In tema di appalto e quindi di responsabilità contrattuale, il potere di rappresentanza del difensore permane in caso di morte o perdita di capacità della parte per suo tramite costituita e dal medesimo non dichiarata o non notificata, mentre cessa nel caso sia dichiarata in udienza o notificata dal medesimo procuratore o, in caso di relativa contumacia, documentata dalla controparte, notificata o certificata dall’ufficiale giudiziario ovvero in caso di costituzione degli eredi del defunto o del rappresentante legale del soggetto divenuto incapace così, l’appellante è tenuto ad identificare correttamente il soggetto passivamente legittimato.
E’, quindi, illegittima, e va pertanto annullata, la sentenza di merito con cui, stante anche la mancata costituzione del procuratore del soggetto ritenuto debitore e dichiarato dall’erede ricorrente in sede di legittimità deceduto in pendenza del processo di primo grado, venga disposto, in favore del soggetto ritenuto creditore, il pagamento di una somma quale corrispettivo per avere effettuato lavori. Il principio si argomenta dalla sentenza numero 16555, decisa il 6 maggio e depositata il 6 agosto 2015. Il caso. Un soggetto adiva, con successo soltanto in secondo grado, il magistrato ordinario al fine di ottenere il pagamento, da parte di due soggetti, di una somma a titolo di corrispettivo per avere svolto lavori edili, mediante sentenza resa in contumacia, peraltro già sussistente in primo grado, di uno dei medesimi due soggetti. Così, la moglie ed erede di tale soggetto contumace, deceduto come dalla stessa dichiarato in pendenza del giudizio di primo grado, ricorreva in Cassazione. Il patrocinio tra mandato e rappresentanza l’ultrattività “temporanea”. In primis , vanno richiamati gli articolo 2, 3 e 24 Cost. 1173, 1218 e 1321 c.c. 101, 102, 110, 111, 139, 159, 161, 291, 299, 300 e 330 c.p.c. nonché i principi di difesa e di contraddittorio. All’uopo, necessita focalizzare sul concetto di contratto, prestazione, adempimento, illecito, responsabilità, legittimazione e capacità processuale. Prima facie , si potrebbe pensare ad una sorta di rilevanza, in re ipsa , del diritto di credito e, quindi, di legittimità, ipso iure , del provvedimento giurisdizionale di condanna al relativo adempimento. In realtà, sul piano formale-procedurale la principale osservazione inerisce il rapporto tra controparti ed autorità giudiziaria ai fini della corretta instaurazione e “conservazione” del giudizio e, quindi, la tipologia dei vizi idonei ad inficiare la validità della sentenza e, cioè, vizi propri del provvedimento che si verificano nella formazione dello stesso o vizi derivati da atti del processo che costituiscono un presupposto necessario della sentenza stessa. Segnatamente, va sottolineata la nullità della sentenza qualora il giudice decida nel merito invece di pronunciare la nullità di un atto anteriore al processo o alla sentenza . Sul punto, è da notare l’invocabilità della stabilizzazione processuale della posizione giuridica della parte rappresentata nei successivi gradi di giudizio esclusivamente in caso di notifica del gravame al privato non defunto Cass. SSUU numero 15295/2014 l’estinzione della persona giuridica priva, invece, la stessa società della capacità di stare in giudizio e, quindi, l’eventuale prosecuzione o riassunzione va effettuata da parte o, analogamente, nei confronti dei soci successori Cass. SSUU numero 6070/2013 . Quale sub-osservazione, va sottolineata l’impossibilità della notificazione dell’atto di appello de quo in forma collettiva ed impersonale nell’ultimo domicilio del de cuius quando sia decorso un anno dalla morte. De iure condito , la notifica del gravame al soggetto, poi condannato in contumacia e successivamente dichiarato deceduto, da meramente apparente diviene tamquam non esset in caso di impugnazione in sede di legittimità da parte dell’erede, ciò finendo per travolgere la stessa decisione finale ed i relativi effetti giuridici. Rebus sic stantibus , la moglie, in qualità di erede del soggetto obbligato ma contumace, può, validamente, impugnare la sentenza in caso di omessa ricezione di notifica diretta da parte del “creditore” peraltro, non è invocabile, sic et simpliciter , il principio di ultrattività del mandato in caso di obbligo di notifica della sentenza o dell’atto d’appello nei riguardi della parte contumace, rectius del soggetto “neo”-legittimato mortis causa . La modificabilità della posizione processuale è fonte di obblighi procedurali ad hoc. In ambito di credito/debito derivante da lavoro privato nonché di morte della parte contumace, anche se non notificata o non certificata, l’appello, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di Appello di Napoli pronuncia numero 2946 del 2-09-2010 , deve essere notificato agli eredi, singolarmente, a prescindere dal momento del decesso e dall’eventuale sua non conoscenza, anche se incolpevole, da parte del soccombente. Ergo, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata senza rinvio.