Al G.A. la giurisdizione sull’accesso alle cartelle esattoriali di Equitalia, al G.O. l’opposizione alla loro esecuzione

Le pronunce in esame affrontano la ripartizione di giurisdizione tra i suddetti giudici nelle liti sulla richiesta di accesso agli atti e nell’esecuzione coatta delle cartelle esattoriali.

Le sentenze dei Tar Lombardia numero 554 del 1° marzo 2013 e Lazio numero 2660 del 13 marzo 2013 analizzano i suddetti temi e rilevano che l’accesso agli atti deve essere sempre garantito, anche se richiesto via PEC. Le relative liti sono di competenza del G.A., mentre le opposizioni alle cartelle esattoriali spettano al G.O. I casi. Nel primo una società subiva il pignoramento presso terzi banca di un’ingente somma per il «mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali, fondate su crediti di natura tributaria» a causa di «problematiche intervenute nel corso del tempo». Lo impugnava e contestava la giurisdizione del G.A. a favore del G.T. e la sua illegittimità, perché le somme requisite erano impignorabili poichè «destinate al pagamento della retribuzione dei cinque dipendenti». Il ricorso è stato accolto rilevando, però, come detto, la competenza del G.O. Nel secondo il presidente del Codacons chiedeva l’accesso agli atti di un’ipoteca accesa da Equitalia su un suo immobile di cui eccepiva l’ illiceità il presunto debito era inferiore ad €.8.000, soglia al di sotto della quale non è possibile iscriverla. La richiesta inviata per PEC non era stata mai evasa. Sollevate varie questioni anche di deontologia professionale. Il Tar le ha accolte sancendo, come detto, la propria giurisdizione sulle liti relative al diritto di accesso agli atti. Le opposizioni ai sensi degli articolo 615-617 c.p.c. non spettano né al G.A., né al G.T., ma al G.O I debiti de quibus sono di natura tributaria. «L’articolo 2, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. numero 546/1992 stabilisce che restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». La giurisprudenza costante sancisce che «il pignoramento effettuato con l’ordine diretto» è un atto dell’esecuzione contro cui sono esperibili gli ordinari rimedi ex articolo 615 e 617 c.p.c Infatti «non si tratta, pertanto, nella specie, di una nuova e più snella forma di riscossione amministrativa, bensì di una parzialmente nuova e più snella forma di esecuzione che non si sottrae alla valutazione, quanto alla sua legittimità, del giudice ordinario» CTP Novara numero 89/1/10 e Cass. SS.UU. numero 14667/11 . Accesso agli atti diritto o dovere? Entrambi la PA deve sempre garantirlo all’interessato, senza sindacare le finalità nella fattispecie dovevano essere usati in un processo penale contro il responsabile del procedimento . La ratio di questo diritto soggettivo, infatti non è offrire «utilità finali», bensì «poteri autonomi di natura procedimentale volti ad implementare la tutela d'un interesse o bisogno giuridicamente rilevante, per cui il limite di valutazione della Pubblica Amministrazione sulla sussistenza d'un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso ai documenti» è limitato solo ad accertarlo, essendo anche condizione di ammissibilità della relativa azione, fondata sul «egittimo bisogno differenziato di conoscenza in capo a chi richiede i documenti, purché non preordinato ad un controllo generalizzato e indiscriminato di chiunque sull'azione amministrativa, espressamente vietato dall'articolo 24, comma 3, l. numero 241/90 cit. Cons. Stato, sez. III, numero 4530/2012 ». Le controversie spettano al G.A. che, previa verifica di detti requisiti Cons. Stato, sez. V, numero 6843/12, sez. VI, nnumero 201/12 e 117/11 Tar Lazio sez. III quater numero 9848/11 , può sostituirsi alla PA inerte ed ingiungerle di adempiere alla richiesta « facere pubblicistico» . Modalità di richiesta d’accesso. L’istante deve isolo motivare, anche succintamente, l’interesse nel nostro caso i documenti, come detto, non servivano per produrli nel giudizio tributario, già definito con la devoluzione del contezioso al G.O. i crediti per i quali era stata iscritta l’ipoteca erano relativi a spese di lite ed in parte erano già stati stornati , ma in quello penale, perciò non sussistevano pretesti validi per non assolvere a questo onere. L’oggetto deve essere «determinato o quanto meno determinabile e non può quindi essere generica, deve riferirsi a specifici documenti e non può comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta», che può essere legittimamente inoltrata tramite PEC, tanto più che le recenti riforme hanno introdotto e caldeggiato la digitalizzazione della PA. Violazione del dovere di verità? Equitalia contestava la veridicità di alcune affermazioni contenute nella memoria difensiva del Rienzi circa l’invio dell’istanza asseritamente non tempestiva spettante non al difensore, ma alla parte. Il Tar ha rilevato che tali espressioni rientrano nella «dialettica processuale tesa ad individuare circostanze di fatto in ordine alla tempestività di proposizione della domanda e non nel porre in dubbio la veridicità delle affermazioni di controparte». Non erano censurabili e, perciò, non era necessario trasmettere il fascicolo al CDO per il procedimento disciplinare, salvo la possibilità per l’ente di promuovere autonome azioni.

