L’offerta di modificare il contratto rescindibile, in modo da ricondurlo ad equità articolo 1450 c.c. , qualora sia formulata nel corso del giudizio, può anche limitarsi a chiedere la determinazione al giudice, in base ad elementi oggettivi da accertarsi in giudizio.
La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 5050/2013, affronta il tema del contratto rescindibile e della possibilità che sia ricondotto ad equità. Come noto, l’azione generale di rescissione ex articolo 1448 c.c. richiede la concorrente esistenza dei requisiti di una sproporzione ultra dimidium fra le reciproche prestazioni del contratto, di uno stato di bisogno del contraente danneggiato e di un approfittamento di esso da parte dell’altro contraente. Particolare attenzione va prestata allo stato di bisogno che, in quanto conosciuto dalla controparte, si deve porre quale spinta psicologica a contrarre con pregiudizio della libertà contrattuale dell’alienante. Per stabilire poi se un contratto sia rescindibile per ultra dimidium , occorre che la sproporzione di cui parla il comma 1 dell’articolo 1448 c.c. venga accertata in base al valore dei beni oggetto del contratto al momento della sua stipulazione. Questo spiega perché il successivo comma quarto dispone l’inammissibilità dell’azione generale di rescissione relativa ad un contratto aleatorio che, per sua natura, contiene un evento futuro la cui verificazione rimane causalmente incerta cfr. articolo 1472, comma 2, c.c. . Tuttavia, in chiave conservativa del negozio, l’articolo 1450 c.c. prevede che un contratto possa essere sottratto alla rescissione qualora il contraente contro cui è richiesta offra una modificazione delle condizioni pattizie tali da ricondurle ad equità. Equità che andrà ad incidere sulla sostanza del rapporto sinallagmatico come, ad esempio, un supplemento di prezzo a carico dell’acquirente. In questa cornice, occorre chiedersi, ed è questo uno dei nodi centrali della sentenza annotata, se, una volta formulata in giudizio l’offerta di riduzione, possa essere rimessa al magistrato adito la determinazione di congruità del quantum . Il caso. Due contraenti pattuivano un preliminare di compravendita di diverse quote di alcuni compendi immobiliari. Della promessa alienazione facevano parte anche tutti i diritti di rendiconto e fruttificazione oltre i diritti ereditari ricadenti nei suddetti compendi immobiliari. Il prezzo era pattuito in complessive Lire 10.000.000 delle quali risultavano versate Lire 2.000.000 a titolo di caparra confirmatoria. Il saldo doveva essere versato entro trenta giorni dalla comunicazione del passaggio in giudicato di una sentenza di accertamento dell’attribuzione della qualifica di erede di un soggetto terzo nei riguardi della parte venditrice. Evento, questo, che era dedotto in contratto in termini di condizione sospensiva. Insorgeva tra le parti una lite giudiziale sulla natura del contratto e sull’efficacia della condizione sospensiva apposta. In primo grado, parte alienante lamentava che il valore del compendio immobiliare era superiore a Lire 100.000.000 e che la notevole sproporzione era dipesa dal suo stato di bisogno. Chiedeva, pertanto, che il contratto in parola venisse rescisso per ultra dimidium . Il Tribunale rigettava la domanda attorea, accogliendo quella avanzata da parte acquirente sull’avvenuta verificazione della condizione sospensiva. Per l’effetto dichiarava il definitivo trasferimento del contratto di compravendita dei compendi immobiliari in favore del promissario acquirente. Il giudice di prime cure, infatti, configurava il rapporto giuridico intercorso tra i contraenti come aleatorio e, dunque, sottratto al rimedio previsto dall’articolo 1448 c.c Adita la Corte d’Appello, questa, riformava la decisione impugnata, accogliendo la domanda di rescissione per lesione proposta da parte venditrice. Per i giudici di seconde cure era da escludere la natura aleatoria del contratto proprio in virtù dell’apposizione della condizione sospensiva, la cui funzione era stata quella di «evitare i rischi conseguenti all’esito del giudizio dal quale sarebbe dipesa la qualità di erede della venditrice». Erano