Il credito da sinistro stradale è cedibile: serve la prova dell'avvenuta cessione e del danno

Il diritto al risarcimento non è strettamente personale e non essendo previsto alcun divieto può dunque essere ceduto.

Il credito risarcitorio scaturente da sinistro stradale è autonomamente cedibile, trattandosi di diritto non strettamente personale e non sussistendo alcun divieto in tal senso. E' necessaria, in ogni caso, la prova dei fatti costitutivi della domanda di condanna al pagamento, ossia la prova dell'avvenuta cessione e la prova del danno lamentato sia nell'an che nel quantum. Lo ha stabilito il Tribunale di Prato, con sentenza numero 1055, depositata il 12 ottobre. Il caso. Per prassi ormai consolidata le carrozzerie adottano la cessione del credito, al pari di ogni altro credito scaturente da fatto illecito, relativamente alle riparazioni dalle stesse effettuate in conseguenza di sinistri stradali. Nella specie, un'autocarrozzeria, cessionaria di un credito da sinistro stradale da parte della proprietaria del veicolo danneggiato, ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace che ha rigettato la domanda di condanna al risarcimento dei danni al veicolo, in quanto sussistente un difetto di legittimazione attiva, anche in ragione della tardiva produzione del documento attestante la cessione del credito. Il credito da sinistro stradale è cedibile. Il credito risarcitorio da sinistro stradale, per costante e ormai consolidata giurisprudenza, è cedibile, non trattandosi di diritto strettamente personale e non esistendo al riguardo alcun divieto normativo. E' da escludersi, infatti, che sussista una norma di legge che direttamente, o almeno indirettamente, vieti la possibilità di tale tipo di cessione. Il terzo è, pertanto, legittimato ad agire, invece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questa e del suo assicuratore per la responsabilità civile al risarcimento dei danni. Legitimatio ad causam. Produzione dell'atto di cessione e prova del danno. Per quanto concerne, in particolare, la legitimatio ad causam, questa è da considerarsi un presupposto di natura processuale, da determinarsi sulla base di una prospettazione compiuta dalla parte con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, indipendentemente dalla effettiva titolarità della posizione soggettiva di cui si chiede la tutela. Il problema, pertanto, di una eventuale tardività della produzione dell'atto di cessione nella fattispecie al momento di precisazione delle conclusioni , attiene al merito, cioè alla titolarità effettiva del credito azionato e non al rito. E' sufficiente, infatti, che la legitimatio risulti per effetto della prospettazione fatta dall'attore nella domanda. Nel caso di specie, l'atto di cessione attiene alla prova del fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, piuttosto che all'effettiva sussistenza di un presupposto processuale. La produzione del documento di cessione del credito dopo che siano maturate le preclusioni di cui all'articolo 320 c.p.c. ne determina la sua tardività, a nulla valendo una presunta attestazione del cancelliere, di presenza dei documenti prodotti tra cui l'asserita cessione al momento dell'iscrizione della causa il riscontro del cancelliere è, infatti, di solo tipo formale, con riguardo all'inserimento nel fascicolo del documento indicato, non riguardando la valenza probatoria dello stesso. Deve essere provato il danno. Va, altresì, compiutamente provato il danno subito, sia nell'an che nel quantum. La sola dichiarazione con cui si da atto delle riparazioni eseguite, trattandosi di mera dichiarazione di parte, è, pertanto, ex se inidonea a dar prova del fatto costitutivo. Ciò a maggior ragione nel caso in cui il veicolo sia già stato riparato e non sia possibile effettuare una CTU. Per quanto concerne, da ultimo, la tutela del contraente ceduto, questa viene assicurata dalla notificazione dell'avvenuta cessione o dalla sua accettazione da parte del debitore. Costante la giurisprudenza sul punto nel ritenere che la notificazione, quale atto a forma libera, non si identifichi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, bensì si concreti in un qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. E' sufficiente, pertanto, anche l'atto di citazione a giudizio, dove il cessionario deve provare, in ogni caso, l'avvenuta cessione del credito di cui chiede il pagamento.

