Il passo carrabile non comprende anche la sbarra automatica

L’autorizzazione all’installazione di un passo carrabile in prossimità di una strettoia di accesso ai garage condominiali non ammette anche l’installazione di una sbarra automatica. Perlomeno in una strada pubblica. Al massimo i condomini potranno essere autorizzati dal Comune ad installare dei dissuasori di sosta.

Lo ha chiarito il Tar Liguria, sez. II, con la sentenza numero 17 dell’11 gennaio 2016. Il caso. Alcuni residenti hanno richiesto un passo carrabile da posizionare in fondo ad una strada senza uscita, in prossimità dell’accesso all’area privata servita dai garage. All’ottenimento della licenza comunale hanno installato anche una sbarra automatica, limitando di fatto anche le manovre dei veicoli di passaggio. A seguito delle lagnanze di alcuni vicini il Comune ha annullato l’autorizzazione intimando anche la rimozione della sbarra. Sbarra no, passo carrabile si. Contro questa determinazione, gli interessati hanno proposto ricorso ai giudici amministrativi che hanno sentenziato sbarra no, passo carrabile si. Anche se il varco di accesso all’area dei garage è pubblico, specifica la sentenza, nulla impedisce al Comune di rilasciare un regolare passo carrabile per consentire ai condomini di accedere ai garage. Ma nessuna sbarra può essere installata sulla pubblica via. Al massimo il Comune potrà autorizzare il condominio a posizionare dei dissuasori di sosta in prossimità dell’accesso critico. Ma installare una sbarra automatica risulta lesivo del diritto di circolazione di quanti percorrono la strada pubblica, a fondo chiuso, ed hanno la necessità poi di fare manovra per invertire la marcia.

TAR Liguria, sez. II, sentenza 16 dicembre 2015 – 11 gennaio 2016, numero 17 Presidente Pupilella – Estensore Vitali Fatto e diritto Con ricorso notificato in data 7.5.2015 la signora Pontiggia Maria Raffaella ed altri sette litisconsorti, proprietari di alcuni box ubicati sul fondo di una strada cieca di proprietà comunale, espongono di aver ottenuto autorizzazione 12.2.2014, numero 3982 per passo carrabile, e di aver posizionato sul varco dello stesso una sbarra automatica per regolare l’accesso carraio. Impugnano il provvedimento dirigenziale del comune della Spezia 17.3.2015, numero 25030, di revoca/annullamento dell’autorizzazione per passo carrabile, e di ingiunzione della rimozione immediata della sbarra. Il provvedimento comunale, assunto in esito ad alcune segnalazioni dei vicini, è motivato con la circostanza che il varco del passo carraio sarebbe posizionato in modo da incorporare una porzione della pubblica via Toti. A sostegno del gravame hanno dedotto tre motivi di ricorso, rubricati come segue. 1. Violazione di legge, L. numero 241/1990 e ss.mm.ii Il comune non avrebbe fatto alcuna istruttoria preliminare circa la vocazione pubblica dell’area interclusa dalla sbarra, area che sarebbe utilizzata esclusivamente dai proprietari dei box. 2. Violazione di legge, articolo 21-nonies L. numero 241/1990 e ss.mm.ii Il provvedimento di ritiro non conterrebbe la necessaria individuazione di un interesse pubblico prevalente su quello privato dei proprietari dei box, destinatari dell’atto ampliativo ritirato. 3. Eccesso di potere, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà del provvedimento. Senza l’apposizione della sbarra, l’autorizzazione per passo carrabile si rivelerebbe inutile, stante l’abitudine di alcuni residenti di parcheggiare in modo da intralciare l’accesso ai box. Si è costituito in giudizio il comune della Spezia, controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso. Previo scambio delle memorie conclusionali e di replica, alla pubblica udienza del 16 dicembre 2015 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione. Il ricorso è in parte fondato, con riferimento all’annullamento dell’autorizzazione 12.2.2014, numero 3982 per passo carrabile. Occorre premettere come, alla luce delle emergenze documentali in atti cfr. la documentazione di progetto dei box – docomma 10 delle produzioni 1.6.2015 di parte comunale, nonché il docomma 15 delle produzioni 4.11.2015 , non possa seriamente contestarsi la natura pubblica della porzione di via Toti antistante i box, cui si accede per il tramite del passo carraio. Stando così le cose, pare al collegio che la revoca dell’autorizzazione per passo carrabile sia illegittima la proprietà pubblica del sedime del varco non fa infatti venire meno il presupposto dell’autorizzazione, che è costituito, ex articolo 22 del codice della strada, proprio dalla necessità di accedere – tramite esso – ai fabbricati laterali nel caso di specie, i box . Infondato è invece il ricorso avverso l’ingiunzione di rimozione della sbarra. Premesso che il provvedimento di autorizzazione revocato docomma 5 delle produzioni 13.5.2015 di parte ricorrente non reca alcuna menzione della sbarra, che dunque è stata abusivamente installata, è evidente come la stessa precluda di fatto l’utilizzo pubblico del tratto di via abusivamente intercluso, per esempio per effettuare inversione di marcia specialmente ai mezzi di soccorso . L’ingiunzione di rimozione della sbarra, non consistendo in un atto di ritiro, non deve del resto necessariamente motivare in ordine alla sussistenza – ex articolo 21-nonies L. numero 241/1990 – di un interesse pubblico prevalente, interesse che pure è insito nella finalità di ripristino dell’uso pubblico della strada, ben potendo il contrapposto interesse privato all’effettivo utilizzo dell’accesso carraio essere adeguatamente tutelato altrimenti, per esempio mediante la posa di dissuasori negli spazi impropriamente utilizzati per la sosta dei veicoli, previa richiesta di occupazione del suolo pubblico ex articolo 46 comma 3 del D.P.R. 16.12.1992, numero 495 regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada . Stante la reciproca soccombenza, sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, Accoglie in parte il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento 17.3.2015, numero 25030, limitatamente alla revoca dell’autorizzazione per passo carrabile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.