quindi ritenuti insussistenti i presupposti per agire ex articolo 1448 c.c Peraltro, aspetto cruciale, l’offerta formulata ai sensi dell’articolo 1450 c.c. finalizzata alla riduzione ad equità del contratto era respinta, perché ritenuta generica. Questo in quanto il convenuto-acquirente, a dire della corte territoriale, non aveva offerto una somma concreta, né si era rimesso alla determinazione del magistrato, al quale non aveva offerto alcun elemento di valutazione. L’acquirente proponeva ricorso per cassazione. Esclusa la natura aleatoria del contratto . Innanzitutto, per la Suprema Corte il contratto in questione non ha natura aleatoria. Per gli ermellini, infatti, affinché si possa discorrere di negozio aleatorio è necessario verificare se, al momento della conclusione del contratto, vi sia per le parti una situazione di obiettiva incertezza sui vantaggi e gli svantaggi economici che potranno derivare dal regolamento contrattuale ovvero, per la configurazione strutturale del rapporto, sia posto a carico di una delle parti il rischio di un evento causale. In sostanza, l’alea deve operare sin dall’inizio quale elemento insisto del rapporto sinallagmatico. Nel caso di specie, invece, il rapporto non è sorto aleatorio, in quanto la condizione sospensiva apposta ha inciso sull’efficacia e non sulla struttura del contratto. Addirittura l’apposizione della clausola accessoria è stata funzionale ad evitare che i rischi derivanti dall’esito sfavorevole di un giudizio avente ad oggetto, come detto nella parte introduttiva, il riconoscimento della qualità di figlia naturale di una terza persona della promissaria venditrice si potessero ripercuotere sul sinallagma contrattuale. Fatto peraltro scongiurato anche sul piano dell’oggetto materiale del contratto che aveva ad oggetto beni ben determinati del compendio immobiliare compromesso in vendita, con possibilità per le parti di stabilire con certezza il rapporto fra vantaggi e sacrifici derivanti dal contratto. Offerta di riduzione ad equità del contratto. Diverso discorso invece è per l’offerta di riduzione ad equità del contratto, già formulata in secondo grado in via subordinata dal promissario acquirente. Secondo gli ermellini è erroneo l’assunto affermato dai giudici d’appello secondo cui il promissario acquirente non avrebbe nemmeno rimesso in atti alla determinazione del giudice. Invero, l’offerta di modificare il contratto rescindibile, in modo da ricondurlo ad equità, qualora sia formulata nel corso del giudizio, può anche limitarsi a chiedere la determinazione al giudice, in base ad elementi oggettivi da accertarsi in giudizio. E ciò può essere desunto anche dalle espressioni adoperate nella domanda, nel momento in cui evidenzino la volontà della parte di rimettersi al prudente apprezzamento del magistrato. Concludendo . A seguito della cassazione della sentenza, dovrà essere così il giudice del rinvio a determinare la modifica del contratto, stabilendo il prezzo delle quote dei compendi immobiliare secondo i correnti valori di mercato.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 17 gennaio - 28 febbraio 2013, numero 5050 Presidente Felicetti – Relatore Migliucci Svolgimento del processo 1. - M.L D.L. conveniva in giudizio B.P. dinanzi al Tribunale di Siracusa, esponendo che con scrittura privata in data 7-6-1972 aveva venduto al predetto, per sé o per persona da nominare, la quota di un quinto indiviso di proprietà di un appartamento facente parte del fabbricato sito in omissis , di una casa di campagna e di un terreno siti in contrada omissis , di una casa di campagna e di due terreni siti in contrada omissis , nonché la quota di un sesto indiviso di proprietà di un'altra casa di campagna sita in contrada omissis della vendita facevano parte tutti i diritti di rendiconto e fruttificazione dei beni suddetti e di tutti i beni ereditari, il diritto di collazione dei beni ricadenti nel compendio ereditario di omissis , nonché i mobili e gli arredi del palazzo B. il prezzo veniva convenuto in complessive lire 10.000.000 delle quali risultavano versate lire 2.000.000 a titolo di caparra confirmatoria, mentre il residuo doveva