Vicenda riaperta e affidata nuovamente al Giudice di Pace, che si è rivelato troppo frettoloso nel chiudere il procedimento penale nei confronti di due uomini. Legittimo dare al congiunto della persona defunta la possibilità di presentare opposizione alla possibile archiviazione.
Offese nei confronti di un defunto. Legittima la posizione assunta dall’uomo che mira a difendere la memoria del parente deceduto. Ciò comporta per lui non solo il diritto di proporre querela ma anche di fare opposizione alla possibile archiviazione dell’accusa di diffamazione Cassazione, sentenza numero 21209/17, sez. V Penale, depositata il 3 maggio . Memoria. Sotto accusa due uomini, a cui è contestato il reato di diffamazione ai danni di una persona deceduta. Dal Giudice di Pace, però, arriva l’archiviazione del procedimento avviato a seguito di «querela proposta dal congiunto» della persona offesa. Secondo il querelante si tratta di una decisione assolutamente scorretta. A suo dire, difatti, è stata ignorata la possibilità per lui di «proporre opposizione alla richiesta di archiviazione». Questa obiezione viene ritenuta corretta dai magistrati della Cassazione. In premessa viene evidenziato che il familiare può, in questa vicenda, «ritenersi in astratto persona offesa», e comunque «titolare dell’interesse a difendere la memoria» della persona morta. Ciò spiega la querela nei confronti dei due uomini accusati di diffamazione, e rende logica anche la possibilità di proporre opposizione all’ipotesi di archiviazione. Troppo frettoloso, quindi, il Giudice di Pace, che dovrà nuovamente prendere in esame la vicenda, e valutare le obiezioni del querelante a fronte della possibile archiviazione dell’accusa relativa al reato di diffamazione.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 17 marzo – 3 maggio 2017, numero 21209 Presidente Bruno – Relatore Pistorelli Ritenuto in fatto 1. Con il decreto impugnato il Giudice di Pace di Rovereto ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico di P.C. e T.E. per il reato di diffamazione ai danni di F.E. avviato a seguito di querela proposta dall’erede e prossimo congiunto F.S. . 2. Avverso il provvedimento ricorre nella su qualità di persona offesa ed a mezzo del difensore il F.S. il quale, dopo aver ricordato che la querela era stata proposta per offesa alla memoria del defunto proprio congiunto ai sensi del terzo comma dell’articolo 597 c.p., eccepisce la violazione del contraddittorio, in quanto il provvedimento è stato emesso nella pendenza del termine per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione decorrente dalla data della rituale notifica dell’avviso di cui all’articolo 408 c.p.p., avvenuta il 20 maggio 2016. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Deve innanzi tutto ricordarsi che integra una violazione del diritto al contraddittorio il giudice che proceda all’archiviazione anteriormente alla scadenza del termine di dieci giorni - decorrente dalla data di notificazione dell’avviso alla parte offesa della relativa richiesta - previsto per la proposizione di eventuale atto di opposizione Sez. 6, numero 3394 del 30 ottobre 1998, P.o. in proc. Doglioni E, Rv. 212331 . Principio che questa Corte ha affermato con riguardo al mancato rispetto del termine di cui al terzo comma dell’articolo 408 c.p.p., ma che deve essere ribadito - stante l’identità di formulazione e della ratio delle due disposizioni - anche in riferimento all’inosservanza del termine di cui all’articolo 17 comma 2 d.lgs. numero 274/2000 qualora il procedimento di archiviazione si svolga dinanzi al Giudice di Pace. È poi fuor di dubbio che l’obbligo per il giudice di rispettare il suddetto termine sussista a prescindere dalla fondatezza della richiesta di archiviazione, anche quando con questa sia stato prospettato, come avvenuto nel caso di specie, che il querelante non sia la persona offesa del reato, atteso che questi ha diritto di sottoporre al giudice gli elementi di prova a sostegno della propria pretesa. 3. Sotto altro profilo deve poi evidenziarsi che nel caso di specie il ricorrente deve ritenersi in astratto persona offesa del reato ai sensi dell’articolo 597 comma 3 c.p. Tale disposizione, infatti, prevede due ipotesi distinte per il caso in cui l’offeso sia deceduto prima di aver esercitato il diritto di querela per l’offesa da lui subita, e per quello, diverso, di offesa alla sua memoria. Nella prima ipotesi, ai prossimi congiunti viene devoluto iure successionis il diritto di presentare la querela non esercitato dal loro congiunto, in deroga a quanto previsto dall’articolo 126 comma primo c.p., che esclude la trasmissione ereditaria del diritto di querela, ritenuto altrimenti un diritto personalissimo destinato perciò ad estinguersi alla morte del suo titolare. Nella diversa ipotesi di offesa alla memoria del defunto, invece, i soggetti elencati nell’ultimo capoverso dell’articolo 597 vantano iure proprio il diritto di presentare la querela, poiché essi stessi - e non il de cuius - si qualificano come i soggetti passivi dell’offesa, in quanto titolari dell’interesse a difendere la memoria del loro congiunto. Per come risulta in atti - e per come prospettato nel ricorso - è in quest’ultimo senso che il F. ha proposto querela nei confronti degli indagati ed è dunque indubitabile che il giudice non potesse disporre l’archiviazione del procedimento nella pendenza del termine per proporre opposizione. 4. Conseguentemente il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e gli atti trasmessi al Giudice di Pace di Rovereto per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di Pace di Rovereto per il corso ulteriore.