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 6 maggio – 6 agosto 2015, numero 16555 Presidente Bucciante – Relatore Manna Svolgimento del processo Con sentenza del 2.9.2010 la Corte d'appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado emessa il 22.5.2003 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accoglieva la domanda proposta da G.C. nei confronti di Antonio e F.C., che condannava al pagamento in favore dell'appellante della somma di f 10.587,37, quale corrispettivo di lavori edili. Tale sentenza era resa nella dichiarata contumacia di F.C. contumace anche in primo grado . Per la cassazione di tale sentenza ricorre A.M., moglie ed erede di F.C., che ella dichiara essere deceduto il 26.6.1999, e dunque in pendenza del giudizio di primo grado. G.C. e A.C. non hanno svolto attività difensiva. Attivato il procedimento camerale, la causa è stata rimessa in pubblica udienza. La parte ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione 1. - Con l'unico motivo d'impugnazione parte ricorrente deduce la nullità del giudizio d'appello e della relativa sentenza per violazione degli articolo 101, 102, 110, 111, 139, 291 e 300 c.p.c., in relazione all'articolo 360, nnumero 3 e 4 rectius, solo 4 c.p.c., perché il processo d'impugnazione avrebbe dovuto svolgersi nei confronti degli eredi di F.C 2. - Il motivo è fondato. La materia della notifica dell'atto d'impugnazione alla parte il cui decesso non sia stato dichiarato, notificato o certificato nella fase attiva del precedente grado di merito, è stata oggetto di recenti interventi delle S.U. di questa Corte. L'ultimo dei quali ha affermato che in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata rispetto alle altre parti ed al giudice nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle succezRive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex articolo 300, quarto comma, c.p.c. Cass. S.U. numero 15295/14 . In senso opposto, ma relativamente alla diversa questione della notifica dell'atto d'impugnazione alla società di capitali, la cui estinzione a seguito di avvenuta cancellazione non sia stata fatta constare nei modi di legge, Cass. S.U. numero 6070/13 ha affermato che la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall'articolo 10 legge fall. pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli articolo 299 e ss. c.p.c., con eventuale pro suzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'articolo 110 c.p.c. qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso. Contrapposta al principio per cui ogni singolo grado di giudizio va instaurato nei confronti della giusta parte, l'ultrattività del mandato risulta una tecnica ad ogni modo non utilizzabile allorché la notifica della sentenza o dell'atto d'impugnazione debba essere effettuata nei riguardi della parte contumace. Mancandone ab origine il procuratore alla lite, non può neppure prospettarsi la possibilità di una rappresentanza processuale ultrattiva, sicché non può che riprendere vigore l'opposto principio che onera dell'identificazione della giusta parte colui che propone il gravame. E dunque, in caso di morte della parte contumace, ancorché non notificata o certificata ai sensi del 4° comma dell'articolo 300 c.p.c., l'appello deve essere notificato agli eredi indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall'eventuale ignoranza, anche se incolpevole, dell'evento stesso da parte del soccombente. 2.1. - Nello specifico, F.C. è deceduto il 26.6.1999, e dunque nella pendenza del giudizio di primo grado, conclusosi con sentenza pubblicata il 22.5.2003. Pertanto, la notificazione dell'atto d'appello, non essendo possibile in forma collettiva e impersonale nell'ultimo domicilio del de cuius a causa del decorso dell'anno dalla morte, avrebbe dovuto essere stata effettuata ai singoli eredi personalmente a norma dell'articolo 330, ultimo comma c.p.c. 3. - Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell'articolo 382, 3° comma, seconda ipotesi, c.p.c., limitatamente alla posizione processuale di F.C 4. - Il tasso di opinabilità della questione, testimoniato da recenti e non collimanti interventi delle S.U. di questa Corte, legittimano l'integrale compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla posizione processuale di F.C Spese compensate.