essere versato al momento del rogito da stipularsi in favore del B. o di persona da designare entro trenta giorni dalla comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della maternità di B.M. nei riguardi della venditrice con attribuzione della qualifica di erede, evento al quale l'efficacia dell'atto era sospensivamente condizionata che il valore dei beni venduti era superiore a L. 100.000.000 e che la sproporzione era dipesa dal suo stato di bisogno. Chiedeva, pertanto, che il contratto fosse dichiarato rescisso per lesione ultra dimidium . Il B. , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la declaratoria di autenticità delle sottoscrizioni apposte sul contratto. Al presente giudizio veniva riunito quello promosso nei confronti della D.L. dal B. , con il quale il predetto aveva chiesto di dichiararsi verificata la condizione sospensiva apposta al contratto di cui alla scrittura privata in data 7.6.1972 e quindi il definitivo trasferimento dei beni ivi descritti, dando atto della volontà di pagamento del residuo prezzo. Costituitasi in giudizio, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese. Il procedimento, interrotto per la morte della D.L. , veniva riassunto dagli eredi Gi Bi. e Ig Bi Con sentenza numero 374/01 il Tribunale di Siracusa qualificava il contratto come preliminare di vendita, rigettava la domanda principale proposta dalla D.L. , accoglieva quella avanzata dal B. , dichiarando verificata la condizione sospensiva apposta al contratto di cui alla scrittura privata in data 7.6.1972 quindi, dichiarava il definitivo trasferimento dei beni ivi descritti in favore del B. , attribuiva a Bi.Gi. e Bi.Ig. la somma di L. 8.000.000 depositata da B.P. nel libretto numero omissis della Banca Commerciale Italiana, Agenzia di , subordinando tale attribuzione al trasferimento dei beni in favore del B. , con compensazione delle spese processuali. Il Tribunale riteneva il contratto de quo aleatorio e, come tale, non suscettibile del rimedio di cui all'articolo 1448 cod. civ Con sentenza dep. il 2 agosto 2006 la Corte di appello di Catania, in riforma della decisione impugnata da Bi.Gi. e Bi.Ig. , accoglieva la domanda di rescissione per lesione proposta dalla D.L. respingendo anche la richiesta, formulata dal convenuto ex articolo 1450 cod. civ., di modifica del contratto per condurlo a equità. Secondo i Giudici, era da escludere la natura aleatoria del contratto quando le parti, proprio con l'apposizione della condizione sospensiva, avevano inteso evitare i rischi conseguenti all'esito del giudizio dal quale sarebbe dipesa la qualità di erede della venditrice né, per i modesti rischi ad esso collegati, il carattere aleatorio poteva derivare dal versamento della caparra, che rientra nella normale alea dei contratti commutativi analoghe considerazioni erano formulate per quel che concerneva la fruttificazione dei beni oggetto della vendita. Erano, quindi, ritenuti sussistenti i requisiti voluti dall'articolo 1448 cod. civ La domanda formulata ai sensi dell'articolo 1450 cod. civ. era respinta sul rilievo che era generica, atteso che il convenuto non aveva offerto una somma concreta né si era rimesso alla determinazione del giudice, al quale non aveva offerto alcun elemento concreto. In considerazione del'accoglimento della domanda di rescissione la Corte riteneva irrilevante accertare il verificarsi o meno della condizione sospensiva. 2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il B. sulla base di quattro motivi. Resistono con controricorso gli intimati. Le parti hanno depositato memoria illustrativa. Motivi della decisione 1.1.