TAR Lazio, sez. III, sentenza 6 – 13 marzo 2013, numero 2660 Presidente Bianchi – Estensore Correale Fatto Rilevato che l’articolo 116, comma 4, c.p.a. prevede che il giudice decide con sentenza in forma semplificata sul ricorso proposto per l’accesso documentale Rilevato che, con ricorso a questo Tribunale ai sensi dell’articolo 116 c.p.a., l’avv. Carlo Rienzi, in proprio, lamentava il silenzio serbato dalle parti intimate in ordine ad una sua richiesta di accesso, inoltrata via PEC in data 2 novembre 2012, relativa all’acquisizione di documenti, meglio specificati in epigrafe, inerenti ad un’iscrizione ipotecaria su immobile di sua proprietà basata sul ritenuto mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali a lui stesso riconducibili, per un importo pari ad € 3.205,47 comprensivo di interessi, sanzioni e spese varie, nonostante tali cartelle risultassero già pagate o impugnate presse i competenti organi giudiziari Rilevato che il ricorrente, in sintesi, si soffermava sulla sua legittimazione ad agire, in quanto la domanda di cui al ricorso introduttivo era inerente ad un interesse concreto, diretto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali aveva chiesto l’accesso, dato che tale acquisizione documentale gli era necessaria per esercitare il suo diritto di difesa, sia in relazione all’iscrizione ipotecaria sull’immobile di sua proprietà per un importo esattoriale inferiore al tetto minimo di € 8.000 fissato dalla Corte di Cassazione sia in relazione alla costituzione di parte civile in un procedimento penale, tuttora pendente in fase d’appello, a carico del funzionario responsabile della cartella, sia ai fini di conseguente richiesta del risarcimento del danno ex articolo 30 c.p.a. per responsabilità del legittimo esercizio dell’attività amministrativa Rilevato che il ricorrente richiamava, a fondamento della sua domanda, la normativa di cui agli articolo 22 e ss. l.numero 241/90 e al d.p.r. numero 184/2006 che consentivano l’accesso documentale in ipotesi corrispondenti a quella illustrata Rilevato che si costituivano in giudizio Roma Capitale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Roma 2 e Equitalia Sud s.p.a. Rilevato che Roma Capitale evidenziava l’avvenuto deposito degli atti di propria competenza richiesti con l’istanza d’accesso, una volta venuto a conoscenza della domanda in sede giudiziale Rilevato che il M.E.F. allegava una relazione dell’Agenzia delle Entrate, ove si lamentava di non aver ricevuto alcuna istanza di accesso agli atti da parte del ricorrente mediante la richiamata notifica via PEC e si evidenziava, comunque, che l’unica cartella di pagamento per la quale sussisteva la competenza dell’intimata Agenzia, riferita a due partite di ruolo, risultava impugnata dall’interessato dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, con susseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere pronunciata in seguito all’intervenuto sgravio parziale, relativo ad una partita, residuando per la restante partita di ruolo il difetto di giurisdizione del giudice tributario adito essendo la medesima relativa a somme dovute a titolo di spese di giustizia, su cui pronuncia il giudice ordinario Rilevato che Equitalia Sud spa contestava 1 la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto nessuna iscrizione ipotecaria risultava attualmente sui beni immobili del medesimo, dato che quella di cui alla domanda introduttiva del presente contenzioso risultava cancellata in data 22 marzo 2010, cui era seguita la chiusura della procedura il 19 maggio 2010 2 non risultava avanzata a suo tempo formale istanza di accesso agli atti con le modalità previste dal regolamento di Equitalia Servizi spa 3 l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria poteva avvenire già al momento della notifica della comunicazione, nel 2009 4 l’iscrizione ipotecaria in questione era comunque legittima dato che il limite degli € 8.000 risultava introdotto solo con la legge 22 maggio 2010, numero 73, successiva, quindi, alla data del 27 aprile 2009 di comunicazione della medesima iscrizione Rilevato che parte ricorrente depositava una memoria ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi difensive