Relativamente al procedimento per l’ammissione al gratuito patrocinio, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. numero 150/2011, la titolarità di impugnazione dell'ordinanza di rigetto è riconosciuta non solo all'imputato maanche al suo difensore. L’azione è esercitabile in sede di reclamo e di presentazione di ricorso per cassazione.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza numero 15197/17 depositata il 27 marzo. Il caso. Il difensore di fiducia dell’imputato ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma che dichiarava inammissibile il ricorso in opposizione all’ordinanza di rigetto emessa dal Magistrato e relativa alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio. L’inammissibilità era fondata sul fatto che la nomina del difensore di fiducia difettava dell’espressa volontà dell’interessato a volere essere ammesso al patrocinio a spese dello stato. L’avvocato penalista e la sua titolarità ad impugnare. Premesso che il procedimento per ammissione al gratuito patrocinio è collaterale rispetto al procedimento penale principale e quindi la necessità di coordinarlo con la disciplina del processo penale prevista agli articolo 568 e ss c.p.p la Corte ribadisce un principio già affermato dalle Sezioni Unite. In particolare, è riconosciuta, anche in relazione al procedimento per l’ammissione al gratuito patrocinio, una titolarità di impugnazione autonoma e parallela del difensore dell’imputato, oltre a quella riconosciuta all’imputato stesso. Tale titolarità di impugnazione è esercitabile in sede di reclamo e di presentazione di ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di rigetto del reclamo. Inoltre, prosegue il Collegio, il principio appena riportato ha mantenuto la sua validità anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. numero 150/2011 recante disposizioni complementari al c.p.c. in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione. Pertanto, la Cassazione accoglie il ricorso e annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio, trasmettendo gli atti al Tribunale di Sorveglianza per un ulteriore esame.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 1° febbraio – 27 marzo 2017, numero 15197 Presidente Piccialli – Relatore Ranaldi Fatto e diritto 1. Il difensore di fiducia di D.D. , avv. Roberto Fabbri, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in data 11.5.2016 dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione proposto ai sensi dell’articolo 99 del d.P.R. numero 115/2002 avverso l’ordinanza di rigetto emessa dal magistrato di sorveglianza di Roma in relazione alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La detta inammissibilità veniva fondata sul fatto che la nomina del difensore di fiducia per il procedimento principale oggetto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in difetto di una diversa espressa volontà dell’interessato, non poteva ritenersi estesa anche alla pur collegata, ma diversa procedura definita con il provvedimento oggi impugnato , in difetto di uno specifico mandato difensivo conferito all’avv. Fabbri in occasione del ricorso dal medesimo proposto ex articolo 99 d.P.R. 115/2002. 2. Il ricorrente lamenta violazione di legge del provvedimento impugnato, che non tiene conto della sentenza delle Sezioni Unite sent. numero 30181/2004 che su tale materia si sono pronunciate nel senso di attribuire al difensore una titolarità di impugnazione autonoma e parallela rispetto a quella attribuita all’imputato, anche in relazione al procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. 4. Il motivo dedotto in ricorso è fondato. Le Sezioni Unite Penali, con sentenza numero 30181 del 2004, dopo aver esaminato le caratteristiche e le finalità della normativa relativa al patrocinio dei non abbienti a carico dello Stato normativa introdotta dalla L. 30/7/1990 numero 217, modificata ampiamente dalla L. 29/3/2001 numero 134, e poi inserita nel T.U. di cui al D.P.R. 30/5/2002 numero 115 , confermando l’impostazione di propria precedente sentenza precisamente, della sentenza 24/11/1999 - Di Dona, poi recepita in senso conforme, sotto il profilo civilistico, dalle S.U. Civili 14/6/2000, Giuffrida/Spampinato , hanno ritenuto che gli elementi di specialità, caratterizzanti il procedimento per l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato, consentono di qualificare quest’ultimo come un procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale penale principale, di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria. Dal che discende che tale sub-procedimento va necessariamente coordinato, per le fasi non specificamente disciplinate, con le disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale con il quale si trova in rapporto di incidentalità, e cioè con la disciplina del processo penale di cui agli articolo 568 e segg. c.p.p. . Le Sezioni Unite hanno quindi affermato che la posizione processuale del difensore dell’imputato - nel caso in cui questi abbia fatto istanza per il patrocinio in favore dei meno abbienti - deve regolamentarsi in base ai principi desumibili dal combinato disposto di cui agli articolo 99 - 571 - 3 comma - 613 cod. proc. penumero In altre parole, deve riconoscersi, anche in relazione al procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, una titolarità di impugnazione autonoma e parallela, rispetto a quella attribuita all’imputato, in favore del difensore di quest’ultimo, esercitabile in sede di reclamo ex articolo 99 1 comma T.U. D.P.R. numero 115/2002 e di presentazione di ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza di rigetto del reclamo ex articolo 99 - 4 comma . Occorre aggiungere che il suddetto principio continua ad essere valido anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. numero 150/2011, recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione. Invero, l’articolo 14 di detto decreto non ha modificato l’articolo 99 del d.P.R. numero 115/2002 che indica, quale procedimento da applicare, quello speciale per gli onorari di avvocato e neppure ha modificato le disposizioni di cui agli articolo 99 e 571 comma 3 c.p.p., ma si è limitato ad estendere l’applicazione del rito sommario di cognizione alle controversie previste dall’articolo 28 della legge numero 794/1942 sia pure con alcuni limiti, che qui non rilevano . Dunque, anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. numero 150/2011, il difensore penale deve ritenersi legittimato a proporre autonomamente, per conto del proprio assistito, il ricorso/reclamo previsto dall’articolo 99 del d.P.R. numero 115/2002. 5. Per le ragioni che precedono l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma per l’ulteriore corso.