La Commissione tributaria regionale che conferma la statuizione del giudice di primo grado di accoglimento integrale del ricorso, mentre il contribuente, nel ricorso introduttivo, si era limitato a chiedere una riduzione dell'accertamento nei limiti di un maggior imponibile di 20 milioni di lire, incorre nella violazione dell’articolo 112 c.p.c
Il giudice di legittimità riduce l'accertamento nei limiti del maggior imponibile chiesto nel ricorso introduttivo. Tale principio è stato precisato dalla Cassazione con sentenza del 13 giugno 2012, numero 9641. Il caso. L'ufficio, nei motivi di impugnazione davanti alla Commissione regionale, ha denunciato il vizio nel quale era incorso il giudice di primo grado. Il giudice del gravame ha confermato la statuizione di accoglimento integrale del ricorso, nonostante il contribuente, nel ricorso introduttivo, si fosse limitato a chiedere una riduzione dell'accertamento nei limiti di un maggior imponibile di 20 milioni di lire. Ridotto l'accertamento nei limiti del maggior imponibile di 20 milioni di lire. Il giudice di legittimità ha ritenuto fondato il motivo di ricorso per cassazione del Fisco relativo al vizio di extra petizione. In particolare, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito articolo 384 c.p.c., comma 1, ultima parte , ha ridotto l'accertamento nei limiti del maggior imponibile di 20 milioni di lire. Vizio di ultrapetizione quando il giudice pronunci più di quanto gli sia stato chiesto. L’articolo 112 del c.p.c., stabilisce che «il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e non oltre i limiti di esse e non può pronunciarsi d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti». L’articolo 112 c.p.c. è applicabile al processo tributario in forza del rinvio generale alle norme del codice di rito compatibili contenuto nell'articolo 1, comma 2, d.lgs. numero 546/1992. Si ha vizio d’ultrapetizione quando il giudice pronunci più di quanto gli sia stato chiesto ovvero si verifica allorché attribuisca alla parte un bene non richiesto o un maggior bene di quello richiesto si pensi alla condanna al rimborso di un tributo superiore a quello domandato dal contribuente si pensi ad una pronuncia su eccezioni in senso stretto non dedotte dalle parti all’evidente disparità tra motivo dedotto dal ricorrente e motivo posto a base della decisione d’accoglimento del ricorso alla pronuncia su un’eccezione non sollevata dalle parti e non rilevabile d’ufficio all’accoglimento della domanda di pagamento interessi mai proposta dal contribuente . Ultrapetizione? Pronuncia nulla. Si ha extrapetizione quando il giudice pronunci un provvedimento diverso da quello richiesto es. il giudice emana una sentenza di condanna al ricorso quando invece gli era stato richiesto una sentenza d’accertamento , si ha omessa pronuncia quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda autonomamente apprezzabili ovvero su un punto decisivo della controversia. La pronuncia viziata da ultra-extra petizione o da omessa pronuncia è nulla. Tale vizio si converte in motivo d’impugnazione sanabile con il passaggio in giudicato della sentenza esso è denunciabile solo con gli ordinari mezzi d’impugnazione e non è rilevabile d’ufficio dal giudice del gravame.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 24 maggio – 13 giugno 2012, numero 9641 Presidente Merone – Relatore Chindemi Svolgimento del processo La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n 99/34/05, depositata il 28/09/2005, confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Lecco che annullava gli avvisi di accertamento iva, S.S.N. e Tassa per l'Europa, per l'anno di imposta 1996, nei confronti di E.D.M., in applicazione dei parametri previsti dalla L. numero 549 del 1995, articolo 3, comma 181 e dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996, articolo 4 e 5. Proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo i seguenti motivi a violazione di legge con riferimento a un preteso ulteriore onere di motivazione e di prova in capo all'Ufficio, in caso di applicazione dei parametri b vizio di motivazione in ordine alla ritenuta prova contraria relativa all'accertamento fondato sui parametri c violazione di legge e vizio di extra petizione avendo la CTR confermato la statuizione di primo grado mentre il contribuente si era limitato a chiedere una riduzione dell'accertamento nei limiti di un maggior imponibile di 20 milioni di lire. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione 1. I primi due motivi ricorso, esaminati congiuntamente stante la loro connessione logica, sono infondati. Il meccanismo di accertamento in base ai parametri, previsto dalla L. numero 549 del 1995 costituisce una disciplina transitoria, applicabile e soli esercizi 1995, 1996, 1997, collocata tra i vecchio sistema dell'accertamento secondo coefficienti presuntivi , di cui al DI numero 69 del 1989 e il nuovo sistema degli studi di settore, in vigore dal 1998. Con riferimento al primo motivo di censura va osservato, come ripetutamente affermato da questa Corte che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standards al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. Sez. U, Sentenza numero 26635 del 18/12/2009 . Nel caso di specie il contribuente ha evidenziato la caratteristica stagionale del bar gestito in una località di villeggiatura, quale OMISSIS e l'andamento mercuriale degli incassi, elementi posti a fondamento della motivazione della Commissione tributaria regionale ai fini della declaratoria di nullità dell'accertamento. Trattasi di motivazione non illogica e come tale non censurabile in questa sede. L'elemento della stagionalità incide, infatti, sulla valutazione posta a carico dei parametri, quali il costo del venduto , costi per la produzione di servizi , spese per il personale , acquisti di servizi , rilevati su base annuale. 2 Fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso relativo al vizio di extra petizione, avendo la Commissione regionale confermato la statuizione di accoglimento integrale del ricorso, mentre il contribuente, nel ricorso introduttivo, si era limitato a chiedere una riduzione dell'accertamento nei limiti di un maggior imponibile di 20 milioni di lire. L'ufficio, nei motivi di impugnazione davanti alla Commissione regionale, aveva denunciato il vizio nel quale era incorso il giudice di primo grado. Va, conseguentemente, cassata senza rinvio la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, articolo 384 c.p.c., comma 1, ultima parte , riduce l'accertamento nei limiti del maggior imponibile di 20 milioni di lire. La parziale soccombenza costituisce motivo di compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio. P.Q.M. Rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e decidendo nel merito ex articolo 384 c.p.c., comma 1, ultima parte riduce l'accertamento nei limiti del maggior imponibile di 20 milioni di lire. Dichiara compensate le spese dell'intero giudizio.