nonché un’istanza al Collegio di trasmissione della memoria di Equitalia Sud spa al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma, in relazione a quanto sostenuto a pag. 3 in cuie era detto “non è comunque dato sapere se e come il Prof. Rienzi abbia avanzato formale istanza d’accesso agli atti con le modalità previste dal regolamento di Equitalia S.p.a.”, ritenendo che tale affermazione contrastasse con l’articolo 14 del codice deontologico degli avvocati, dato che era in contestazione l’avvenimento di un fatto invio dell’istanza che competeva non al difensore ma alla parte Rilevato che alla camera di consiglio del 6 marzo 2013 la causa era trattenuta in decisione Diritto Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che, ai sensi dell'articolo 22 l.numero 241/90, il soggetto che detiene la documentazione oggetto di istanza di ostensione non deve delibare la fondatezza della pretesa sostanziale per la quale occorrano tali atti o sindacare sulla utilità effettiva di questi, in quanto il diritto d'accesso è conformato dalla legge per offrire al titolare, più che utilità finali caratteristica, questa, ormai riconoscibile non solo ai diritti soggettivi, ma anche agli interessi legittimi , poteri autonomi di natura procedimentale volti ad implementare la tutela d'un interesse o bisogno giuridicamente rilevante, per cui il limite di valutazione della Pubblica Amministrazione sulla sussistenza d'un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso ai documenti, che è correlativamente pure il requisito di ammissibilità della relativa azione, si sostanzia solo nel giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo bisogno differenziato di conoscenza in capo a chi richiede i documenti, purché non preordinato ad un controllo generalizzato e indiscriminato di chiunque sull'azione amministrativa, espressamente vietato dall'articolo 24 comma 3 l.numero 241/90 cit. Cons. Stato, Sez. III, 7.8.12, numero 4530 Considerato, quindi, per quel che riguarda le difese di Equitalia Sud s.p.a. in ordine alla carenza di legittimazione attiva del ricorrente, che non rilevano nella presente sede di accesso documentale le ragioni addotte in ordine alla fondatezza o meno delle ragioni dell’avv. Rienzi in relazione alla procedura di iscrizione ipotecaria immobiliare per debito inferiore ad euro 8.000,00, dato che il ricorrente ha sufficientemente chiarito, nell’atto introduttivo, di avere necessità della documentazione richiesta non nel giudizio tributario susseguente – in parte già avviato e dichiarato parzialmente improcedibile per quanto riferito, e non contestato dal ricorrente, dall’Agenzia delle Entrate nelle sue difese e in parte evidentemente non avviato o comunque concluso per intervenuta cancellazione dell’iscrizione ipotecaria stessa – ma in diverso giudizio in sede penale nei confronti del funzionario responsabile che invocava la presenza di direttive superiori per procedere Considerato, inoltre, che pure irrilevanti appaiono le osservazioni delle parti intimate in ordine alle modalità di trasmissione dell’istanza di accesso via PEC – di cui comunque il ricorrente fornisce prova di ricezione alla casella di posta elettronica individuata – dato che la conoscenza della domanda è comunque avvenuta con il ricorso introduttivo cui, principalmente Equitalia Sud spa replica nel merito, continuando a ritenere non ostensibile la documentazione per carenza di legittimazione attiva del ricorrente nei sensi sopra precisati Considerato, infatti, che questo Tribunale TAR Lazio, Sez. III quater, 27.11.12, numero 9848 ha avuto modo recentemente di precisare che quello di “accesso” ai documenti è un diritto soggettivo, di cui il giudice amministrativo conosce in giurisdizione esclusiva, il cui giudizio ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto in questione, piuttosto che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità dell’atto amministrativo, tanto che il giudice può direttamente ordinare l’esibizione dei documenti richiesti, sostituendosi all’amministrazione e ordinando un “facere” pubblicistico, qualora ne sussistano i presupposti, con la conseguenza per la quale anche in carenza di specifica motivazione dell’atto amministrativo