In tema di notificazione a mezzo posta, quando debba accertarsi il perfezionamento della notificazione, l’unico documento che attesta la consegna e la data della medesima è l’avviso di ricevimento della raccomandata, il cui onere di produzione in giudizio grava sulla parte notificante, in quanto il timbro postale sulla busta corrisponde semplicemente alla data di smistamento del plico presso l’ufficio postale.
Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza numero 4891/15 depositata l’11 marzo. Il caso. A seguito di riassunzione del procedimento innanzi alla Corte d’appello di Perugia, indicata come giudice competente dall’adita Corte d’appello di Roma, il procedimento veniva dichiarato estinto per tardività della riassunzione. Sostenevano infatti i giudici di merito che il termine di 60 giorni, fissato per la riassunzione dai giudici della Capitale era stato comunicato il 28 febbraio 2011, mentre il ricorso alla Corte di Perugia era stato depositato il 2 maggio 2011, quindi tardivamente. Il decreto che dichiara estinto il procedimento viene impugnato per cassazione con un unico motivo di ricorso che lamenta la violazione dell’articolo 3, l. numero 89/01 e dell’articolo 149 c.p.c L’irrilevanza del timbro sulla busta. La Suprema Corte ritiene fondato il ricorso così articolato affermando che in tema di notificazione a mezzo posta, nel caso in cui debba accertarsi il perfezionamento della medesima nei confronti del destinatario, ciò che rileva non è il timbro postale sulla busta contenente il plico, posto nel momento dello smistamento presso l’ufficio postale e non nel momento dell’effettivo recapito al destinatario. È infatti l’avviso di ricevimento della raccomandata che fa fede, quale attestazione della consegna al destinatario e della data della stessa. In tal senso, l’onere di produrre in giudizio l’avviso di ricevimento grava sul notificante. Nel caso concreto i giudici di merito erroneamente ritenevano tardiva la riassunzione del procedimento, poiché il termine di 60 giorni veniva computato dalla data risultante dal timbro apposto sulla busta del plico e non invece dalla data dell’avviso di ricevimento. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Perugia.
Corte di Cassazione, sez. VI – 2 Civile, sentenza 26 novembre 2014 – 11 marzo 2015, numero 4891 Presidente Petitti – Relatore Manna In fatto Con decreto del 4.12.2012 la Corte d'appello di Perugia dichiarava estinto il procedimento ex lege numero 89/01 proposto da O.B. in riassunzione del precedente instaurato innanzi alla Corte d'appello di Roma, la quale aveva declinato la propria competenza in favore di quella della Corte umbra. Rilevava, in particolare, che il decreto della Corte capitolina, che aveva fissato il termine di gg. 60 per la riassunzione, era stato comunicato il 28.2.2011, mentre il ricorso in riassunzione era stato depositato il 2.5.2011, e dunque tardivamente. Avverso la decisione della Corte perugina O.B. propone ricorso, affidato ad un unico motivo. Resiste il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Motivi della decisione 1. - L'unico motivo di ricorso espone la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 2 legge numero 89/01, e 50 e 149 c.p.c. Indicando quale data di comunicazione, effettuata mediante notificazione a mezzo del servizio postale, del decreto della Corte d'appello di Roma quella del 28.2.2011, la Corte territoriale, sostiene parte ricorrente, non ha considerato che tale data corrisponde a quella di spedizione dell'avviso, e che ai sensi dell'articolo 149, comma 3 c.p.c., aggiunto dalla legge numero 263/05, gli effetti della notificazione decorrono per il destinatario dal momento in cui lo stesso ha conoscenza legale dell'atto. Nella specie, tale conoscenza legale è avvenuta il 3.3.2011, come si rileva dal timbro postale apposto sul retro della busta del plico, sicché il ricorso in riassunzione, depositato il 2.5.2011, risulta essere stato proposto entro il termine di riassunzione di gg. 60 fissato dalla Corte romana. 2. - Il motivo è fondato. In tema di notificazioni a mezzo posta, quando debba accertarsi il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, posto che la data del timbro postale sulla busta corrisponde a quella di smistamento del plico presso l'ufficio postale e non all'effettivo recapito al destinatario, che può anche avvenire in data successiva, l'unico documento attestante la consegna a questi e la sua data è, di regola, l'avviso di ricevimento della raccomandata, la cui produzione in giudizio è onere che grava sulla parte notificante cfr. Cass. numero 16184/09 . Va da sé che allorquando sia lo stesso destinatario a dover dimostrare la data di comunicazione mediante notificazione a mezzo posta di un atto, la produzione della busta contenente il plico è idonea a dimostrare che prima della data risultante dal timbro postale ivi apposto non può essere avvenuta la consegna. Nella specie, poiché il timbro stilla busta reca la data del 3.3.2011, prima della quale l'odierno ricorrente non può dunque aver avuto conoscenza del decreto col quale la Corte d'appello di Roma aveva declinato la propria competenza, il ricorso, depositato presso la Corte perugina il 2.5.2011, deve ritenersi proposto entro i 60 gg. fissati per la riassunzione. 3. - Pertanto, in accoglimento del ricorso, il decreto impugnato va cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Perugia, che provvederà anche sulle spese di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, che provvederà anche sulle spese di cassazione.