L’istanza di sospensione deve essere contenuta nell’atto di appello con la conseguenza che, proposta successivamente, essa dovrà essere dichiarata inammissibile.
Breve ma intensa, si potrebbe dire, l’ordinanza della Corte di appello di Roma del 17 dicembre 2014 che con estrema chiarezza interviene su un tema sentito nella pratica giudiziaria e, cioè, le modalità e soprattutto, i tempi con le quali l’appellante può chiedere l’inibitoria dell’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza di primo grado. Sul punto l’articolo 283 cod. proc. civ. appare chiaro nel prevedere che «il giudice di appello, su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale [] sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata». La riserva contenuta nell’atto di appello. Dalla lettura della norma, quindi, confermata anche dalla più parte della giurisprudenza, l’istanza di sospensione deve essere contenuta nell’atto di appello con la conseguenza che, proposta successivamente, essa dovrà essere dichiarata inammissibile. Orbene, nella prassi in molti casi l’appellante conclude l’atto di appello riservandosi il potere di chiedere l’inibitoria se e quando sarà opportuno e/o necessario. Senonché per la Corte di appello di Roma la presenza nell’atto di impugnazione di una riserva di formulare separata istanza di sospensione «sul piano letterale tale espressione esclude la formulazione di istanza cautelare all’atto di appello ex articolo 283 c.p.c.». Con la conseguenza che, l’istanza proposta separatamente e successivamente all’atto di appello è stata dichiarata di per sé inammissibile.
Corte di appello di Roma, ordinanza 17 dicembre 2014 Presidente Brescia – Relatore Tilocca L’avv. C. deposita istanza notificata a cui si riporta chiedendone l’accoglimento, controparte si oppone. L’avv. C. offre cauzione in subordine la Corte alle ore si ritira in Camera di Consiglio, esce alle ore , e rilevato che nell’atto di impugnazione si fa espressa riserva di “formulare separata istanza di sospensione” e che sul piano letterale tale espressione esclude la formulazione di istanza di sospensione cautelare all’atto di appello ex articolo 283 c.p.c P.Q.M. Dichiara inammissibile l’istanza.