Sanzioni per Poste Italiane: ritardo nella consegna delle cartoline delle notifiche di atti giudiziari

Quante volte sarà capitato di dover attendere il ritorno della cartolina postale necessaria per dimostrare al Giudice l'avvenuta e corretta notificazione di un atto giudiziario e vedere così rinviata la causa.

Ebbene, oggi abbiamo, quantomeno, qualche risposta del «perché» questo possa essere avvenuto, grazie a due ordinanze ingiunzioni emesse dall'Autorità garante per le comunicazioni nei confronti di Poste Italiane in due procedimenti che hanno riguardato l'ufficio postale di Roma Prati e il centro primario di distribuzione sempre di Roma Prati. Il «luogo» non è casuale essendo il luogo da cui partono la maggior parte delle notificazioni a mezzo posta essendo quello, per così dire, a servizio degli uffici giudiziari della Capitale. Per l'Autorità si è avuto, almeno in un caso, una «evidente anomalia nella gestione del processo produttivo di notifica degli atti giudiziari, con conseguenti notevoli disservizi per l’utenza e, in generale, di un efficace controllo della qualità del servizio». Servizio universale e responsabilità di Poste Italiane. Entrambe le ispezioni hanno portato a sanzionare «la violazione degli obblighi connessi all’espletamento del servizio universale in relazione alle prescrizioni in materia di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta di cui alla legge 20 novembre 1982, numero 890, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del d.lgs. 22 luglio 1999, numero 261, servizio riservato in via esclusiva, ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. numero 261/1999, alla società, quale fornitore del servizio universale postale». Un servizio assolutamente delicato sia perché incide in modo significativo sul diritto di azione sia perché l'utente non ha alternativa. Mancata restituzione della CAD nel termine di 10 giorni. Nel primo caso, oggetto della delibera numero 161/16/CONS pubblicata il 27 giugno 2016, l'AGCOM ha contestato che «quattordici atti giudiziari per i quali era stata emessa una comunicazione di avvenuto deposito CAD , erano ancora allegati i relativi avvisi di ricevimento MOD. 23L , nonostante fosse trascorso ampiamente il termine di 10 giorni previsto dall’articolo 8, comma 3, della legge 20 novembre 1982, numero 890 per la restituzione di questi ultimi al mittente dell’atto giudiziario». Per l'Autorità la difesa di Poste, che voleva attribuire il tutto a un «presunto disservizio era da attribuirsi ad un disguido di lavorazione» non ha convinto e, quindi, ha sanzionato Poste con 50.000 Euro. Tremila avvisi giacenti alla posta. Nel secondo caso, oggetto della delibera numero 188/16/CONS pubblicata il 27 giugno 2016 l'ispezione, sempre a Roma Prati, ma questa volta presso il Centro Primario di Distribuzione, aveva riscontrato tremila avvisi giacenti in lavorazione, non recapitati e non affrancati “costati” 150.000 euro di sanzione a Poste Italiane. Nemmeno gli addetti erano in grado di indicare con precisione il ritardo avendo «dichiarato in sede ispettiva di non essere in grado di quantificare il ritardo accumulato – comunque superiore ai due mesi – nella lavorazione dei tremila modelli, rispetto ai termini previsti dalla legge per l’espletamento delle operazioni». Peraltro, dalla delibera è emerso anche «che dall’insieme dei tremila atti giacenti è stata estratta copia casuale di sei MOD23L, a riprova della giacenza oltre il termine previsto per la restituzione al mittente per i sei modelli in questione l’avviso di avvenuta notifica CAN o di avvenuto deposito CAD risaliva al periodo novembre/dicembre 2014. Inoltre, due MOD23L risultavano incompleti, in quanto mancanti della data di emissione rispettivamente della CAN e della CAD».

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