- Il primo motivo censura la decisione gravata che, nell'escludere la natura aleatoria del contratto de quo, non aveva tenuto conto non solo del pregiudizio derivante - in relazione al versamento della caparra - dalla perdita dei frutti e del diminuito potere di acquisto della moneta verificatori fra la dazione della somme e l’avveramento della condizione ma anche dalla intrinseca indeterminatezza dell'oggetto dell'acquisto, atteso che nel contratto si specificava che la compravendita riguardava i diritti spettanti alla venditrice in ordine alla eventuale richiesta di collazione nei confronti dei donatari relativamente ai beni ricadenti nel compendio immobiliare di omissis ed alle ragioni eventualmente spettatile per effetto dei suddetti conferimenti o ancora . i diritti eventualmente spettanti alla venditrice sui beni mobili provenienti dalle eredità paterna e materna della defunta sig.ra B.M. . Pertanto, le parti avevano introdotto un coefficiente di assoluta incertezza in ordine all'entità del compendio ceduto, che comprendeva beni e diritti che potevano risultare nulli o insussistenti era incerto il vantaggio economico in relazione al quale l'acquirente si era esposto. Censura l'interpretazione del contratto, laddove a il Giudice non aveva considerato che nella specie l'esborso della caparra era stata effettuata senza alcun certezza dei tempi di conclusione o di scioglimento del contratto b le parti dimostrarono di dare particolare valore alla fruttificazione dei beni e specificarono che detta rendicontazione e fruttificazione doveva riguardare non solo i beni oggetto del trasferimento, ma anche tutti i beni ricadenti nella massa ereditaria e quindi, anche i diritti inerenti alle quote ereditarie spettanti alla cedente sulle quote ereditarie di altre successioni per le quali pendevano giudizi, beni sottoposti a sequestro giudiziario . Anche siffatta determinazione era assolutamente incerta ed eventuale, dipendendo, altresì, dalla definizione di altro e diverso giudizio ereditario invero ancora pendente e, purtuttavia, le parti sottolinearono e ribadirono detta pattuizione, evidenziandone la rilevanza nell'ambito della globale convenzione. 1.2. - Il motivo va disatteso. Al fine di qualificare il contratto come aleatorio, è necessario verificare se, al momento della conclusione del contratto, vi sia - per volontà delle parti o per legge - una situazione di obiettiva incertezza circa i vantaggi o lo svantaggio economico che potrà derivare dal regolamento negoziale ovvero che, per la struttura del contratto posto in essere dalle parti, è a carico di una delle parti il rischio di un evento casuale che potrà incidere sul contenuto del suo diritto o della sua prestazione in sostanza l'alea opera sin dall'inizio come elemento essenziale del sinallagma. Orbene, nelle specie la aleatorietà non poteva derivare dalla condizione sospensiva apposta che, incidendo sulla efficacia e non sulla struttura del contratto, era intesa addirittura a evitare - come correttamente ritenuto dai Giudici - i rischi derivanti dall'esito sfavorevole del giudizio avente a oggetto il riconoscimento della qualità di figlia naturale di M B. dell'attrice e, quindi, la sua qualità di erede, legittimata alla vendita de qua. Il versamento della caparra, che è un patto accessorio al contratto, non può incidere sulla struttura del contratto, rientrando gli effetti che da tale dazione derivano nell'alea normale di un contratto sottoposto a condizione sospensiva, alea che è evidentemente nozione diversa da quella di cui si è detto sopra. Né, d'altra parte, potrebbe censurarsi la sentenza, invocandosi la aleatorietà, in considerazione della denunciata indeterminatezza o indeterminabilità dei beni ereditari oggetto della vendita. Secondo quel che è stata la ricostruzione della volontà pattizia compiuta dai Giudici, oggetto del contratto di vendita erano stati la quota di un quinto indiviso di proprietà di un appartamento facente parte del fabbricato sito in omissis , di una casa di campagna e di un terreno siti in contrada omissis , di una casa di campagna e di due terreni siti in contrada OMISSIS , nonché la quota di un sesto indiviso di proprietà di un'altra casa di campagna sita in contrada omissis i diritti di rendiconto e fruttificazione dei beni suddetti e di tutti i beni ereditari, il diritto di collazione dei beni ricadenti nel compendio ereditario di omissis , nonché i mobili e gli arredi del palazzo B. . In primo luogo, va osservato che al riguardo la ricorrente censura l'interpretazione formulata dai giudici, dovendo qui ricordarsi che l'interpretazione del contratto, consistendo in un'operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, che