Tribunale di Prato,sentenza 12 ottobre 2011, numero 1055 Giudice Unico Brogi Fatto e diritto L’Autocarrozzeria P.M. 79 s.numero comma ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace del Tribunale di Prato numero omissis del 16 settembre 2009, che aveva rigettato la domanda di condanna al risarcimento dei danni al veicolo di proprietà della s.numero comma C. assicurato presso la Vittoria Assicurazioni s.p.a. , in esito ad un sinistro stradale cagionato da B. R. alla guida di un veicolo di proprietà della Nuova R. s.r.l. La parte attrice, in particolare, aveva agito in qualità di cessionaria del credito risarcitorio da parte della proprietaria del veicolo danneggiato, che era stato riparato presso la stessa autocarrozzeria P.M. 79 s.numero c. Il Giudice di primo grado aveva motivato il rigetto della domanda, affermando il difetto di legittimazione attiva dell’Autocarrozzeria P.M. 79, anche in ragione della tardiva produzione del documento attestante la cessione del credito risarcitorio effettuata solamente all’udienza di precisazione delle conclusioni. Avverso la sentenza del Giudice di Pace la parte appellante ha sollevato le seguenti censure 1. il difetto di legittimazione attiva è stato erroneamente dichiarato dal giudice di prime cure, dato che l’atto di cessione del credito risultava prodotto tempestivamente con il deposito del fascicolo di parte all’atto di costituzione in giudizio, così come accertato dal cancelliere, che nulla aveva rilevato sul punto 2. non è vero che l’atto di cessione è stato prodotto solo al momento della precisazione delle conclusioni 3. l’atto di cessione di un diverso credito è stato prodotto solo al fine di provare che la compagnia assicuratrice convenuta aveva accettato in altre occasioni la cessione del credito 4. è infondato quanto affermato in materia di data certa dell’atto di cessione, dato che il 5/5/2008 il legale della parte attrice appellante aveva inviato una lettera alla Vittoria Assicurazioni. Si è costituita la Vittoria Assicurazioni s.p.a., che ha chiesto il rigetto dell’appello proposto in considerazione della carenza di legittimazione attiva dell’Autocarrozzeria P.M. 79. Non si è costituita la Nuova R. s.r.l., che deve pertanto essere dichiarata contumace. La censura relativa all’errata declaratoria del difetto di legittimazione attiva dell’appellante è fondata. Sul punto si rileva che la legitimatio ad causam è un presupposto di natura processuale, che si determina sulla base della prospettazione compiuta dalla parte con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, indipendentemente dalla effettiva titolarità della posizione soggettiva di cui si chiede tutela. Ne consegue che il problema della eventuale tardività della produzione dell’atto di cessione del credito attiene al merito, cioè alla titolarità effettiva del credito azionato, e non al rito, essendo sufficiente che la legitimatio ad causam risulti per effetto della prospettazione fatta dall’attore nella domanda. L’atto di cessione nel caso in esame attiene quindi alla prova del fatto costitutivo della diritto fatto valere in giudizio, piuttosto che all’effettiva sussistenza di un presupposto processuale. Parimenti è fondata la censura relativa all’asserita mancanza di data certa dell’atto di cessione. La tutela del contraente ceduto è infatti assicurata dalla notificazione dell’avvenuta cessione o dalla sua accettazione da parte del debitore. In particolare la notificazione è un atto a forma libera che, nonostante l’identità semantica, non si identifica in quella prevista dal codice di procedura civile. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'articolo 1264 cod. civ., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, senza che risulti prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio. Pertanto, la notificazione della cessione può essere effettuata anche mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio.” Sez. 3, Sentenza numero 20143 del 18/10/2005 . Ai fini della notificazione della cessione è pertanto sufficiente anche l’atto di citazione in giudizio, dove il cessionario deve provare, tuttavia, l’avvenuta cessione del credito di cui chiede il pagamento. La domanda di parte attrice, odierna appellante, è infondata e deve essere rigettata, seppure mediante la correzione della motivazione data dal giudice di prime cure. Occorre in primo luogo dare atto del fatto che il credito risarcitorio da sinistro stradale è stato ritenuto cedibile dalla recente giurisprudenza di legittimità, per la quale “Il danneggiato da un sinistro stradale può cedere il proprio credito risarcitorio a un terzo nella specie, il carrozziere incaricato della riparazione dell'auto danneggiata , non trattandosi di un diritto strettamente personale e non esistendo al riguardo diretti o indiretti divieti normativi. Detto terzo è legittimato ad agire, invece del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questa, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni.” Sez. 3, Ordinanza numero 11095 del 13/05/2009 . I fatti costitutivi della domanda di condanna al pagamento del credito risarcitorio ceduto sono costituiti sia dall’avvenuta cessione del credito risarcitorio da parte del danneggiante che dall’esistenza del danno lamentato sia nell’an che nel quantum. L’appellante non ha dato la prova di nessuno di tali fatti costitutivi. Il Giudice rileva in primo luogo che il fascicolo di parte attrice di primo grado è stato prodotto in appello con allegato al docomma 5 l’atto di cessione del credito della C, s.numero comma all’Autocarrozzeria P.M. Dalla lettura degli atti e dei verbali del procedimento di primo grado risulta che la Vittoria Assicurazioni