Decreto ingiuntivo nullo, se pronunciato in presenza di una clausola compromissoria

di Carmen Ceschel

di Carmen CeschelIl Giudice di Piacenza chiarisce che il decreto ingiuntivo è nullo, per improponibilità della domanda, se emesso in presenza di una valida clausola di arbitrato irrituale.La questione. Il Tribunale di Piacenza, in composizione monocratica, viene chiamato a pronunciarsi su una opposizione a decreto ingiuntivo.L'opponente rileva come la domanda, volta ad ottenere il decreto, fosse improponibile, in quanto nel contratto, in forza del quale era stato richiesto il decreto, era contenuta una clausola compromissoria che prevedeva come qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto stesso fosse rimessa dalle parti in arbitrato libero ed irrituale. La decisione. Il Giudice accoglie l'opposizione, dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo per improponibilità della domanda, conformandosi all'orientamento espresso da numerose sentenze della Suprema Corte cfr. Cass., numero 8429/2000, numero 9357/1996, numero 10396/1994, numero 8399/1990, numero 9694/1990, numero 2987/1990, numero 4587/1988, numero 5037/1986, numero 7838/1986, numero 4737/1986, numero 279/1985, numero 5314/1983 .In effetti, se le parti si sono accordate per far risolvere le future controversie relative ad un contratto a degli arbitri irrituali, tale compromesso si configura quale patto di rinuncia all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, per cui la domanda sarà improponibile, ove la parte sollevi ritualmente la relativa eccezione. Più complessa la materia, in presenza di un arbitrato rituale si vedano, al riguardo, le sentenze della Corte di Cassazione numero 527 del 3 agosto 2000 che ha affermato la natura contrattuale della decisione degli arbitri, sia nell'arbitrato rituale che in quello irrituale , numero 4542 del 1 marzo 2006 e numero 12684 del 30 maggio 2007.

Tribunale di Piacenza, sentenza 8 marzo 2011, numero 200Giudice MorliniSvolgimento del processo e motivi della decisione rilevato che non è fondata l'eccezione dell'opposto in ordine alla pretesa tardività dell'opposizione. Invero, risulta per tabulas che il difensore dell'opponente, il quale ha notificato all'opposto ex articolo 1 L. numero 53/1994, ha consegnato il plico all'ufficio postale entro il termine di 40 giorni dalla ricezione dell'ingiunzione. Ciò detto, il principio della scissione del momento perfezionativo della notifica, sancito dapprima dalla Corte Costituzionale Corte Cost. numero 477/2002, Corte Cost. numero 97/2004, Corte Cost. numero 107/2004, Corte Cost. numero 132/2004, Corte Cost. numero 153/2004, Corte Cost. numero 154/2005, Corte Cost. numero 2593/2006, Corte Cost. numero 3/2010 , convalidato dalla Suprema Corte Cass. numero 21409/2004, Cass. numero 101/2005, Cass. Sez. Unumero numero 458/2005, Cass. numero 1951/2005, Cass. numero 15795/2005, Cass. Sez. Unumero numero 627/2008 e poi recepito anche dal Legislatore cfr. articolo 149 comma 3 novellato dalla L. numero 2630/2005 , s'applica anche alle notifiche effettuate dal difensore ex articolo 1 L. numero 53/1994 Cass. numero 17748/2009, Cass. numero 6402/2004, Cass. numero 709/2004, Cass. numero 13922/2002 ritenuto che nel merito, l'opponente propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, deducendo in principalità che la domanda ex adverso è improponibile in ragione dell'esistenza di una clausola compromissoria osservato che l'eccezione di parte opponente è fondata. Invero, risulta per tabulas come l'articolo 15 del contratto prevede che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, viene dalle parti rimessa in arbitrato libero e irituale. . Trattasi, in tutta evidenza, di una clausola di arbitrato irrituale considerato che la sussistenza ad una valida clausola di arbitrato irrituale rende la domanda improponibile Cass. numero 8429/2000, Cass. 9357/1996, Cass. 10396/1994, Cass. 8399/1990, Cass. 9694/1990. Cass. 2987/1990, Cass. 4587/1988, Cass. 5037/1986, Cass. 7838/1986, Cass. 4737/1986, Cass. 279/1985, Cass. numero 5314/1983 , con conseguente declaratoria di nullità del decreto opposto.Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'articolo 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo in assenza di nota, sono quindi poste a carico della soccombente parte opposta ed a favore della vittoriosa parte opponente. P.Q.M.il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa dichiara la nullità del decreto ingiuntivo numero 1142/2010 emesso dal Tribunale di Piacenza il 1/7/2010, per essere la domanda improponibile condanna Elios s.r.l. a rifondere a Edilbasso s.p.a. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 195 per rimborsi, € 1.200 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA ed articolo 14 TP.