deve essere specificamente indicata in modo da dimostrare - in relazione al contenuto del testo contrattuale - l'erroneo risultato interpretativo cui per effetto della predetta violazione è giunta la decisione, che altrimenti sarebbe stata con certezza diversa la decisione tali oneri non sono stati ottemperati dal ricorrente, la cui censura in realtà si risolve nella prospettazione di una soggettiva qualificazione del contratto come aleatorio. Orbene, se da un canto, erano alienate le quote di beni determinati, specificamente indicati, il riferimento al diritto ai frutti dei beni non era di per sé tale da integrare una situazione in cui - per il verificarsi di un fatto casuale indipendente dalla volontà delle parti - non fosse possibile stabilire il rapporto fra vantaggi e sacrifici derivanti dal contratto. Né alcuna obiettiva incertezza sulla effettiva consistenza del compendio oggetto della vendita - rilevante sotto il profilo dell'alea - poteva derivare dal riferimento alla collazione e al relativo credito azionabile, posto che l'obbligo della collazione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius - da considerare anticipazioni della futura successione - sorge ex lege per effetto dell'apertura della successione a carico dei soggetti indicati dall'articolo 737 cod. civ. i quali sono tenuti a restituire i beni salvo dispensa da parte del de cuius , peraltro valida nei limiti della disponibile. 2.1.- Il secondo motivo censura la sentenza impugnata laddove aveva respinto la domanda formulata ai sensi dell'articolo 1450 cod. civ., quando il ricorrente, già nella comparsa di costituzione del 24.10.1988 subito dopo l'avvenuto deposito della prima relazione del C.T.U. , aveva precisato nella subordinata ipotesi di cui all'articolo 1450 c.c., determinare l'importo ancora dovuto come per legge, ordinando al dr. B. di versarlo alla D.L. e subordinando l'efficacia del trasferimento allo avvenuto versamento e nella conclusionale depositata in primo grado in data 1 febbraio 2001, dopo avere richiamato i principi al riguardo elaborati dalla Cassazione, concludeva per ricondurre ad equità il contratto disponendo il trasferimento del compendio per il corrispettivo ritenuto equo, subordinando gli effetti traslativi ali 'avvenuto versamento dell'importo determinando tali concetti erano stati integralmente ribaditi e reiterati anche in seno alla comparsa di costituzione in grado di appello del 19 ottobre 2002. Era erroneo l'assunto affermato in sentenza secondo cui il concludente non si sarebbe nemmeno rimesso alla determinazione del giudice d'altra parte, la domanda di reductio ad equitatem può essere proposta in qualsiasi stato e grado di giudizio e anche nella presente fase. 2.2.- -Il motivo è fondato. L'offerta di modificare il contratto rescindibile, in modo da ricondurlo ad equità articolo 1450 cod. civ. , qualora sia formulata nel corso del giudizio, può anche limitarsi a chiedere la determinazione al giudice, in base ad elementi oggettivi da accertarsi in giudizio. Nella specie, in cui la domanda fu tempestivamente formulata, le espressioni adoperate evidenziano la volontà della parte di rimettersi alla determinazione del giudice, il quale pertanto avrebbe dovuto provvedere. Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata relativamente a tale domanda che è stata erroneamente ritenuta generica , dovendo il giudice di rinvio determinare la modifica del contratto, stabilendo il prezzo secondo il valore del bene all'attualità, cioè al momento della sua decisione. 3.1. - Il terzo e il quarto motivo sono assorbiti il terzo, in quanto proposto subordinatamente all'accoglimento del primo per quanto riguarda il quarto, avente a oggetto la statuizione accessoria sulle spese processuali, tale statuizione è travolta dalla cassazione, seppure parziale, della sentenza impugnata. Il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio anche per le spese relative alla presente fase ad altra sezione della Corte di appello di Catania. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo del ricorso rigetta il primo,assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Catania.