momento che l'azione delittuosa è individuata non già nell'evasione dell'imposta in sé, bensì nella creazione di un'apparenza idonea a creare l'inganno circa la sussistenza dei presupposti destinazione esclusivamente commerciale e proprietà extracomunitaria del natante per l'esenzione dal pagamento dell'i.v.a 11. Facendo applicazione dei principi di diritto testé illustrati, il fatto è quindi penalmente irrilevante, non essendo legittimo impiegare una norma incriminatrice di diritto comune per perseguire una condotta certamente lesiva degli interessi fiscali dello Stato e della Comunità Europea, ma estranea alle fattispecie tipiche del sistema penale tributario”. 12. Questo Collegio condivide la decisione sopra richiamata ed i principi di diritto ivi espressi. Pertanto nessuna censura è possibile avverso la sentenza impugnata, che, escludendo la configurabilità del reato di cui all'articolo 640 cpv cod. penumero , è coerente con l'indirizzo giurisprudenziale sopra delineato, anche se non espressamente richiamato. P.Q.M. Rigetta il ricorso.