Il contratto atipico di mantenimento o vitalizio alimentare o assistenziale è caratterizzato essenzialmente dall’aleatorietà, la cui individuazione postula la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei – ovvero la capitalizzazione della rendita reale del bene – capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitalizzante , secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato.
E’ quanto emerge dalla sentenza numero 23895/2016 della Corte di Cassazione, depositata il 23 novembre scorso. Il caso. I nipoti, appreso del contratto di mantenimento stipulato dalla nonna con la di lei figlia e il rispettivo marito, convenivano in giudizio tali ultimi al fine di sentir dichiarare la nullità del contratto per contrarietà a norma imperative e/o per difetto di causa per mancanza dell’elemento essenziale dell’alea e/o per sentir pronunciare l’annullamento dell’accordo per incapacità di intendere e di volere della defunta per l’effetto chiedevano quindi l’inclusione del bene ceduto nell’asse ereditario. Con il contratto anzidetto, la nonna aveva infatti ceduto alla figlia e al di lei marito la nuda proprietà dell’immobile conteso, riservandosi l’usufrutto, in cambio di assistenza vita natural durante. La morte della nonna avveniva però solo tre anni dopo la stipula dell’atto notarile di trasferimento anzidetto. Il Tribunale adito rigettava la domanda dei nipoti i quali proponevano appello che, in riforma della sentenza pronunciata in primo grado, dichiarava invece la nullità del contratto di mantenimento o vitalizio alimentare stipulato dalla defunta con la figlia e il di lei marito. Conseguentemente la Corte disponeva l’inclusione del bene immobile nell’asse ereditario. In particolare la Corte Territoriale in motivazione affermava come emergesse all’evidenza la totale mancanza di alea nel contratto in quanto la nonna all’epoca della stipula aveva già raggiunto una considerevole età e le sue condizioni di salute erano precarie per cui la previsione di vita ulteriore non era così incerta. Avverso la sentenza di appello i vitalizzanti proponevano ricorso in Cassazione la quale accoglieva la domanda e cassava la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello. L’aleatorietà postula un’effettiva comparazione delle prestazioni su dati omogenei. La Corte di Cassazione rilevava come il giudice di secondo grado si fosse limitato nelle proprie argomentazioni al semplice assunto che la vitaliziata al momento del rogito avesse già un’età avanzata e versava in precarie condizioni di salute e che questa di fatto fosse qualche anno dopo sicché la Corte Territoriale ne aveva dedotto automaticamente la mancanza dell’alea essenziale del contratto. Nella motivazione della Corte non emergeva, quindi, secondo la Cassazione una reale comparazione tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dai vitalizianti dipendenti non soltanto dalla sopravvivenza della beneficiaria, ma anche dalle sue condizioni di salute ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, comparazione invece necessaria che deve essere effettuata con riguardo al momento della conclusione del contratto. La Cassazione ribadiva, quindi, il suo orientamento costante secondo il quale nel c.d. contratto atipico di mantenimento o vitalizio alimentare o assistenziale , caratterizzato essenzialmente dall’aleatorietà, l’individuazione di detto elemento postula una comparazione effettiva delle prestazioni individuate sulla base di dati omogenei, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato. In aggiunta a detto raffronto la Corte specificava anche che occorre concretamente considerare e motivare, avendo riguardo all’età e allo stato di salute del vitaliziato, che l’alea è da escludere, con conseguente nullità del contratto, quando e se al momento della conclusione del negozio il beneficiario soffra o sia affetto da malattia che, per natura e gravità, renda estremamente probabile un rapido esito letale, che ne abbia poi in effetti provocato la morte dopo breve tempo, o se questi abbia un’età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere neppure secondo le più ottimistiche previsioni oltre un arco di tempo determinabile.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 8 settembre – 23 novembre 2016, numero 23895 Presidente Matera – Relatore Scarpa Svolgimento del processo Con citazione del 16 settembre 1999 N.E. , N.M.T. , N.R. e N.P. , nipoti ex filiis di G.I. , nata a omissis e deceduta l’ omissis , convenivano davanti al Tribunale di Massa i coniugi N.A. figlia della G. e B.A. . Gli attori domandavano di dichiarare nullo il contratto di mantenimento stipulato in data 28.03.1994 dai convenuti con G.I. , per rogito Notaio D.L. , per contrarietà a norma imperativa e/o per difetto di causa, mancando l’elemento essenziale dell’alea, o comunque di pronunciare l’annullamento dello stesso per incapacità di intendere e di volere della signora G. . Con tale contratto Iolanda G. aveva ceduto a N.A. e B.A. la nuda proprietà di immobile sito in omissis , riservandosene l’usufrutto, ed assumendo i cessionari l’obbligo di assistere e mantenere vita natural durante la cedente, col prestarle vitto, alloggio, vestiario, cure mediche, assistenza e quant’altro risultasse necessario ed utile per una vita decorosa della stessa. Si deduceva dagli attori che la G. convivesse con la figlia A. dal 1972, la quale in accordo coi fratelli Enumero ed I. , entrambi poi premorti alla genitrice accudiva la madre, incapace di provvedere a sé stessa a causa di un ictus cerebrale che il figlio I. , avendo avuto notizia dell’atto stipulato il 28.03.1994 tra la madre, la sorella ed il cognato, aveva sollecitato il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Massa a proporre istanza di interdizione della G. ed a procedere per il delitto di circonvenzione di incapace che il perito, incaricato