Nella presente pronuncia, il Tribunale di Mantova interpreta l’articolo 521-bis c.p.c. nel senso che l’assegnazione di un autoveicolo non si possa disporre se non dopo l’infruttuoso tentativo di vendita ovvero allorquando manchino offerte almeno pari al valore di stima dei beni staggiti.
Con una pronuncia del 18 ottobre 2016, il Tribunale di Mantova provvede in tema di assegnazione di autoveicoli in sede esecutiva. L’interpretazione dell’articolo 521-bis c.p.c L’articolo 521-bis c.p.c., pur prevedendo la possibilità di assegnare i mezzi pignorati, va interpretato come se l’assegnazione sia ammissibile solo dopo un primo infruttuoso tentativo di vendita – come previsto peraltro per gli immobili ex articolo 588 c.p.c Ciò nonostante manchi nell’articolo 521-bis c.p.c. l’inciso, presente invece nell’articolo 588 cit., «per il caso in cui la vendita non abbia luogo». Secondo il Tribunale, infatti, tale interpretazione è preferibile allo scopo di assicurare la possibilità di ottenere un ricavo maggiore dalla vendita forzata e ciò nell’interesse anche dell’esecutato. La forza di tale interpretazione sta anche nella coerenza della stessa sia con l’articolo 539 c.p.c. sia con l’articolo 529, comma 2, c.p.c., la cui diversa disciplina si giustifica alla luce del fatto che il valore dei beni «risulta dal listino di Borsa o di mercato» e, dunque, vi è maggiore sicurezza di tale importante dato rispetto invece ad una valutazione operata dal locale Istituto Vendite Giudiziarie in assenza di un mercato ufficiale per il bene staggito. Assegnazione solo dopo l’infruttuosa vendita. Dunque, si ritiene che l’assegnazione non si possa disporre se non dopo l’infruttuoso tentativo di vendita ovvero allorquando manchino offerte almeno pari al valore di stima dei beni staggiti. A seguito di tali considerazioni, il Tribunale di Mantova, dichiara inammissibile allo stato l’istanza di assegnazione e si riserva di provvedere sull’alternativa istanza di vendita della vettura pignorata con separata ordinanza.
Tribunale di Mantova, 18 ottobre 2016 Presidente/Estensore Bulgarelli Letta la istanza di vendita Vista l’istanza di assegnazione di uno dei veicoli pignorati ex articolo 521 bis c.p.c. e la rinuncia all’esecuzione sull’altro formulata in udienza Ritenuto che tale articolo pur prevedendo la possibilità di assegnare i mezzi pignorati debba essere interpretato come se l’assegnazione sia ammissibile solo dopo un primo infruttuoso tentativo di vendita analogamente a quanto previsto per gli immobili dall’articolo 588 c.p.c. Considerato che, nonostante l’assenza nell’articolo 521 bis c.p.c. dell’inciso “per il caso in cui la vendita non abbia luogo” invece presente nel sopraccitato articolo 588 c.p.c. una tale interpretazione sia preferibile allo scopo d’assicurare la possibilità di un ricavo maggiore dalla vendita forzata e ciò nell’interesse anche dell’esecutato Ritenuto che una tale interpretazione sia anche più coerente sia con l’articolo 539 c.p.c. e come in origine previsto dall’articolo 538 c.p.c. , sia con l’articolo 529, comma 2, c.p.c. la cui diversa disciplina si giustifica alla luce del fatto che il valore dei beni “risulta dal listino di Borsa o di mercato” e quindi vi è maggiore sicurezza di tale importante dato rispetto invece ad una valutazione operata dal locale I.V.G. in assenza di un mercato ufficiale e di un sistema ufficiale di rilevamento dei prezzi di scambio per il bene staggito Ritenuto pertanto che l’assegnazione non possa disporsi se non dopo l’infruttuoso tentativo di vendita ovvero allorquando manchino offerte almeno pari al valore di stima dei beni staggiti Dichiara inammissibile allo stato l’istanza di assegnazione e si riserva di provvedere sull’alternativa istanza di vendita dell’automezzo pignorato con separata ordinanza. Si comunichi.