Iscrizione a Cassa Forense: istruzioni per l’uso

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, nella seduta dell’11 settembre 2014, ha deliberato una serie di interventi urgenti a seguito dell’approvazione del regolamento ex articolo 21, commi 8 e 9, della legge 247/2012 contributi minimi 2014 in corso di riscossione, domande di esonero ex articolo 10, nuove iscrizioni alla Cassa.

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, nella seduta dell’11 settembre 2014, ha deliberato una serie di interventi urgenti a seguito dell’approvazione del regolamento ex articolo 21, commi 8 e 9, della legge 247/2012 che qui ripropongo 1. Contributi minimi 2014 in corso di riscossione. L'ultima rata dei contributi minimi 2014 30/09/2014 in corso di riscossione è sospesa per tutti gli iscritti per i quali il 2014 sia compreso tra i primi 9 anni di iscrizione alla Cassa. Entro il 31/12/2014 i contributi stessi verranno ricalcolati sulla base di quanto disposto dal nuovo regolamento e verrà data specifica comunicazione agli interessati per la regolarizzazione della posizione contributiva. Eventuali somme risultanti a credito, a seguito di tale ricalcolo, saranno oggetto di compensazione in sede di mod. 5/2015, una volta conosciuto il reddito dell'iscritto. 2. Domande di esonero ex articolo 10. Le domande di esonero dal pagamento dei contributi minimi fermo restando quanto dovuto in autoliquidazione sulla base degli effettivi redditi prodotti potranno essere presentate dagli iscritti alla Cassa entro il 30 settembre di ciascun anno, con riferimento ai contributi minimi del medesimo anno, esclusivamente mediante la procedura web appositamente realizzata e disponibile sul sito della Cassa nella sezione “Accesso Riservato – Servizi On-Line – Istanze On-Line”. Si ricorda che tale opportunità è concessa per una sola volta nell'arco dell'intero periodo di iscrizione, con l'unica eccezione dell'ipotesi della maternità o dell'adozione, per le quali si può arrivare fino a 3 anni in caso di più eventi successivi. Si precisa, infine, che tale opportunità è concessa solo in presenza delle specifiche situazioni soggettive di cui al comma 7 dell'articolo 21 della legge 247/2012 e che l'esonero è subordinato all'approvazione da parte della Giunta Esecutiva. 3. Nuove iscrizioni alla Cassa. La procedura di iscrizione per i professionisti iscritti all'Albo ma non alla Cassa alla data del 21 agosto 2014, è stata avviata con la richiesta degli appositi elenchi agli Ordini, che dovranno essere trasmessi, per via telematica, entro il 20 ottobre 2014. Nel mese di novembre la Cassa procederà a perfezionare tali iscrizioni mediante delibera della Giunta Esecutiva che verrà tempestivamente comunicata agli interessati a mezzo PEC o raccomandata A/R. Da tale comunicazione inizieranno a decorrere i 90 giorni per l'eventuale cancellazione dall'Albo prevista dalla norma transitoria di cui all'articolo 12, primo comma, ultima parte, nonché i 6 mesi per l'eventuale richiesta, su base volontaria, della retrodatazione o dei benefici per gli ultraquarantenni ai sensi degli articolo 3 e 4 del Regolamento. Ne consegue che nel prossimo mese di novembre la Giunta esecutiva di Cassa Forense delibererà le iscrizioni dei circa 56.000 avvocati iscritti all’Ordine ma non ancora in Cassa Forense dandone comunicazione agli interessati a mezzo PEC o raccomandata a.r Il comunicato ufficiale di Cassa Forense avverte che da tale comunicazioni inizieranno a decorrere 90 giorni per l’eventuale cancellazione dall’Albo nonché i 6 mesi per l’eventuale richiesta, su base volontaria, della retrodatazione o dei benefici per gli ultra quarantenni. Avverso la delibera di iscrizione d’ufficio potrà essere proposto reclamo al Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense mediante raccomandata a.r Il reclamo dovrà essere motivato, il tutto ai sensi dell’articolo 29 del regolamento generale. Sarà sufficiente fare copia incolla della bozza di ricorso cambiando la intestazione e chiedendo nelle conclusioni la revoca della iscrizione di ufficio. La norma è nell’art 23 dello statuto e il tutto si trova cliccando sul sito di Cassa Forense www.cassaforense.it. Reclamo avverso le deliberazioni della Giunta 1. Contro le deliberazioni della Giunta in materia di iscrizione e di cancellazione, di erogazione di prestazioni e di restituzione di contributi è ammesso reclamo, nel termine di un mese dalla comunicazione, al Consiglio di Amministrazione, che decide sulla base di quanto previsto dal regolamento in conformità dei criteri e principi analoghi a quelli contenuti nella legge 241/90 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. Esaurito il ricorso al Consiglio di Amministrazione entro 90 giorni sarà possibile il ricorso al Giudice del lavoro territorialmente competente. Per venire incontro alle richieste di numerosissimi Colleghi, d’intesa con AGIFOR, ho predisposto una bozza di ricorso leggibile nell’allegato e sicuramente ripetitiva nelle parti essenziali perché ho inteso insistere su alcuni concetti. Trattasi di un “fac-simile” che metto volentieri a disposizione di tutti gli interessati i quali vorranno esaminarlo, modellarlo a seconda delle proprie esigenze, correggerlo e implementarlo per farne eventualmente uso del tutto liberamente non essendovi copyright di sorta. Vorrei precisare ai miei detrattori che non è un attacco a Cassa Forense che è la nostra fondazione ma un piccolo aiuto, nell’ambito della solidarietà intergenerazionale, a chi oggi si trova in difficoltà grave nella convinzione che con il vaglio del giudice del lavoro non per creare ma per far vivere le norme individuando i bisogni del corpo sociale . cosi Tesauro, presidente Consulta al convegno di Cagliari del 11 settembre 2014 quel regolamento, oggi esclusivo di poche coorti di iscritti, potrà diventare inclusivo ed equo per la intera categoria cosi da garantire alla fondazione stessa un futuro previdenziale sostenibile. Ricordo che per giurisprudenza ormai pacifica ogni controversia inerente agli obblighi contributivi, facenti carico ad un libero professionista, rientrano nella competenza del Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l’attore ai sensi dell’articolo 444 c.p.c. comma 1. Poi ognuno ci metta un po’ del suo!

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