in tali procedure giudiziarie, aveva ritenuto l’anziana signora affetta da demenza arteriosclerotica ed abituale infermità di mente. La domanda chiedeva, quindi, che il bene immobile oggetto del contratto di mantenimento venisse incluso nella massa ereditaria della signora Iolanda G. , con condanna di N.A. e B.A. al risarcimento dei danni. I medesimi convenuti N.A. e B.A. si costituivano, chiedendo il rigetto delle avverse pretese. Con sentenza numero 613 del 16/7/2007, il Tribunale di Massa rigettava le domande proposte da N.E. , N.M.T. , N.R. e N.P. . Avverso tale decisione, N.M.T. e N.P. proponevano appello, e la Corte d’Appello di Genova, con sentenza numero 883 del 1.08.2012, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva l’impugnazione, dichiarava la nullità del contratto di mantenimento o di vitalizio alimentare stipulato tra G.I. , N.A. e B.A. e conseguentemente disponeva che l’immobile di esso oggetto fosse compreso nel patrimonio ereditario della signora G. . In particolare, i giudici del gravame accoglievano il terzo profilo del secondo motivo di appello, affermando come emergesse all’evidenza la totale mancanza di alea nel contratto in questione . Ciò in quanto la G. all’epoca del contratto 28.03.1994 aveva raggiunto la considerevole età di 91 anni , e le sue condizioni di salute erano precarie , per cui la previsione di vita ulteriore non era così incerta tant‘è che la stessa morì dopo soli tre anni . Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso in unico motivo N.A. , anche quale erede di B.A. , deceduto il 17 marzo 2010. Resistono con controricorso N.M.T. e N.P. . Le controricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c. in data 29 agosto 2016. Motivi della decisione I. L’unico motivo di ricorso di N.A. deduce violazione e falsa applicazione degli articolo 1362, 1872 e 2697 c.c., nonché degli articolo 112 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360, nnumero 3 e 5, c.p.c., ed anche omessa ed insufficiente motivazione. Si sostiene dalla ricorrente che la Corte d’Appello, affermando la mancanza dell’alea del contratto sulla sola base dell’età della vitaliziata, abbia reso una motivazione apparente, non essendovi prova che la morte della G. fosse stata l’effetto delle malattie di cui era affetta, e non essendo stato neppure verificato il rapporto di equilibrio fra il valore dell’immobile ceduto in nuda proprietà e le condizioni della cedente. 1.1. Va premesso che, nonostante il motivo indichi in rubrica la violazione di tre norme sostanziali e di due norme processuali, l’esposizione della censura non contiene poi alcuna argomentazione intesa a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza o dalla dottrina sicché la doglianza si limita alla denuncia di un’erronea ricognizione della ravvisata nullità contrattuale a mezzo delle risultanze di causa, e quindi va intesa come volta a dimostrare soltanto vizi di motivazione e non errori di diritto. Il motivo risulta fondato per quanto di ragione. Con costante orientamento, questa Corte ha affermato che il cosiddetto contratto atipico di mantenimento o di vitalizio alimentare o assistenziale , quale quello oggetto di lite, stipulato tra G.I. , N.A. e B.A. , è essenzialmente caratterizzato dall’aleatorietà, la cui individuazione postula effettivamente la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei - ovvero la capitalizzazione della rendita reale del bene - capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante -, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato Cass. Sez. 2, Sentenza numero 15848 del 19/07/2011 Cass. Sez. 2, Sentenza numero 14796 del 24/06/2009 Cass. Sez. U, Sentenza numero 6532 del 11/07/1994 cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza numero 7479 del 25/03/2013 Cass. Sez. 2, Sentenza numero 8209 del 22/04/2016 . A ciò si aggiunge, peraltro, che avendosi riguardo all’età ed allo stato di salute del vitaliziato, l’alea debba comunque escludersi - ed il contratto va perciò dichiarato nullo - se, al momento della conclusione, il beneficiario stesso fosse affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, o se questi avesse un’età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile. Ora, indubbiamente l’accertamento dell’alea di un contratto atipico di mantenimento, ovvero della simmetrica e proporzionale situazione d’incertezza relativa al collegamento tra il vantaggio e la correlativa perdita economica, da una parte, e l’imprevedibile durata della sopravvivenza del vitaliziato, dall’altra, va rimesso all’apprezzamento di fatto del giudice del merito, apprezzamento che, tuttavia, solo se compiutamente motivato sfugge al sindacato di legittimità Cass. Sez. 3, Sentenza numero 2419 del 14/04/1984 Cass. Sez. U, Sentenza numero 6532 del 11/07/1994 . Per contro, la Corte d’Appello ha limitato le proprie argomentazioni all’assunto che la vitaliziata G. al momento del rogito aveva già una ragguardevole età e versava in precarie condizioni di salute, tant’è che il decesso della stessa sopravvenne dopo soli tre anni, sicché per ciò solo doveva dirsi mancare l’alea essenziale a tale convenzione. Non emerge, quindi, in questa motivazione del difetto di aleatorietà esplicitata dalla Corte di merito, e sulla base dei ricordati principi, una reale comparazione tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dai vitalizianti dipendenti non soltanto dalla sopravvivenza della beneficiaria, ma anche dalle sue condizioni di salute ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, comparazione da effettuare con riguardo al momento della conclusione del contratto. Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Genova, che riesaminerà la causa alla luce dei principi qui riaffermati. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Genova, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.