Mancata convocazione del condomino all’assemblea condominiale: chi è legittimato ad impugnare la delibera?

La mancata comunicazione a taluno dei condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale rappresenta un vizio procedimentale che comporta l’annullabilità della delibera condominiale. Unico soggetto legittimato a domandare l’annullamento è il condomino pretermesso ex articolo 1441 e 1324 c.c

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza numero 10071/20 depositata il 28 maggio. Gli attori convenivano in giudizio il condominio, chiedendo che la delibera condominiale di riparto delle spese per il rifacimento del lastrico solare venisse dichiarata nulla per difetto di convocazione dei proprietari dei magazzini situati al piano terra della palazzina. L’opposizione dei condomini veniva accolta in primo grado e confermata in appello da parte della Corte distrettuale che accertava l’omessa convocazione dei proprietari dei magazzini, ai quali erano state imputate le spese condominiali derivanti dai lavori per il rifacimento del lastrico solare. Avverso tale decisione, il condominio ricorre per cassazione sostenendo che la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere sussistente la legittimazione ad impugnare dei condomini dissenzienti in relazione ad un asserito difetto di convocazione di altri condomini, in quanto, trattandosi di ipotesi di annullabilità, la legittimazione spetterebbe esclusivamente al condomino non convocato. Secondo la Cassazione il motivo di ricorso è fondato. Infatti, ribadisce la Corte, «il condominio regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condominio, trattandosi di vizio che inerisce all’altrui sfera giuridica, come conferma l’interpretazione evolutiva fondata sull’articolo 66, comma 3, disp. att. c.c., modificato dall’articolo 20 l. numero 220/2012». Ed ancora, prosegue il Collegio, «la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta non la nullità, ma l’annullabilità della delibera condominiale». Pertanto, «è inevitabile concludere che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetti, ai sensi degli articolo 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso». Sulla scorta di tali motivi, la Cassazione accoglie il motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnazione ad altra sezione della Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 10 ottobre 2019 – 28 maggio 2020, numero 10071 Presidente Gorjan – Relatore Giannaccari Fatti di causa 1. Con ricorso ex articolo 1137 c.c., depositato in data 23.3.2010, M.A. e Me.Gi. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di Bagheria, il Condominio omissis , chiedendo che fosse dichiarata la nullità della Delib. Condominiale 22 febbraio 2010, di riparto delle spese per il rifacimento del lastrico solare, per difetto di convocazione dei proprietari dei magazzini posti ai piani terra della palazzina X. 1.1. Instauratosi il contraddittorio con la costituzione del convenuto, la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza depositata il 24.5.2017, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di Bagheria, che aveva accolto l’opposizione proposta da M.A. e Me.Gi. . 1.2. La corte distrettuale accertava l’omessa convocazione dei proprietari dei magazzini situati al piano terra dell’edificio, ai quali erano state imputate le spese condominiali, secondo la rispettiva quota. Osservava che la Delib., secondo l’orientamento espresso da Cass. 4806 del 7.3.2005, era annullabile e ravvisava l’interesse all’impugnazione, nel termine di trenta giorni, da parte di altri condomini. 2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Condominio omissis sulla base di tre motivi, illustrati con memoria depositata in prossimità dell’udienza. 2.1. Hanno resistito con controricorso M.A. e Me.Gi. . 2.2.Con ordinanza interlocutoria depositata il 3.12.2018, la Seconda Sezione, Sesta Sottosezione, ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza in relazione al terzo motivo di ricorso. 2.3. Il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Corrado Mistri ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con riferimento al terzo motivo. 2.4. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., numero 4, articolo 11 preleggi e articolo 1136 c.c., articolo 66 disp. att. c.c. e articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 si deduce l’apparenza della motivazione in quanto la corte di merito avrebbe accertato la regolarità della convocazione dell’assemblea tenendo conto dell’effettiva conoscenza che le parti avevano avuto della sua convocazione. 2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c. e articolo 909 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, nella parte in cui afferma che i magazzini posti al pian terreno facessero parte del condominio. 3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articolo 1137, 1441, 1446, 1324 c.c., articolo 66 disp. att. c.c., articolo 110 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, per aver ritenuto sussistente la legittimazione ad impugnare dei condomini dissenzienti in relazione ad un asserito difetto di convocazione di altri condomini. Trattandosi di ipotesi di annullabilità, la legittimazione spetterebbe al condomino non convocato, l’unico ad avere interesse all’annullamento. Conseguentemente il condomino regolarmente convocato non potrebbe impugnare la Delib. per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all’altrui sfera giuridica. 3.1. Il terzo motivo, da esaminarsi in via prioritaria per ragioni di carattere logico e giuridico, è fondato. 3.2. Il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all’altrui sfera giuridica, come conferma l’interpretazione evolutiva fondata sull’articolo 66 disp. att. c.c., comma 3, modificato dalla L. 11 dicembre 2012, numero 220, articolo 20 Cassazione civile sez. II, 23/11/2016, numero 23903 . 3.3. Una volta condiviso il principio, espresso da Cass. Sez. U, Sentenza numero 4806 del 07/03/2005, secondo cui la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta non la nullità, ma l’annullabilità della Delib. Condominiale, è inevitabile concludere che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetti, ai sensi degli articolo 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso. 3.4. L’interesse del condomino che faccia valere un vizio di annullabilità, e non di nullità, di una deliberazione dell’assemblea, non può, infatti, ridursi al mero interesse alla rimozione dell’atto, ovvero ad un’astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella Delib. genera quanto all’esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti la Delib. assembleare è annullabile sulla base del giudizio riservato al soggetto privato portatore di quella particolare esigenza di funzionalità dell’atto collegiale tutelata con la predisposta invalidità, esigenza che si muove al di fuori del complessivo rapporto atto-ordinamento. 3.5. Il motivo va, pertanto accolto la sentenza impugnata va cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo. 3.6. Vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi di ricorso. P.Q.M. Accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.