di diniego dell’accesso o in assenza di esso o di specifiche formalità di richiesta, il giudice deve comunque verificare se sussistono o meno i presupposti dell’azione, potendo pertanto negarlo anche per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo Cons.Stato., Sez. VI, 19.1.12, numero 201 e 12.1.11, numero 117 Considerato, quindi, sussistente un interesse concreto, diretto e attuale del ricorrente all’ostensione richiesta, a lui necessaria per esigenze di difesa in giudizi che lo vedono direttamente coinvolto, sia nei confronti del responsabile dell’iscrizione ipotecaria contestata sia in relazione a querela da lui ricevuta in relazione ai medesimi fatti, come specificato nella successiva memoria per la camera di consiglio Considerato che gli atti richiesti sono relativi alla diretta posizione dell’interessato o sono atti a contenuto generale, per cui non può rilevarsi neanche la presenza di dati sensibili di terzi, d’altro canto neanche invocata dalle parti intimate Considerato, come detto, che il diritto di accesso ai documenti non è meramente strumentale alla proposizione di un'azione giudiziale ma ha carattere autonomo rispetto ad essa e pertanto il “giudice dell'accesso” deve accertare solo l'esistenza dei presupposti che legittimano la relativa richiesta e non anche l’effettiva rilevanza, in concreto, in un altro giudizio degli atti richiesti Cons. Stato, Sez. V, 22.6.12, numero 3683 Considerato che la giurisprudenza ha anche precisato che la domanda di accesso ai documenti deve avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile e non può quindi essere generica, deve riferirsi a specifici documenti e non può comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta Cons. Stato, Sez. VI, 10.2.06, numero 555 e TAR Em.-Rom, Bo, Sez. II, 26.1.12, numero 67 Considerato che il Collegio ritiene sussistente anche questo requisito in relazione ai documenti richiesti e indicati in epigrafe, tranne per quel che riguarda l’ultima descrizione relativa a “tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali a quelli fin qui elencati e a quelli di cui narrativa”, perché indeterminata Considerato che tale richiesta di ostensione deve essere eseguita da Equitalia Sud spa, cui ricondurre l’iscrizione ipotecaria in questione Considerato, infine, per quel che riguarda la richiesta di trasmissione della memoria del legale di Equitalia Sud spa al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma, che il Collegio non ravvisa gli estremi per operare in tal senso, potendo ricondursi l’affermazione cui fa riferimento il ricorrente nella dialettica processuale tesa ad individuare circostanze di fatto in ordine alla tempestività di proposizione della domanda e non nel porre in dubbio la veridicità delle affermazioni di controparte, fatta salva ogni iniziativa che il diretto interessato voglia assumere autonomamente al riguardo Considerato che quindi il ricorso, per quanto dedotto, deve essere accolto e che le spese del giudizio seguono la soccombenza di Equitalia Sud s.p.a. e sono liquidate come da dispositivo, potendosi invece compensare con le altre parti intimate, sussistendone giusti motivi alla luce delle rispettive allegazioni P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza , definitivamente pronunciando sul ricorso ex articolo 116 c.p.a., come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, rilevando l’illegittimità del silenzio sulla relativa istanza di ostensione proposta dal ricorrente, ordina a Equitalia Sud s.p.a. di esibire al ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, consentendone l’estrazione di copia, i seguenti documenti già da lui richiesti - tutti gli atti e/o provvedimenti anche di estremi ignoti, sottesi all’iscrizione ipotecaria del 06.04.2009, fascomma 0972008000229872 - gli atti e/o documenti dell’istruttoria nel tempo svolta al fine di verificare se dei dati detenuti da Agenzia delle Entrate e da tutti gli Enti impositori, quanto richiesto con le cartelle sottese all’iscrizione ipotecaria del 06.04.2009, fascicolo numero 0972008000229872, fosse effettivamente ancora dovuto - gli atti e/o i documenti dai quali si possono evincere i nomi dei responsabili del o dei procedimenti