abbia sollevato l’eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva dell’Autocarrozzeria P.M. 79, rilevando che era stato prodotto un atto di cessione riguardante un soggetto diverso dalla C. s.numero comma Il Giudice di Pace ha poi affermato nella sentenza impugnata che il documento di cessione del credito era stato prodotto solo al momento dell’udienza di precisazione delle conclusioni. Alla richiesta di chiarimenti circa la presenza del documento di cessione del credito fatta dal presente Giudice all’udienza odierna di precisazione delle conclusioni, la parte appellante ha dichiarato che l’atto di cessione del credito era stato inserito nel fascicolo di parte a seguito dell’istanza di reperimento del documento presentata dalla stessa in data 16 maggio 2009 presso Cancelleria del Giudice di Pace di Prato. La Vittoria Assicurazioni ha eccepito che non risulta alcun provvedimento formale di ricostituzione del fascicolo da parte della cancelleria del giudice di primo grado. Dalla lettura dei verbali di causa del procedimento di primo grado risulta che, all’udienza del 5 maggio 2009, la parte attrice chiese un termine per la produzione del documento di cessione del credito, affermando che lo stesso risultava indicato nel fascicolo di parte depositato all’atto di iscrizione della causa al ruolo. Dal punto di vista cronologico si sono poi susseguiti due eventi. Il primo è quello dell’istanza di reperimento del documento presentata il 16 maggio 2009 dalla parte attrice, senza alcuna attestazione da parte della cancelleria del Giudice di Pace in ordine al ritrovamento ed al reinserimento del documento nel fascicolo. Il secondo è costituito dalla sentenza impugnata che dà atto dell’avvenuto inserimento del documento di cessione del credito al momento dell’udienza di precisazione delle conclusioni. Alla luce di quanto esposto risulta che il documento di cessione del credito della C. s.numero comma all’Autocarrozzeria P.M. 79 è stato prodotto agli atti, solo dopo che erano maturate le preclusioni di cui all’articolo 320 c.p.c. Non rileva a tal fine che il cancelliere, al momento dell’iscrizione della causa al ruolo, abbia riscontrato la presenza dei documenti prodotti dalla parte attrice in sede di costituzione. Il riscontro del cancelliere non può che essere di tipo formale, riguardando cioè l’inserimento nel fascicolo del documento indicato e non può certo riguardare la valenza probatoria dello stesso. La domanda risulta infondata anche con riferimento all’an ed al quantum del danno subito dal veicolo della società cedente. L’attestazione dell’esistenza e dell’ammontare del danno proviene infatti da un documento indicato come “copia del preventivo di spesa emessa dall’artigiano riparatore” redatto dalla stessa Autocarrozzeria P.M. 79, parte attrice in primo grado ed appellante nel presente procedimento. Nel caso in esame si ha infatti la cessione del credito relativo al risarcimento del danno patrimoniale - relativo alle spese sostenute per la riparazione del veicolo coinvolto in un sinistro stradale - al carrozziere che ha effettuato la riparazione. Ne consegue che laddove quest’ultimo agisca in giudizio in qualità di cessionario del credito, il documento con cui lo stesso dà atto delle riparazioni eseguite è una mera dichiarazione di parte, come tale ex se inidonea a dare prova del fatto costitutivo posto a fondamento della domanda di risarcimento. Nel caso in cui sia già avvenuta la riparazione dell’autoveicolo non è inoltre possibile effettuare una c.t.u. che, in quanto basata su documenti redatti da una parte, non può fornire al giudice valutazioni tecniche, ma solo un giudizio ipotetico sull’esistenza e sull’ammontare dei danni nell’ipotesi in cui sia vera la tesi sostenuta da parte attrice. In altre parole, non potendo la c.t.u. avere per oggetto dei fatti, ma solo la dichiarazione di una delle parti in causa, la stessa non può essere ammessa. Non è pertanto possibile dare la prova del credito risarcitorio e con esso della sua quantificazione. Nel caso di cessione del credito risarcitorio alla carrozzeria che ha riparato i danni derivati al veicolo da un sinistro stradale, la c.t.u. anche ai sensi dell’articolo 696 bis c.p.c. può essere espletata solo laddove la riparazione non sia ancora avvenuta. Solo in tale ipotesi infatti il consulente d’ufficio è in grado di accertare dei fatti i danni riportati dal veicolo ed i costi necessari alla loro eliminazione e non una dichiarazione di parte. La domanda in quanto infondata deve pertanto essere rigettata. Le spese del presente giudizio sostenute dalla Vittoria Assicurazioni s.p.a., in virtù del principio di soccombenza, devono essere poste a carico della parte appellante. Si dà infine atto del fatto che la presente impugnazione è stata decisa nelle forme dell’articolo 281 sexies c.p.c., in considerazione di quanto recentemente disposto dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 2024/2011, in base alla quale “La norma dell'articolo 281-sexies cod. procomma civ. - che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza - in assenza di un'espressa previsione che ne limiti l'applicabilità al solo giudizio di primo grado, è norma applicabile anche nel giudizio di appello.” P.Q.M. Il Tribunale di Prato, quale Giudice d’Appello avverso la sentenza numero omissis emessa dal Giudice di Pace di Prato il 16 settembre 2009, dichiara la contumacia della Nuova R. s.r.l. rigetta l’appello condanna l’Autocarrozzeria P.M. 79 s.numero comma a pagare alla Vittoria Assicurazioni s.p.a. le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 700,00 per diritti ed € 1000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e c.a.p. di legge.