sottesi a detta iscrizione - tutte le circolari e/o atti interpretativi comunque denominati, che a decorrere dall’entrata in vigore dell’articolo 3, comma 40 del D.L. 30 settembre 2005, modificativo dell’articolo 76 del d.P.R. 602 del 1973 hanno avuto ad oggetto l’analisi del divieto dell’iscrizione ipotecaria ex articolo 77 del citato d.P.R. per crediti tributari inferiori alle € 8.000,00 - tutte le circolari e/o atti interpretativi, comunque denominati, contenenti istruzioni e/o indicazioni di Agenzia delle Entrate e/o del Ministero dell’Economia e delle Finanze diretti all’Agente della Riscossione – Equitalia Sud S.p.A. circa le modalità di applicazione del combinato disposto degli articolo 76 e 77 del d.P.R. 602 del 1973. Condanna Equitalia Sud s.p.a a corrispondere al ricorrente le spese di lite per la sua parte, che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge e quanto versato a titolo di contributo unificato. Compensa per il resto. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

TAR Lombardia, sez. III, sentenza 26 febbraio – 1 marzo 2013, numero 554 Presidente Leo – Estensore De Vita Fatto Con ricorso notificato in data 17 gennaio 2013 e depositato l’8 febbraio successivo, la società ricorrente ha impugnato l’atto di pignoramento notificato in data 21 novembre 2012, con il quale è stata pignorata la somma di € 68.889,51 presso il Banco di Credito Cooperativo di Carugate, sul conto corrente intestato alla medesima società. Tale atto ha fatto seguito al mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali, fondate su crediti di natura tributaria, che la ricorrente ha giustificato con problematiche intervenute nel corso del tempo. Dopo aver premesso alcune considerazioni in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, si assume l’illegittimità del pignoramento, in quanto lo stesso riguarderebbe delle somme destinate al pagamento della retribuzione dei cinque dipendenti della società ricorrente, che per legge sarebbero impignorabili. Alla Camera di consiglio del 26 febbraio 2013, fissata per la discussione dell’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, il Collegio, dopo aver dato avviso alla parte presente alla discussione, anche della questione relativa all’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dell’articolo 60 cod. proc. amm. Diritto 1. In via preliminare, va verificata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. 2. La controversia in oggetto riguarda un atto di pignoramento presso terzi di somme dovute in ragione di crediti di natura tributaria. In tal senso l’articolo 2, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. numero 546 del 1992 stabilisce che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Come evidenziato da una recente giurisprudenza, che il Collegio condivide, “il pignoramento effettuato con l’ordine diretto costituisc[e] un vero e proprio atto della esecuzione contro il quale sono ammissibili, a piena garanzia del debitore, gli strumenti di opposizione previsti dall’ordinamento processuale, come opposizione agli atti esecutivi o secondo i casi, come opposizione alla esecuzione. Non si tratta, pertanto, nella specie, di una nuova e più snella forma di riscossione amministrativa, bensì di una parzialmente nuova e più snella forma di esecuzione che non si sottrae alla valutazione, quanto alla sua legittimità, del giudice ordinario” Commiss. Trib. Prov. Piemonte, Novara, I, 23 luglio 2010, numero 89 in termini, Cass. civ., SS. UU., 5 luglio 2011, numero 14667 . 2.1. Pertanto, la presente controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. 3. La dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore di quello ordinario determina gli effetti, in ordine alla prosecuzione del giudizio presso il giudice munito di giurisdizione, di cui all’articolo 11 del cod. proc. amm. 4. Nulla per le spese in mancanza di costituzione della controparte. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Terza , definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso indicato in epigrafe e individua quale giudice munito di giurisdizione quello ordinario, avanti al quale il processo potrà proseguire. Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.